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Guida al diritto (4/2024)

Carmine Spadavecchia • feb 02, 2024

sul Ddl stampa:

- Caterina Malavenda*, Ddl sulla stampa, senza modifiche l’informazione sarà un po' meno libera (Guida al diritto 4/2024, 10-12, editoriale): commento al Ddl volto a modificare la legge sulla stampa e il codice di procedura penale in materia di diffamazione [*avvocato del Foro di Lodi ed esperta in Diritto dell’informazione]


sullo schema di DPR per le liquidazioni del danno non patrimoniale:

- Maurizio Hazan, Filippo Martini e Marco Ridolfi, Tabella nazionale sulle “macrolesioni”: riparte il sogno dei risarcimenti unici (Guida al diritto 4/2024, 13-20). Il regolamento sulla Tun (tabella unica nazionale), volto ad arginare la discrezionalità eccessiva nella liquidazione, approda al Consiglio di Stato per il parere, ma mancano all’appello i criteri medico-legali.


sulla tutela del made in Italy:

L 17.12.2023 n. 206 [GU 27.12.23 n. 300, [ripubblicata GU 15.1.24 n. 11, in vigore dall’11 gennaio 2024), Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. 

- testo della legge (Guida al diritto 4/2024, 21-35) sotto il titolo «Legge sul Made in Italy: uno “scudo” ampio a difesa delle produzioni e opere del Bel Paese»

- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 4/2024, 36-40sotto il titolo: “Una novella organica diretta alla promozione di eccellenze alimentari e bellezze storiche”). Giornata nazionale del made in Italy (15 aprile)

- commenti:

- Vincenzo Franceschelli, Nella valorizzazione del prodotto il nodo del contesto internazionale (Guida al diritto 4/2024, 41-46). Incertezze su natura e significato di “made in Italy”: se sia una denominazione d’origine, un marchio o segno di qualità, un marchio “collettivo”, o se rientri in una fattispecie di reato nel quadro della lotta alla contraffazione. Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città identitarie per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio.

- Andrea Sirotti Gaudenzi, Se c’è la chiusura dei marchi storici scatta la cessione al Mimit (Guida al diritto 4/2024, 47-50) [proprietà intellettuale] 

- Andrea Sirotti Gaudenzi, Per startup innovative con i requisiti prevista una sezione speciale ad hocv (Guida al diritto 4/2024, 51-55) [norme per cultura e opere digitali: introdotta la nozione di “imprese culturali e e creative” che possono fregiarsi dell’indicazione ICC]

- Gualtiero Raveda, Contrassegno dell’origine italiana presidio contro la falsificazione (Guida al diritto 4/2024, 56-59) [la tutela dei prodotti: il Capo I è dedicato ai prodotti a indicazione geografica protetta non agroalimentari; per i prodotti agroalimentari è sempre valida la normativa recentemente varata da Bruxelles]

- Marco Tupponi, Spazio al blockchain e “metaverso” nuove tecnologie in soccorso (Guida al diritto 4/2024, 60-63) [tracciabilità e internet: la tecnologia blockchain permette la tracciabilità, la certificazione e la valorizzazione della filiera dei prodotti e del made in Italy; all’interno della blockchain si possono registrare tutte le transazioni che avvengono tra i diversi partecipanti, da monte a valle della filiera produttiva]

- Aldo Natalini, Dop e Igp agroalimentari contraffatti, estese le operazioni sotto copertura (Guida al diritto 4/2024, 64-69) [le modifiche al codice di rito: lotta alla contraffazione]

- Aldo Natalini, Beni industriali con segni mendaci, mini restyling per il delitto di vendita (Guida al diritto 4/2024, 70-72) [le norme penali: la formazione specialistica dei magistrati in materia di contraffazione]


in materia di concorrenza (notai):

