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Guida al diritto (42/2023)

Carmine Spadavecchia • nov 15, 2023

sulla giustizia civile:

- Angelo Cianciarella*, Organizzazione e tecnologie salveranno la giustizia civile dall’eccesso statistico (Guida al diritto 42/2023, 10-13, editoriale). Le disparità territoriali mostrano che a fare la differenza sono le capacità manageriali dei capi degli uffici e i nuovi strumenti di analisi. Occorre non sprecare l’occasione del Pnrr e valorizzare l’ufficio del processo [*giornalista specializzato in materie giuridiche]


sul danno biologico:

DM 16.10.2023 Ministero delle imprese e del made in Italy (GU 21.10.23 n. 247), Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - anno 2023

- testo del decreto (Guida al diritto 42/2023, 14) sotto il titolo Micropermanenti: la “mano pesante” dell’inflazione fa crescere i ristori

- tabella aggiornata delle micropermanenti (Guida al diritto 42/2023, 15-17) 

- commento di Marco Ridolfi, Quel “paradosso” sui ristori Rca che cambia gli equilibri nel sistema (Guida al diritto 42/2023, 18-20). Il punto base per l’1% di postumi permanenti di danno biologico è aumentato a € 939,78. Il valore giornaliero per invalidità temporanea assoluta è fissato a € 54,80. Per la prima volta le tabelle di legge nazionali per le micropermanenti superano gli importi delle Tabelle milanesi.


in tema di silenzio assenso (orizzontale):

- Cons. Stato IV 2.10.23 n. 8610, pres. Neri, est. Furno (Guida al diritto 42/2023, 25): La ratio del silenzio assenso orizzontale è da rinvenirsi nella volontà del legislatore di stigmatizzare l’inerzia della PA al punto da ricollegare al silenzio della medesima la più grave delle sanzioni o il più efficace dei rimedi, ossia l’equiparazione del silenzio all’assenso con conseguente perdita del potere di dissentire e di impedire la conclusione del procedimento. La stessa     ratio decidendi è applicabile alla conferenza di servizi, avendo la Corte costituzionale statuito (sent. 246/2018) che l’art. 17-bis legge 241/1990 trova applicazione anche quando occorre convocare la conferenza di servizi, in quanto il silenzio assenso ivi previsto opera sempre (anche se sono previsti assensi di più amministrazioni) e, se si forma, previene la necessità di convocare la conferenza. La recente introduzione del comma 8-bis all’art. 2 legge 241/1990 ha sancito il definitivo superamento dell’indirizzo giurisprudenziale contrario all’applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere paesaggistico, prevedendo che le determinazioni tardive sono irrilevanti in quanto prive di effetti nei confronti dell’autorità competente. Ciò comporta l’appianamento del contrasto sorto in seno alla giurisprudenza amministrativa e, pertanto, la teoria del silenzio devolutivo non può più trovare spazio nell’ordinamento a seguito delle recenti modifiche legislative.


in materia fiscale (affitti brevi e sostituto d’imposta)

- Cons. Stato IV 24.10.23 n. 9188, pres. Lopilato, est. Lamberti (Guida al diritto 42/2023, 25): I portali di prenotazione on line sono sostituti di imposta, quindi devono riscuotere e versare allo Stato la cedolare secca sugli affitti brevi. [Il CdS prende atto della decisione della Corte di giustizia Ue 22.12.22 (causa C-83/21, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK) la quale ha chiarito in argomento che il diritto dell’Unione non osta né all’obbligo di raccogliere informazioni né alla ritenuta d’imposta previsti da un regime fiscale nazionale, mentre l’obbligo di designare un rappresentante fiscale costituisce una restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi)

N.B. – Più specificamente, la sentenza della Corte di giustizia Ue 22.12.22, causa C-83/21 (Guida al diritto 1/2023, 48) - emessa sulla questione proposta in via pregiudiziale da Cons. Stato IV 18.9.19 n. 6219, pres. Forlenza, est. Lamberti (Giurispr. it. 12/2019, 2586-7) - ha stabilito che l’imposizione di raccolta e comunicazione alle autorità fiscali dei dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito di intermediazione immobiliare riguarda tutti i terzi, indipendentemente dal fatto che si tratti di persone fisiche o giuridiche, siano o meno queste ultime residenti o stabilite in detto territorio e sia che intervengano tramite strumenti digitali ovvero con altre modalità di contatto. Anche l’obbligo di ritenuta dell’imposta alla fonte si impone tanto ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare stabiliti in uno Stato membro diverso dall’Italia, quanto alle imprese che hanno ivi stabilimento. La Corte ha esaminato la legittimità delle misure solo alla luce del divieto di restrizione alla libera prestazione di servizi all’interno dell’Ue, escludendo che detti oneri vietino, ostacolino o rendano meno attraente l’esercizio della libera prestazione dei servizi.


