Urbanistica e appalti (3/2026)
sul project financing (prelazione del promotore):
- Corte giust. UE 2^, 5.2.26, causa C-810/24, Urban Vision S.p.a. c. Comune di Milano e altri (Urban. e appalti 3/2026, 306 T): Il diritto di prelazione riconosciuto al promotore nell’ambito di una procedura di finanza di progetto, consentendo, dopo la valutazione delle offerte, di far adeguare la proposta di quest’ultimo a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e permettendo così l’affidamento al promotore medesimo, viola i principi di parità di trattamento e di concorrenza effettiva di cui alla Direttiva 2014/23/UE e costituisce altresì una restrizione alla libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE.
- (commento di) Pasquale La Selva, Ripensare il diritto di prelazione nella finanza di progetto a partire da una recente sentenza della Corte di Giustizia UE (Urban. e appalti 3/2026, 308-322)
- (commento di) Marco Tranquilli, Prelazione, parità di trattamento e concorrenza nella finanza di progetto (Urban. e appalti 3/2026, 323-331)
- Luca R. Perfetti, Come riformare la finanza di progetto (Urban. e appalti 3/2026, 277-280). La decisione della Corte di Giustizia (sent. 5.2.26, causa C-810/24, Urban Vision spa. c/ Comune di Milano e Digital Vox srl) era largamente prevedibile se non altro dopo la severa procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea. Per progettare una riforma della finanza di progetto basta riferirsi alle regole internazionali e a quanto previsto dalle altre legislazioni europee. La normativa italiana dichiarata incompatibile con i Trattati era unica al mondo (con la sola eccezione delle Filippine). L’importazione saggia di altri sistemi (come quello spagnolo) consentirebbe di rilanciare gli investimenti in settori strategici che spesso corrispondono a servizi essenziali per le persone e le comunità.
- Francesco Follieri, Oltre il diritto di prelazione: il project financing dopo la sentenza Urban Vision (Urban. e appalti 3/2026, 281-287). Lo scritto mette in luce come l’iniziativa privata esia essa stessa un vantaggio per il promotore e tale vantaggio esia però compatibile con il diritto dell’Unione Europea. Sicché la linea di intervento proposta consiste nell’eliminazione dell’obbligo di partecipare alla gara affinché il promotore possa ottenere il pagamento delle spese di progettazione e impostazione da parte dell’aggiudicatario (eventualmente aumentate da un premio per l’ideazione dell’operazione), così da incentivare la creazione di un “mercato delle proposte”, indipendente da quello per le concessioni.
- Ruggiero Dipace, Problemi e prospettive della finanza di progetto senza prelazione alla luce del diritto eurounitario (Urban. e appalti 3/2026, 288-296). Il contributo esamina possibili soluzioni fondate su meccanismi compensativi, procedure flessibili e criteri premiali, al fine di preservare l’attrattività della finanza di progetto senza compromettere la concorrenza effettiva.
- Fabio Ferraro, La Corte di Giustizia boccia la finanza di progetto: quali conseguenze? (Urban. e appalti 3/2026, 297-305). Lo scritto analizza le modifiche normative che non incidono sul nucleo essenziale delle censure, gli effetti della pronuncia sulle procedure pendenti, i limiti della sua efficacia retroattiva rispetto ai rapporti esauriti e i presupposti della responsabilità risarcitoria dello Stato. Si sofferma, inoltre, sulle prospettive future della finanza di progetto, interrogandosi sul rischio di una sua marginalizzazione, e prospetta possibili percorsi di riallineamento dell’incentivo alla funzione promotrice, dalla sostituzione della prelazione con meccanismi premiali ex ante alla disciplina transitoria, sino alla proposta di un’armonizzazione a livello dell’Unione della procedura di unsolicited proposal.
in tema di avvalimento:
- Dario Buzzelli, Avvalimento plurimo e a cascata: verso un modello unitario tra dimensione orizzontale e verticale (Urban. e appalti 3/2026, 332-337).