- Corte giust. Ue 1^, 18.1.24, causa C-128/21, su questione pregiudiziale posta dalla Corte di Lituania (Guida al diritto 4/2024, 96 s.m.): I notai stabiliti in uno Stato membro devono essere considerati “imprese”, nello svolgimento di attività consistenti nell’approvazione di operazioni ipotecarie, apposizione di formule esecutive, predisposizione di atti notarili, elaborazione di progetti di operazioni, consultazioni, prestazione di servizi tecnici e convalida di atti di permuta, in quanto tali attività non si ricollegano all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri. Di conseguenza, alle decisioni di un Consiglio notarile, che va qualificato come associazione di imprese, va applicato l’art. 101 (del Trattato sul funzionamento dell’Ue). Pertanto, le norme che uniformano il modo in cui i notai di uno Stato membro calcolano l’importo degli onorari fatturati per lo svolgimento di talune delle loro attività, adottate da un’organizzazione professionale quale il Consiglio del Notariato di tale Stato membro, costituiscono decisioni di un’associazione di imprese, vietate in quanto restrizioni della concorrenza “per oggetto”. L’infrazione per l’indicata violazione deve essere inflitta (? rectius, imputata, NdR) all’associazione di imprese e non alle imprese componenti dell’organo direttivo di tale associazione, qualora tali imprese non siano coautori di tale infrazione.

- (commento di) Marina Castellaneta, Il Consiglio notarile è un’associazione d’imprese e come tale se commette infrazioni risponde della sanzione (Guida al diritto 4/2024, 96-98)


in tema di ambiente (accesso alla giustizia):

- Corte giust. Ue 4^, 11.1.24, causa C-252/22 (Guida al diritto 4/2024, 78): Gli Stati non sono tenuti a introdurre una categoria di actio popularis nell’ordinamento interno, permettendo a qualsiasi soggetto di impugnare un atto in materia ambientale. Pertanto, nel caso in cui il ricorso sia presentato da una società professionale di avvocati, l’ordinamento interno può prevedere limitazioni al diritto di accesso alla giustizia, circoscrivendolo ai soli casi in cui sia dimostrato un «interesse legittimo privato», ossia quando l’associazione possa subire gli effetti negativi derivanti da tale atto. Tale limitazione è compatibile con la Convenzione di Aarhus, perché non limita l’oggetto dl ricorso, ma solo l’accesso ad alcune categorie di membri del pubblico. (La Corte chiarisce la portata dell’art. 9, par. 3, della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico nei processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.


in tema di asilo:

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 16.1.24, causa C-621/21 (Guida al diritto 4/2024, 78): Le donne, nel loro insieme, possono essere considerate come appartenenti a un gruppo sociale in base alla direttiva 2011/95, e beneficiare di conseguenza dello status di rifugiato, qualora siano soddisfatte le condizioni previste: il requisito si verifica quando, nel loro Paese d’origine, sono esposte, a causa del loro sesso, a violenze fisiche o mentali, incluse le violenze sessuali e domestiche. Qualora le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato non siano soddisfatte, esse possono beneficiare dello status di protezione sussidiaria, in particolare se corrono il rischio di essere uccise o di subire violenze. (La Corte fa il punto sulla condizione della donna e gli strumenti di tutela internazionali predisposti a tutela dei diritti fondamentali delle persone).


in tema di privacy:

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 16.1.1.24, causa C-33/22 (Guida al diritto 4/2024, 78): Una commissione d’inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato membro nell’esercizio del suo potere di controllo sul potere esecutivo deve, di regola, rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati. E qualora vi sia, in tale Stato membro, un’unica autorità di controllo, quest’ultima è, in via di principio, competente a controllare l’osservanza del Rgpd da parte della commissione d’inchiesta. Ma nel caso in cui la commissione d’inchiesta eserciti un’attività volta, in quanto tale, a salvaguardare la sicurezza nazionale, essa non è soggetta né al Rgpd né al controllo dell’authority nazionale per la privacy.


in materia di energia (extraprofitti):

- TAR Lazio 2^-ter, 16.1.24 n. 767, pres. Mezzacapo, est. Mariani (Guida al diritto 4/2024, 77): Va rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità del contributo sugli exraprofitti imposto alle aziende energetiche, che appare in contrasto sia con il Regolamento Ue n. 1854/2022 (in quanto posto a carico anche di soggetti diversi da quelli testualmente indicati a livello europeo, escludendosi per converso le imprese che svolgono attività di estrazione del petrolio invece contemplate a livello sovranazionale), sia con gli artt. 3 e 53 Cost. (in quanto, avendo il contributo natura tributaria, si ravvisano sospette criticità nelle disposizioni che fissano i criteri di calcolo della base imponibile del contributo, in quelle che precisano cosa debba intendersi per ‘effettivi extraprofitti’ come presupposto del contributo e in quelle che prevedono la non deducibilità del contributo, lasciando così intravvedere una ‘doppia tassazione’). [Osserva il TAR che la finalità dell’art. 1, commi 115-119, L 29.12.2022 n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) era quella di introdurre, per l’anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (Ue) 2022/1854, quale intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, ossia un contributo di solidarietà volto a contrastare l’inflazione generale nella zona euro e il rallentamento della crescita economica nell’Unione dovuto pure all’aumento netto die prezzi dell’energia. L’Italia ha imposto il contributo a soggetti non previsti a livello europeo, omettendo invece di adottare la misura sovranazionale specifica per il settore estrattivo e di raffineria, nonostante le cogenti previsioni del regolamento europeo e la fissazione di un apposito termine]


