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Guida al diritto (6/2023)

Carmine Spadavecchia • feb 19, 2023

sulla riforma del processo civile (Cartabia civile) (IV parte):

DLg 10.10.2022 n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

- mappa (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 6/2023, 14-20) sotto il titolo “Impugnazioni: il consigliere istruttore posto al timone del nuovo appello”

- commenti: 

- Giovanni Verde, Riforma Cartabia, tutte le ipocrisie che rischiano di far fallire la novella (Guida al diritto 6/2023, 10-13, editoriale). La componente umana del servizio giustizia: perché sia risolutiva una riforma che punta sulla prima udienza, occorre che giudici e difensori cambino mentalità [*professore emerito di Diritto processuale civile presso l’Università «Luiss-Guido Carli» di Roma]

- Giuseppe Finocchiaro, Termine per impugnare decorre da quando la notifica è perfetta (Guida al diritto 6/2023, 21-23) [impugnazioni in generale: per entrambe le parti il termine per impugnare decorre da quando si perfeziona la notifica al destinatario]

- Giuseppe Finocchiaro, Introdotta la possibilità di reiterare l’istanza di inibitoria dell’esecutività (Guida al diritto 6/2023, 24-29) [sospensiva esecutività in appello]

- Giuseppe Finocchiaro, L’appello chiaro e specifico è valido, la sintesi evita sanzioni pecuniarie (Guida al diritto 6/2023, 30-38) [atti introduttivi dell’appello]

- Giuseppe Finocchiaro, Per il “filtro” contro le cause inutili si passa alla manifesta infondatezza (Guida al diritto 6/2023, 39-41) [criteri di selezione in appello: definitivo superamento della disciplina del filtro in appello di cui agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., intendendosi per superamento non l’abolizione di ogni “filtro”, ma la sua riconduzione alla più usuale valutazione della “manifesta infondatezza”]

- Giuseppe Finocchiaro, Corsie preferenziali discrezionali per approdare alla discussione orale (Guida al diritto 6/2023, 42-46) [poteri del consigliere istruttore: la più rilevante novità è quella che gli attribuisce un penetrante potere definibile come “direzione del processo”]

- Giuseppe Finocchiaro, Discussione orale o scritta per la decisione del gravame (Guida al diritto 6/2023, 47-51) [fase della decisione in appello]

- Giuseppe Finocchiaro, Menio rinvii al primo giudice per la celerità dei processi (Guida al diritto 6/2023, 52-55) [casi di rimessione]


sulla riforma Cartabia (penale):

- Cass. pen. 4^, 11-24.1.23 n. 2854 (Guida al diritto 6/2023, 56 T, sotto il titolo “Impugnazione ai soli fini civili: subito applicabile lo ius novum”): È immediatamente applicabile ai giudizi pendenti la riforma Cartabia del processo penale nella parte in cui prevede che l’impugnazione ai soli fini civili della sentenza penale, se non inammissibile, deve essere rinviata dal giudice di appello o dalla Cassazione al giudice o alla sezione civile competente.

- Cass. pen. 5^, 20-31.1.23 n. 3990 (Guida al diritto 6/2023, 79, nonché 61 T, sotto il titolo “Cambio di binario dal giudice penale al civile non può valere per i processi in corso”): Le nuove norme processuali inerenti al cambio di binario dal giudice penale a quello civile qualora l’impugnazione, ritenuta non inammissibile, riguardi solo le questioni civili, non si applicano a tutti i processi in corso, ma solo a quelli futuri in cui il gravame riguardi pronunce emesse dopo il 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore del DLg 150/2022).

- (commento di) Carmelo Minnella), In assenza di una norma transitoria si apre “il contrasto” in Cassazione (Guida al diritto 6/2023, 65-70). Le due pronunce divergono per una diversa lettura della tutela dell’affidamento della parte impugnante.


sulla riforma Cartabia (penale) (procedibilità a querela di parte):

- Aldo Natalini, Ampliato il perimetro dei reati divenuti procedibili a querela (Guida al diritto 6/2023, 71-75) [prospetto riepilogativo dei reati divenuti, dal 30 dicembre 2022, procedibili a querela, con le relative eccezioni di procedibilità ufficiosa] [la riforma comporta indirettamente un ampliamento della competenza del giudice di pace penale]

- Cass. pen. 4^, 1.2.23 n. 4183 e n. 4186 (Guida al diritto 6/2023, 79): Nei procedimenti pendenti in cassazione relativi a reati divenuti procedibili a querela con la riforma Cartabia, non bisogna attendere il decorso di tre mesi dall’entrata in vigore del decreto (cioè fino al 30 marzo 2023) per verificare la volontà punitiva della persona offesa ai sensi dell’art. 85, comma 1, DLg 150/2022. Trova applicazione il principio nomofilattico già affermato con riferimento ai reati perseguibili a querela del DLg 36/2018: in quel caso la disciplina transitoria (art. 12, comma 2, DLg 36/2018, come nel previgente art. 85, comma 2, DLg 150/2022, prima delle modifiche operate dalla L 199/2022) prevedeva che si dovesse dare avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela, e la SC ritenne (SU n. 40150/2018) che l’avviso non dovesse essere dato, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, nei casi di inammissibilità del ricorso, dovendosi escludere che un giudizio possa ritenersi “pendente” in presenza di un ricorso inammissibile.