in tema di privacy:

- Corte giust. Ue 1^, 26-10-23 n, causa C-307/22 (Guida al diritto 42/2023, 26): Il RGPD sancisce il diritto del paziente di ottenere una prima copia della sua cartella medica senza che, in linea di principio, ciò comporti spese. Il titolare del trattamento può esigere un pagamento solo se il paziente ha già ottenuto gratuitamente una prima copia dei suoi dati e ne fa nuovamente richiesta. Il paziente non è tenuto a motivare la propria richiesta. Le norme nazionali non possono porre a carico del paziente le spese della prima copia della sua cartella medica, nemmeno per tutelare gli interessi economici dei professionisti sanitari. Il paziente ha diritto di ottenere una copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica, se ciò è necessario per la comprensione dei dati personali contenuti in tali documenti. Tale diritto comprende i dati della cartella medica contenenti informazioni quali le diagnosi, gli esiti degli esami, i pareri dei medici curanti, nonché eventuali terapie o interventi praticati. (Questione sollevata dalla Corte federale di giustizia tedesca nel caso in cui una paziente contestava di dover pagare alcunché per la propria cartella medica, di cui aveva chiesto copia alla sua dentista per farne valere la responsabilità per errori che essa avrebbe commesso nel prestarle le cure. La Corte ha statuito che la dentista deve essere considerata titolare del trattamento dei dati personali del paziente, e come tale è tenuta a fornirgli gratuitamente una copia dei suoi dati)


sulla revoca della patente:

- Cost. 27.10.23 n. 194 (Guida al diritto 42/2023, 26): Nell’impianto sanzionatorio del reato di guida in stato di ebbrezza vi è una progressione crescente, graduata sulla base del tasso alcolemico, con la previsione della sospensione della patente di guida per un periodo di durata via via più estesa. Al culmine di questa progressione vi è la condotta più grave di tutte, per la quale è prevista la revoca della patente: quella di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in una condizione tale da compromettere il controllo dell’autovettura e provocare un incidente stradale. Ciò costituisce comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, anche quando l’indicente stradale non provochi lesioni alle persone o il loro decesso. La revoca della patente non costituisce dunque un automatismo indifferenziato, bensì una misura coerente con la finalità preventiva della sanzione, perché evita che si crei una situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo. Essa persegue una finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento, ed ha una funzione rieducativa, perché impone al condannato di sostenere nuovamente l’esame che lo abilita alla guida, attivando un processo virtuoso di correzione tramite un’utile formazione finalizzata alla prevenzione.


sul processo amministrativo:

- Cons. Stato 5^, 11.9.23 n. 8265, pres. De Nictolis, rel. Grasso (Guida al diritto 42/2023, 92 T): L’errore di fatto, idoneo a legittimare la domanda di revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 comma 1 n. 4 c.p.c., è configurabile nell’attività preliminare del giudice relativa alla lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento, apprezzamento, interpretazione e valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un grado ulteriore del giudizio. Per essere concretamente rilevante è necessario che esso: 1) derivi da una semplice, errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo con ciò come comprovato un fatto documentalmente escluso od obiettivamente inesistente; 2) sia accertabile e riscontrabile con immediatezza; 3) attenga a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; 4) sussista un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la statuizione contenuta in sentenza. Conseguentemente l’errore di fatto revocatorio è configurabile laddove il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non in un mero difetto di motivazione della decisione.

