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APPALTI PUBBLICI E SOCCORSO ISTRUTTORIO

mar 07, 2021

IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON E’ POSSIBILE QUANDO UN’OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA NELL’AMBITO DI UNA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO NON INDICA SEPARATAMENTE I COSTI DELLA MANODOPERA, ANCHE SE TALE OBBLIGO DI INDICAZIONE SEPARATA NON SIA RICHIAMATO NELLA DOCUMENTAZIONE DELLA GARA DI APPALTO, A MENO CHE LE DISPOSIZIONI REGOLANTI LA SPECIFICA PROCEDURA CONCORSUALE NON IMPEDISCANO IN CONCRETO AGLI OFFERENTI DI INDICARE I COSTI IN QUESTIONE NELLE LORO OFFERTE ECONOMICHE (Adunanza Plenaria n. 7 del 2020, che richiama la sentenza della Nona Sezione, 2 maggio 2019, causa C-309/18, della Corte di Giustizia UE)


L’Adunanza Plenaria parte con una breve premessa sui rapporti intercorrenti tra giudice nazionale e Corte di giustizia UE a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell’articolo 267 TFUE, ricordando che “dopo aver ricevuto la risposta della Corte ad una questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione da essa sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte ha già fornito una risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell’Unione” (Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 5 aprile 2016 causa C‑689/13).

E’ dunque superfluo procedere a una nuova formulazione del principio di diritto quando la stessa consisterebbe in una mera ripetizione di quanto già affermato dal giudice del Lussemburgo.

D’altra parte, la struttura dell’art. 99 c.p.a., che regola il deferimento all’Adunanza plenaria, evidenzia una flessibilità applicativa che consente al Consiglio di Stato una pluralità di soluzioni diversificate, che variano dalla decisione dell’intera vicenda (comma 4, prima parte), alla mera enunciazione del principio di diritto (comma 4, seconda parte) fino alla semplice restituzione degli atti alla Sezione remittente per ragioni di opportunità (comma 1, seconda frase), per cui, nel momento in cui la questione è stata sostanzialmente decisa dal Giudice sovranazionale e il principio di diritto sia stato pronunciato aliunde, nell’ambito dei meccanismi del sistema di cooperazione fra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte di giustizia UE, instaurato dall’articolo 267 TFUE, l’ Adunanza Plenaria può provvedere alla decisione dell’intera causa, secondo il già citato comma 4 dell’art. 99 c.p.a..

Nel merito, il Consiglio di Stato ribadisce che i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta, senza possibilità di soccorso istruttorio.

E ciò, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non sia stato specificato nella documentazione della gara d’appalto, e sempre che tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare separatamente i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia, entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.


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