sulla v.i.a. (in tema di energia):

- TAR Umbria 1^, 12.1.23 n. 28, pres. Potenza, est. Mattei (Guida al diritto 6/2023, 80): Il legislatore ha previsto che sino al 31 marzo 2024 si considerino “non sostanziali” le modifiche tecnico-impiantistiche utili per la sostituzione di gas naturale con combustibili alternativi (art. 5-bis, comma 6-bis, DL 14/2022). In tale logica, volta a soddisfare il fabbisogno energetico degli impianti industriali, si deve ritenere possibile la sostituzione del combustibile di origine fossile con il Css, cioè con il combustibile solido secondario, che comprende carta, plastica, fibre tessili da rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia urbani che speciali. Di conseguenza, sostituire il metano con Css non richiede una valutazione di impatto ambientale tutte le volte che non si incrementi la capacità produttiva autorizzata (art. 35, comma 3, DL 77/2021), e, se anche si incrementi tale capacità produttiva, fino al 31 marzo 2024 la modifica tecnico-impiantistica necessaria per sostituire l’ex rifiuto diventato Css non è di tipo “sostanziale” e quindi non fa scattare la necessità di v.i.a.


in materia di sovvenzioni scolastiche:

- Corte giust. Ue 3^, 2.2.23, causa C-372/21 (Guida al diritto 6/2023, 80): Le sovvenzioni pubbliche versate alle scuole private confessionali possono essere riservate alle Chiese e alle associazioni religiose riconosciute dallo Stato membro interessato. Il requisito del riconoscimento previsto dall’Austria è giustificato al fine di consentire ai genitori di scegliere l’educazione dei figli in funzione delle loro convinzioni religiose. Il diritto Ue è applicabile in materia, giacché, se è vero che i trattati dell’Unione prevedono che l’Ue sia neutrale per quanto attiene all’organizzazione, da parte degli Stati membri, delle loro relazioni con le Chiese e le associazioni o le comunità religiose, ciò non significa che la loro attività economica, ossia dispensare insegnamenti in istituti finanziati mediante fondi privati, sia in maniera generale sottratta al diritto Ue. Fatte salve le verifiche che incombono alla Corte suprema amministrativa austriaca, il requisito del riconoscimento, in virtù del diritto nazionale, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento: le condizioni che presiedono a tale riconoscimento possono essere meno agevolmente soddisfatte dalle Chiese o associazioni religiose stabilite in altri Stati membri e quindi sono tali da svantaggiarle.


in tema di privacy (diritto all’oblio):

- Cass. 1^, 21.1.23 n. 2893 (Guida al diritto 6/2023, 78): In tema di trattamento di dati personali e di diritto all’oblio è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell’archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di un’inchiesta giudiziaria poi sfociata nell’assoluzione dell’imputato, purché, a richiesta dell’interessato, l’articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l’archivio storico del quotidiano, e purché, a richiesta documentata dell’interessato, all’articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell’esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato. (Per la SC questa è la strada per contemperare in modo bilanciato il diritto della collettività ad essere informata, ex art. 21 Cost., e a conservare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire un’indebita lesione della propria immagine sociale)


in materia tributaria (spese processuali):

- Cass 6^ T civile, 2.2.23 n. 3220 (Guida al diritto 6/2023, 78): La mole di lavoro degli uffici dell’Agenzia delle entrate che ha provocato ritardi nell’esecuzione del rimborso non costituisce ragione valida per disporre la compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza. (Nella specie, il contribuente aveva dovuto attendere l’esito del giudizio di primo e secondo grado, nonché la sentenza della Cassazione, nonostante la quale l’Ufficio non erogava il dovuto, costringendo l’interessato a promuovere giudizio di ottemperanza, nel corso del quale il rimborso veniva effettuato con conseguente cessazione della materia del contendere. La SC ha cassato con rinvio la sentenza della ex Ctr che disponeva la compensazione delle spese, sul rilievo che la compensazione può essere disposta solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate” (art. 15 DLg 546/1992): le difficoltà operative degli uffici periferici nel gestire eventuali contenziosi non può in alcun modo rappresentare un motivo valido di compensazione.


sul m.a.e. (mandato di arresto europeo):

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 31.1.23, causa C-156/21 (Guida al diritto 6/2023, 80): Il perimetro dell’esame che deve svolgere l’autorità giudiziaria richiesta di dare esecuzione a un mandato di arresto europeo va circoscritto alla verifica se esista un rischio reale di violazione del diritto a un equo processo a causa di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte la persona interessata, concludendo l’esame con l’applicazione delle stesse garanzie nel caso concreto. Pertanto, il giudice richiesto di dare esecuzione al m.a.e. non può, in linea di principio, opporre un rifiuto per difetto di competenza del giudice dello Stato membro emittente, se non nel caso in cui concluda per la sussistenza di carenze sistemiche nello Stato membro emittente a garanzia del diritto della persona a un equo processo o di un manifesto difetto di competenza dell’organo giurisdizionale.


 

c.s.


 


Approfondire / Sprofondare

Si è così profondi, ormai, che non si vede più niente. A forza di andare in profondità, si è sprofondati [Leonardo Sciascia, "Nero su nero" (1979), riflessioni sulla letteratura in un «paese senza verità»)




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