- (commento di) Davide Ponte, Un orientamento che dà rilievo alle omissioni molto importanti (Guida al diritto 42/2023, 98-101) 


sul patrocinio a spese dello Stato:

- Cass. pen. 6^, 5.10.23 n. 40477 (Guida al diritto 42/2023, 25): In tema di patrocinio a spese dello Stato è legittimo il rigetto dell’ammissione al beneficio richiesto da chi abbia già riportato condanna irrevocabile per un reato commesso in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ove il provvedimento di rigetto sia fondato sulla presunzione di superamento dei limiti di reddito previsti dalla disciplina del 2002 circa le condizioni di ammissione al beneficio e sulla mancata allegazione, da parte del richiedente, di concreti elementi di fatto idonei a superarla.


in tema di famiglia (separazione e divorzio):

- Cass. 1^, 16.10.23 n. 28727 (Guida al diritto 42/2023, 28 T, sotto il titolo: Crisi familiare, la Cassazione dice sì al divorzio veloce tramite unico accordo): In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

- (commento di) Valeria Cianciolo, Le ricadute sul piano sostanziale del cumulo delle due domande (Guida al diritto 42/2023, 37-41). Il problema delle sopravvenienze che possono snaturare la prospettiva in base a cui i provvedimenti sono stati assunti all’origine. No al recesso unilaterale dagli accordi stipulati. La distinzione tra diritti disponibili (come quelli economici) e diritti indisponibili (come quelli riguardanti i minori).

N.B.- Sentenza già segnalata in Guida al diritto 41/2023, 52: Al fine di velocizzare i tempi necessari per giungere al divorzio, l’art. 473-bis.49 c.p.c. prevede la possibilità di proporre contemporaneamente il giudizio di separazione giudiziale e il giudizio di divorzio: negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse, il che garantisce un’economia dei tempi processuali. La relazione illustrativa al DLg 149/22 ne ravvisa la ratio in un “risparmio di energie processuali”, tenuto conto che tra le domande conseguenti proponibili dalla parte in caso di separazione giudiziale o di divorzio contenzioso molte sono tra loro perfettamente corrispondenti e sovrapponibili, e altre, pur distinte, necessitano di analoghi accertamenti istruttori. La proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e di divorzio consente alle parti, a fronte dell’irreversibilità della crisi matrimoniale, di trovare in un’unica sede un accordo complessivo, sulle condizioni sia della separazione sia del divorzio, e di concentrare in un ricorso unico l’esito della negoziazione sulle modalità di gestione complessiva della crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro, nonché i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti.


in tema di condominio:

- Trib. Latina 2^, 22.6.23 n. 1463, giudice Gabrielli (Guida al diritto 42/2023, 50 T): La validità della convocazione per l’assemblea condominiale trasmessa a uno dei coniugi comproprietari di una unità immobiliare può evincersi anche dall’avviso dato all’altro comproprietario qualora ricorrano circostanze presuntive tali da far ritenere che un coniuge abbia reso edotto l’altro della convocazione (nella specie, trattandosi di coniugi comproprietari di un appartamento, conviventi in pieno accordo e senza contrasto di interessi, è stato ritenuto presumibile che l’invito notificato a uno di essi fosse stato portato a conoscenza anche dell’altro)

- (commento di) Fulvio Pironti, Un orientamento non aderente alle norme di condominio riformate (Guida al diritto 42/2023, 54-57). L’orientamento cui si rifà la sentenza cozza contro l’inderogabilità dell’art. 1136 c.c.


in tema di comodato:

- Cass. 3^, 29.9.23 n. 27634 (Guida al diritto 42/2023, 42 T): Ove spossa presumersi che il comodante abbia concesso al comodatario di abitare gratuitamente un immobile per soddisfare le esigenze di famiglia, non. potrà ottenerne il rilascio ad nutum ex art. 1810 c.c. neppure se esso si trovi occupato dalla sola ex moglie del comodatario, collocataria dei figli, e neppure, ex art. 1809 c.c., ove ne abbia bisogno, qualora lo stato di bisogno non fosse imprevedibile all’instaurazione del rapporto.

- (commento di) Eugenio Sacchettini, L’esigenza futura di disporre del bene era prevedibile e andava “blindata” (Guida al diritto 42/2023, 46-49)


in tema di trasporto aereo:

- Corte giust. Ue 8^, 26.10.23, causa C-238/22 (Guida al diritto 42/2023, 26 e 104 s.m.): L’art. 4, par. 3, del Regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato in combinato disposto con l’art. 2, lett. j), del regolamento n. 261/2004, va interpretato nel senso che un vettore aereo operativo, che abbia informato in anticipo un passeggero del fatto che rifiuterà di imbarcarlo su un volo per il quale tale passeggero, non consenziente, dispone di una prenotazione confermata, deve versare una compensazione pecuniaria a detto passeggero anche se non si presenta all’imbarco alle condizioni stabilite dall’art. 3, par. 2, di tale regolamento, ciò in quanto in tale situazione l’obbligo di presentarsi all’accettazione sarebbe una formalità inutile.

