Una cattedra per due. La valutazione nei concorsi universitari per la nomina a professore associato

a cura di Oscar Marongiu • 7 novembre 2025

TAR Toscana - Sezione IV, sentenza n. 281 del 2025/ Consiglio dii Stato, sentenza n. 7086 del 2025

IL CASO E LA DECISIONE

Un aspirante al posto di professore universitario associato impugna il decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione che hanno visto prevalere altro candidato.

Il nucleo fondamentale delle contestazioni dello “sconfitto” attiene alla presunta erronea valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati, dell'attività didattica pregressa e più in generale di curriculum e titoli acquisiti.

In particolare, il punteggio finale attribuito al vincitore del concorso sarebbe risultato sproporzionato o comunque sovradimensionato sia rispetto alla natura e quantità delle sue pubblicazioni che rispetto all'esperienza maturata sul campo, considerato anche che il candidato "perdente" aveva venti anni di più rispetto al suo giovane concorrente.

Il Tribunale adito, con impostazione integralmente confermata dal Giudice di appello, ha ritenuto di accogliere il ricorso sulla base delle seguenti, essenziali considerazioni:

- le quattro pubblicazioni del vincitore afferenti al commento sullo stesso testo di articoli del codice del processo amministrativo, per la continuità tra gli articoli commentati e l'assenza di autonomia sostanziale, non avrebbero dovuto essere conteggiate singolarmente ma unitariamente;

- altra pubblicazione segnalata per asseriti meriti, sarebbe stata in realtà contenente in buona parte i contenuti della monografia e della tesi di dottorato già oggetto di autonoma valutazione;

- il punteggio riferito all'esame delle pubblicazioni non sarebbe stato motivato in coerenza con la differenza numerica di tali pubblicazioni, favorevole in realtà al candidato "perdente";

- la valutazione dell'attività didattica avrebbe obliterato il fatto che il ricorrente aveva svolto negli ultimi cinque anni e in tre distinti anni accademici plurime attività di insegnamento, a differenza del vincitore di concorso;

- in generale, non sarebbe stato possibile comprendere sulla base di quali elementi la Commissione avesse privilegiato, nel confronto, il candidato “con la produzione scientifica più limitata e più circoscritta anche nel tempo”.

Il Giudice di primo grado ha dunque imposto all’Università interessata di ripronunciarsi, ma stavolta tramite una commissione in diversa composizione.

Anche con riferimento a questo secondo aspetto – che attiene al potere conformativo dei Giudici amministrativi nei confronti dell’amministrazione ed è tutt’altro che secondario, visto che afferisce all’effettività della nuova valutazione imposta -, il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del Tribunale di primo grado.

In particolare, secondo il ricorrente non vi sarebbe stata necessità di modificare la commissione giudicatrice, in quanto il vizio degli atti impugnati non sarebbe stato connesso alla composizione della commissione stessa.

Tuttavia, il Giudice di appello ha ricordato che nella giurisprudenza amministrativa è prevalsa, con riferimento alla questione della sussistenza dell’obbligo di nominare, per la fase di riedizione del potere, una nuova commissione giudicatrice, un orientamento secondo cui in sede di riedizione del potere, dovrebbe essere riservato un margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione procedente, con la precisazione, tuttavia, che “non ogni errore procedimentale comporta la necessità di rinnovare la commissione, in quanto tale scelta costituisce, piuttosto, una sorta di «extrema ratio», alla quale ricorrere solo in caso di dimostrata necessità, anche in termini di rispetto del principio di non aggravamento del procedimento”.

La rimozione della commissione procedente è giustificata, anche al di fuori delle ipotesi in cui il vizio riscontrato in sede giurisdizionale non afferisca alla composizione della commissione procedente, quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l’indispensabile trasparenza, come accaduto nel caso in esame, quando la precedente commissione si era già “pronunciata per ben due volte (id est sia prima che dopo l’invito rivoltole dalla rettrice dell’Università) in entrambi i casi spendendo una motivazione intrinsecamente contraddittoria”.


PROFILI DI SINDACATO E MERITO DELLE VALUTAZIONI

Tra le tante questioni “toccate” dal Giudice amministrativo nella sentenza in commento, centrale permane quella sui rapporti tra sindacato giurisdizionale e merito delle valutazioni tecniche sugli aspiranti alla cattedra di professore associato.

Tali valutazioni, secondo l’impostazione del candidato “vincitore” – controinteressato nel giudizio di primo grado intentato dall’altro candidato – sarebbero rimesse esclusivamente alla discrezionalità valutativa della commissione di concorso, con impossibilità per il Giudice di sostituirsi alle valutazioni medesime.

Tuttavia, è ormai orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l’esercizio di discrezionalità tecnica  non implica di per sé sottrazione al sindacato di legittimità della valutazione affidata alle commissioni di concorso, ma può rientrare nella cognizione del Giudice amministrativo qualora sia rilevabile uno sviamento logico del potere, tipica figura sintomatica del vizio di eccesso di potere.

La porta di accesso alla verifica della sussistenza o meno di tale vizio è la motivazione del giudizio, in rapporto ai criteri di selezione prestabiliti, qualora dal complessivo compendio giustificativo della decisione amministrativa finale si accertino elementi idonei ad evidenziarne un palese errore di fatto, una contraddittorietà evidente o uno sviluppo razionale disarmonico.

Nel caso esaminato prima dal Tar toscano e poi dal Consiglio di Stato non vi è stata la sostituzione del Giudice all’amministrazione, ma il mero rilievo della “sostanziale contraddittorietà e/o incongruenza tra due dati, e cioè da un lato l’esito valutativo finale (compendiato in un giudizio sintetico) espresso dalla commissione sulle pubblicazioni scientifiche, sull’attività didattica e sui curricula dei due candidati, e dall’altro lato gli elementi raccolti per giungere a tale esito valutativo”.

Non sono stati dunque sindacati dal Giudice amministrativo i contenuti tecnici del giudizio finale, bensì la coerenza logica  tra le premesse e le conclusioni di tale giudizio.

A fronte di un giudizio dapprima analitico sui singoli titoli fatti valere, la commissione giudicatrice opera infine mediante un giudizio sintetico globale e finale, ed è nel passaggio tra i giudizi analitici e quello sintetico che si inserisce lo spazio valutativo del Tribunale, che va così ad incidere sul merito, una volta rilevata un’incongruenza o aporia logica tra le due polarità dialetticamente correlate, non direttamente ma soltanto indirettamente, attraverso la stigmatizzazione dello sviamento logico del potere.

Nulla di nuovo sotto il cielo del diritto, insomma, con la particolarità che in una fattispecie di confronto tra due candidati molto distanti tra loro quanto ad età, le indubbie qualità del concorrente più giovane hanno dovuto arrendersi a fronte di un gap di esperienza professionale inevitabilmente correlato al mero dato anagrafico.