Aggressione e difesa nella rissa

dalla Redazione • 31 dicembre 2025

Tribunale di Udine – Sezione Penale, sentenza n. 1081 del 11/08/2025


IL CASO E LA DECISIONE

A seguito di una colluttazione avvenuta in luogo pubblico e in più riprese tra due gruppi di etnia diversa, un soggetto presentava una querela contro un altro soggetto, accusandolo di essere stato aggredito con un oggetto contundente.

In particolare, il querelato, nella ricostruzione del denunciante, si era unito ad altri tre suoi amici e tutti insieme avevano offeso il malcapitato, urlandogli contro.

Uno dei quattro aggressori verbali, poi, avrebbe alzato la maglia, mostrando di essere armato di coltello e un altro, il querelato, avrebbe colpito con una bottiglia di birra il denunciante, mentre questi cercava di salire in auto.

L’aggredito, a quel punto, avrebbe preso dall'interno della sua autovettura un pezzo di ferro grande circa 30 centimetri e inseguito il soggetto che lo aveva colpito, a sua volta inseguito dagli altri tre aggressori, che gli avrebbero corso dietro brandendo, tra l’altro, un altro ferro e un’altra bottiglia.

Raggiunto dagli inseguitori, il denunciante sarebbe stato colpito, mentre cercava di difendersi, anche al braccio sinistro, contemporaneamente ferendo a sua volta l’aggressore al braccio destro. 

Nel frattempo, si avvicinavano una decina di connazionali del denunciante e gli inseguitori si dileguavano.

La ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale penale, tuttavia, a seguito dell’avvio dell’azione penale nei confronti di due dei soggetti coinvolti dalla denuncia della presunta vittima, specificamente imputati di rissa aggravata, non veniva a coincidere con quanto rappresentato dal denunciante.

In particolare, risultava dai filmati acquisiti dalla polizia giudiziaria che era stato per primo il querelante a minacciare con una mannaia uno dei due imputati, e che solo successivamente questi lo aveva colpito con una bottiglia di birra al capo.

D’altra parte, il terzo soggetto che avrebbe dato luogo al reato di rissa contestato nel processo era stato a sua volta certamente ferito con una mazzetta, ma poi aveva colpito altra persona – facente parte di uno dei due gruppi asseritamente contrapposti – mentre scappava dal luogo dei fatti, in un contesto dal significato non univoco, potendo essere anche, il suo, più il gesto posto in essere per guadagnare la via di fuga che quello di chi vuole aggredire qualcuno. 

Il quarto soggetto coinvolto nell'imputazione di rissa, infine, aveva avuto un ruolo di mero spettatore, non sufficiente a farlo considerare come corrissante in senso tecnico, posto che la rissa presuppone la presenza di "due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità", con esclusione dunque della situazione della mera presenza in loco, quale spettatore o fiancheggiatore, per affermare il coinvolgimento del tafferuglio.

Il Tribunale ha pertanto pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei due imputati ai quali era stato contestato il reato di rissa aggravata, per prova insufficiente del fatto, osservando in particolare che la condotta del terzo soggetto (la cui posizione era stata stralciata) che avrebbe partecipato alla suddetta rissa non era qualificabile come offensiva, ma al più come di legittima difesa  putativa.

Non era stata dunque provata la circostanza dei due gruppi contrapposti che avessero agito con la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità, essendosi al contrario in presenza, verosimilmente (ma di ciò non si è acquisita prova certa in dibattimento, secondo il Giudice), della reciproca offesa tra due soggetti, a cui si erano accompagnati, oltre all'inerzia di un terzo soggetto, anche l’azione di un ulteriore individuo che si era limitato a fuggire dall'azione violenta posta in essere ai suoi danni.

Al riguardo, ha precisato il Tribunale penale, è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l'intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente.

LEGITTIMA DIFESA E RISSA

La legittima difesa è una delle cause di giustificazione, o scriminanti, previste nel nostro ordinamento penale, ovvero quelle cause il cui ricorrere esclude la tipicità del fatto, o in ogni caso ne esclude l’antigiuridicità, intesa quale rapporto di contraddizione fra fatto e ordinamento giuridico.