L’art. 5, par. 1, lett. c), i), del Regolamento n. 261/2004 va interpretato nel senso che l’eccezione al diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di cancellazione di un volo non disciplina la situazione in cui un passeggero sia stato informato, almeno due settimane prima dell’orario di partenza del volo previsto, del fatto che il vettore aereo operativo rifiuterà di trasportarlo, cosicché tale passeggero, non consenziente, deve beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria per negato imbarco previsto dall’art. 4 di tale regolamento: non vi è infatti ragione di applicare al negato imbarco la regola, prevista unicamente per le cancellazioni del volo, secondo cui i vettori aerei sono esonerati dall’obbligo di versare ai passeggeri una compensazione pecuniaria se li informano della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.

- (commento di) Martina Castellaneta, Se il vettore avverte sul negato imbarco e il passeggero non si presenta va comunque risarcito (Guida al diritto 42/2023,104-106) 


in tema di fallimento (rapporti col sequestro):

- Cass. SSUU 6.9.23 n. 40797 (Guida al diritto 42/2023, 70 T): L’avvio della procedura fallimentare non osta all’adozione o alla permanenza, se già disposto, dei provvedimenti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari. (Dopo un’attenta ricostruzione della cornice normativa, per le SSUU i beni attratti alla massa fallimentare non sono appartenenti a persona estranea al reato e il sequestro preventivo prevale sul fallimento)

- (commento di) Carmelo Minnella, L’indagato non è privato dell’immobile ma subisce il suo spossessamento (Guida al diritto 42/2023, 79-83). Sono le norme del codice antimafia e del codice sulle crisi d’impresa a prevedere la prevalenza della misura cautelare sul vincolo derivante dalla procedura fallimentare. Decisiva la distinzione, rinvenibile anche nella legge fallimentare, tra spossessamento ed espropriazione dei beni del fallito.


in materia penale:

- Corte cost. 11.7.23 n. 141, pres. Sciarra, rd. Viganò (Guida al diritto 42/2023, 84 solo massima): L’art. 69 comma 4 c.p. è incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 c.p. sull’aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99 comma 4 c.p. (nella specie, si trattava di un imputato recidivo reiterato rinviato a giudizio per rapina)

- (commento di) Aldo Natalini, Illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante comune sull’aggravante della recidiva reiterata (Guida al diritto 42/2023, 84-86). Per la Corte elidere l’”effetto calmierante” finisce col costringere il giudice ad applicare una pena sproporzionata per eccesso.

- Cass. SSUU 25.5-12.10.23 n. 41570 (Guida al diritto 42/2023, 87 s.m., annotata): Nel delitto di furto il fine del profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore (nella specie, è stato respinto il ricorso avverso la sentenza di condanna che aveva ravvisato il furto a carico dell’imputato per avere sottratto il telefono cellulare alla persona offesa, dopo che quest’ultima aveva richiesto, utilizzando lo stesso apparecchio, dopo un litigio, l’intervento dei carabinieri, ritenendosi che la finalità perseguita dall’autore fosse di ritorsione e di dispetto).


in tema di tortura (caso Regeni):

- Corte cost. 26.10.23 n. 192 (Guida al diritto 42/2023, 24): L’art. 42°-bis comma 3 c.p. è incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato. è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. La paralisi sine die del processo per i delitti di tortura commessi da agenti pubblici, quale deriverebbe dall’impossibilità di notificare personalmente all’imputato gli atti di avvio del processo a causa della mancata cooperazione dello Stato di appartenenza, non è accettabile per diritto costituzionale interno, europeo e internazionale. Essa si risolve nella creazione di una immunità de facto che offende i diritti inviolabili della vittima (art. 2 Cost.), il principio di ragionevolezza (art. 34 Cost.) e gli standard di tutela dei diritti umani, recepiti e promossi dalla Convenzione di New York (art. 117, comma 1, Cost.).


 

c.s.


 


Censura e divieti sono le stampelle cui si appoggia la cattiva politica (Şebnem İşigüzel, scrittrice turca)


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