in tema di infrastrutture digitali (data center):
- Giuseppe Marino e Osvaldo Capitelli, Infrastrutture digitali e governo del territorio: criticità e prospettive della normativa sui data center (Urban. e appalti 3/2026, 338-). Il contributo esamina il quadro giuridico-regolatorio dei centri di elaborazione dati (data center), infrastrutture assurte, nel contesto dell’economia digitale contemporanea, al rango di asset strategici nazionali e beni di rilevanza pubblicistica. L’analisi prende le mosse dalla qualificazione giuridica dei data center nell’ordinamento eurounitario e nell’ordinamento interno, nonché delle definizioni desumibili in via sistematica dalla normativa vigente. Sul versante urbanistico-edilizio, si evidenziano le principali criticità applicative generate dall’assenza di una disciplina statale organica: l’incerta collocazione dei data center nelle categorie funzionali del TUE (Testo Unico Edilizia), la mancanza di una specifica categoria catastale, le problematiche connesse al calcolo della superficie lorda e dei volumi tecnici, la determinazione degli oneri di urbanizzazione in relazione al carico urbanistico effettivo. Sul piano dei profili autorizzativi, lo scritto si sofferma sul procedimento unico introdotto dall’art. 8 DL 20.2.26 n. 21 - L 10.4.26 n. 49 (c.d. decreto Bollette), esaminandone la portata innovativa rispetto alla previgente frammentazione procedurale, nonché le criticità interpretative residue concernenti l’individuazione dell’autorità competente, l’ambito oggettivo dei provvedimenti sostituiti, il coordinamento con il titolo edilizio e la sostenibilità del dimezzamento dei termini per la valutazione di impatto ambientale in assenza di risorse aggiuntive.
in tema di servizio idrico integrato (tariffe):
- Cons. Stato II 23.2.26 n. 1440, pres. Tarantino, est. Menichelli, ARERA c. ASA (Urban. e appalti 3/2026, 356 T stralcio): Nelle controversie relative alla regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, gli utenti finali devono essere qualificati come controinteressati necessari, poiché titolari di un interesse diretto, personale e attuale alla conservazione della deliberazione tariffaria che determina un vantaggio economico immediato. Ne consegue che l’omessa notifica del ricorso ad almeno uno di essi comporta l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 41, comma 2, c.p.a., non potendosi qualificare la deliberazione tariffaria come atto generale rivolto a una platea indeterminata. Gli utenti, infatti, sono soggetti pienamente individuabili in quanto parti di un rapporto negoziale con il gestore.
- (commento di) Thomas Matà, La posizione del controinteressato nelle decisioni di ARERA (Urban. e appalti 3/2026, 357-360)
in tema di appalti (cause di esclusione):
- Cons. Stato V, 22.1.26 n. 523, pres. Caringella, est. Picardi (Urban. e appalti 3/2026, 361 T): La tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 DLg 36/2023 non esclude la legittimità di clausole del bando di gara che impongono, a pena di esclusione, il divieto di commistione tra documentazione amministrativa e offerta economica, anche se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Tali clausole, che disciplinano le modalità di presentazione dell’offerta, non introducono un inammissibile requisito generale di partecipazione alla gara, in quanto non sono né irragionevoli né eccessivamente gravose e sono strumentali ad evitare condizionamenti nello svolgimento delle operazioni preliminari di verifica demandate alla Commissione giudicatrice.
- (commento di) Claudio Contessa, Clausole della lex specialis idonee a determinare l’esclusione e principio di tassatività (Urban. e appalti 3/2026, 363-368). La decisione offre lo spunto per svolgere riflessioni sulle linee di demarcazione, non sempre facili da individuare, fra clausole escludenti, requisiti speciali e adempimenti speciali (ma la cui violazione può comunque determinare l’esclusione dalla procedura).
in tema di RTI (raggruppamento temporaneo di imprese):
- Cons. Stato V, 5.12.25 n. 9599, pres. Caringella, est. Picardi (Urban. e appalti 3/2026, 369 T): 1. L’art. 68, comma 11, DLg 36/2023 non ha introdotto, con riferimento agli appalti di servizi e forniture, il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le quote di partecipazione/esecuzione degli operatori economici facenti parte del raggruppamento, neppure quale regola generale suppletiva, che resta quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme (esattamente come nel passato), salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli raggruppati esecutori. 2. L’art. 68, comma 11, DLg 36/2023 ha natura derogabile. Difatti, ai sensi dell’art. 68, comma 4, lett. b), le stazioni appaltanti possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive, per cui la lex specialis (se proporzionata e giustificata da motivazioni obiettive) prevale sulla norma generale. Pertanto, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia fissare le quote di qualificazione che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti.