Il primo presupposto essenziale, anche da un punto di vista cronologico, della legittima difesa, è costituito da una situazione di aggressione ingiusta.

In particolare, tale aggressione deve concretizzarsi in un tentativo di offesa che, qualora non neutralizzato tempestivamente, sfocerebbe nella lesione di un diritto tutelato dalla legge.

Il pericolo di offesa deve essere attuale, perché è legittima soltanto la reazione rispetto ad una condotta aggressiva o minacciosa in essere o concretamente imminente.

Sotto altro profilo, pare da escludere la possibilità di attribuire rilevanza esimente alle ipotesi di difesa attuata nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva o comunque nella volontaria accettazione di una situazione di pericolo che si è contribuito a determinare.

L’offesa a cui si reagisce deve essere ingiustificata, cioè arrecata al di fuori di qualsiasi norma che la imponga o la consenta, in tale concetto ricomprendendosi sia l’offesa incolpevole sia quella proveniente da soggetti incapaci.

L’art. 52 c.p. prevede inoltre anche l’ipotesi del soccorso difensivo, qualora ad essere messi a rischi siano diritti altrui e non vi sia consenso del titolare di tali diritti rispetto all’offesa.

La reazione difensiva, per essere legittima, deve inoltre presentare i requisiti della necessità, costrizione e proporzione, con una valutazione giudiziale di tale ultimo elemento che deve necessariamente innestarsi nel contesto soggettivo e oggettivo specifico in cui si è svolto il fatto.

La definizione della scriminante di legittima difesa è stata modificata dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59, con riguardo alle reazioni difensive poste in essere contro chi commetta fatti di violazione di domicilio ai sensi dell’articolo 614 commi 1 e 2 del codice penale, situazione a cui è stata parificata la commissione di fatti avvenuti “all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

Il diritto all’autotutela in un privato domicilio, come interpretato estensivamente dalla norma in questione, è stato poi rinforzato con l’inserimento nel testo della condotta dell’avverbio “sempre”, con riferimento alla sussistenza del rapporto di proporzione nel caso di uso da parte dell'aggredito di mezzo idoneo al fine di difendere; tuttavia, la giurisprudenza che si è occupata dell'impatto sulla scriminante di tale ulteriore modifica ha ritenuto che il fondamento costituzionale dell’esclusione della responsabilità penale a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità che, come tale, resta rimessa all’apprezzamento del giudice e non può essere presuntivamente ritenuta, di modo che la presunzione di proporzionalità “sempre” prevista per legge non elimina il potere e il dovere del giudice di valutare caso per caso la proporzione tra offesa e difesa.

Particolare interesse e attenzione merita la relazione tra la scriminante della legittima difesa e il reato di rissa, come delineata anche dalla sentenza in commento. 

Posto che il reato di cui all'art. 588 cod. pen. richiede la partecipazione di almeno tre persone, rilevando al riguardo anche la contrapposizione tra due soggetti contro una sola persona, non integra il delitto di rissa la condotta di colui che, aggredito da altre persone, reagisca limitandosi a difendersi.

Se pertanto vengono tratte tre persone a giudizio per il suddetto reato, oltre che per avere commesso il delitto di lesioni, e le risultanze dibattimentali facciano emergere che uno dei tre imputati vittima di lesioni sia restato passivo, e abbia cercato soltanto di evitare l’aggressione, ma non abbia realizzato a sua volta condotte attive – come, ad esempio, lo sferrare anch’egli calci e pugni agli oppositori -, il terzo aggredito non è punibile tout court per alcun reato ai sensi dell'art. 52 cod. pen., mentre gli altri due imputati, non trovandosi al cospetto di un ulteriore potenziale corrissante, non rispondono del delitto di rissa, ma soltanto delle conseguenze penali previste per gli atti di violenza posti in essere.