- (commento di) Roberto Musone, Appalti di servizi e forniture e cumulabilità tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione nei raggruppamenti temporanei di imprese (Urban. e appalti 3/2026, 374-401).
in tema di accesso (accesso e segreto d’ufficio):
- Cass. pen. 3^, 20.2.26 n. 6873 (Urban. e appalti 3/2026, 407-9): In tema di rivelazione di segreti d’ufficio, il divieto di divulgazione ricomprende non solo le informazioni sottratte in assoluto alla conoscibilità, ma anche quelle per cui la diffusione è vietata verso soggetti non titolari del diritto di accesso; viceversa, quando la comunicazione avvenga verso soggetto titolare del diritto ad essere informato, la mera violazione delle modalità di accesso agli atti (art. 25, L 241/1990) resta confinata al piano amministrativo e non integra il reato di cui all’art. 326 c.p.
in materia paesaggistica (autorizzazione - esonero):
- Cass. pen. 3^, 2.4.26 n. 12376 (Urban. e appalti 3/2026, 406-7): L’esonero dall’autorizzazione paesaggistica ex art. 149 DLg 42/2004 (codice dei beni culturali) opera solo per le ipotesi tassative di manutenzione ordinaria e non si estende agli interventi di ristrutturazione che incidano sull’assetto del territorio o sull’aspetto esteriore dei luoghi vincolati; le opere vanno considerate unitariamente, senza parcellizzazioni, sicché la riconducibilità anche solo parziale alla ristrutturazione trascina l’intero intervento nel regime autorizzatorio.
in materia paesaggistica (parco - rapporto tra piano paesaggistico e piano regolatore):
- Cass. pen. 3^, 27.3.26 n. 11691 (Urban. e appalti 3/2026, 404-6): In materia edilizia, il permesso di costruire (anche per mutamenti di destinazione d’uso) deve essere rilasciato in conformità alla pianificazione urbanistica e alla disciplina urbanistico-edilizia vigente (art. 12 DPR 380/2001; art. 23-ter DPR 380/2001). In tale contesto, quando il Piano del Parco ammette determinate attività solo “come previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni”, esso non legittima trasformazioni edilizie in contrasto col PRG. Ai sensi dell’art. 145, comma 3, DLg 42/2004, la prevalenza del piano paesaggistico sulle disposizioni urbanistiche difformi non impedisce al PRG di introdurre prescrizioni più restrittive di tutela. L’accesso alla disciplina derogatoria ex art. 5 DL 70/2011 - L 106/2011) richiede il rispetto della procedura ex art. 14 DPR 380/2001 (ossia la preventiva delibera consiliare) e dei presupposti sostanziali, inclusa la compatibilità/complementarità delle destinazioni, nonché il rispetto della normativa regionale attuativa (nel caso, L R Campania 16/2014).
in materia edilizia (mutamento di destinazione - centri storici):
- Cass. pen. 3^, 26.3.26 n. 11303 (Urban. e appalti 3/2026, 403-4): In materia edilizia, il mutamento di destinazione d’uso realizzato mediante opere richiede il permesso di costruire quando comporta il passaggio di categoria urbanistica dell’immobile e, se effettuato nei centri storici, anche quando avvenga all’interno della medesima categoria omogenea, in ragione della peculiare sensibilità urbanistico-territoriale di tali ambiti. Inoltre, in tema di opere edilizie abusive, l’appaltatore risponde anche se si è avvalso di un subappaltatore, poiché l’assunzione dell’incarico esecutivo radica profili di responsabilità colposa salvo dimostrazione di una completa autonomia del subappalto tale da escludere ingerenze.
c.s.
L'autorità è servizio (Leone XIV, citato da Salvatore Sfrecola in "L'autorità è servizio. Una formula antica, un bisogno attuale")