in tema di impiego pubblico:

- Cass. 4^, 15.1.24 n. 1471 (Guida al diritto 4/2024, 76): Nel pubblico impiego, in presenza di un comando ex art. 23-bis, comma 7, DLg 165/2001, l’onere economico per l’esecuzione del rapporto del dipendente comandato va posto a carico dell’ente nell’interesse del quale l’attività è svolta, ossia quello di appartenenza del dipendente (per esempio, nell’eventualità che il lavoratore abbia svolto presso il comandatario mansioni superiori, ma anche qualora sia stato demansionato). A carico della PA di appartenenza permangono il potere direttivo e l’onere di vigilare sull’esecuzione del rapporto. Si tratta della specifica ipotesi di assegnazione temporanea di personale presso altre PA o imprese private, che tuttavia è ancora un comando (visto che il dipendente viene fatto traslare da un’Amministrazione all’altra, quando non presso un soggetto privato) ma si differenzia dal comando classico in quanto: a) occorre un protocollo d’intesa tra le parti (ossia le PA coinvolte e la PA o un’impresa privata); b) richiede l’esistenza di specifici progetti di interesse specifico dell’Amministrazione (comandante ma anche comandataria).


in tema di adozione:

- Corte cost. 18.1.24 n. 5, pres. Barbera, est. San Giorgio (Guida al diritto 4/2024, 76): L'art. 291, primo comma, c.c. è incostituzionale nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando. Nell’attuale conformazione dell’istituto (adozione del maggiorenne) è infatti palese l’irragionevolezza di una regola sul divario di età priva di un margine di flessibilità, poiché destinata a entrare in frizione, nell’assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all’identità personale (art. 2 Cost.). (La Corte individua il punto di equilibrio tra la regola del divario di età fissata dal codice civile e il diritto all’identità della persona, anche nelle formazioni in cui esprime e forma la sua personalità, nell’accertamento rimesso al giudice, che caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati nella nuova funzionalità dell’istituto, provvederà a valutare se esistono motivi meritevoli che consentono di derogare alla previsione del codice nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua; l’intervallo ordinario di 18 anni continua a valere quale regola generale che richiama la necessità di conservare una ragionevole limitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio)


in tema di integrazione del contratto (compravendita e posto auto):

- Cass. 2^, 15.1.24 n. 1436 (Guida al diritto 4/2024, 75-76): In tema di diritti derivanti dall’integrazione ope legis del contratto di compravendita di immobili ad uso abitativo, il riconoscimento, da parte del giudice, del diritto di assegnazione dei posti auto presenti nell’edificio non esclude quello del venditore a ottenere il pagamento del corrispettivo. A ciò non è di impedimento che la domanda per ottenere l’integrazione del prezzo non sia stata posta nella stessa causa in cui veniva disposta l’integrazione automatica del contratto di compravendita non contemplante il posto auto. La sostituzione automatica della clausola che riservi al venditore la proprietà esclusiva dell’area destinata a parcheggio con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d’uso a favore dell’acquirente di unità immobiliari comprese nell’edificio attribuisce al venditore, a integrazione dell’originario prezzo della compravendita, il diritto al corrispettivo del diritto d’uso sull’area medesima, che ha la funzione di riequilibrare le posizioni contrattuali. Il diritto dell’alienante al corrispettivo “riequilibrativo” non sorge in via automatica dall’applicazione della norma imperativa, ma è oggetto di autonoma domanda dell’avente diritto. A meno che il giudice del rinvio non accerti la prescrizione del diritto di chiedere l’esecuzione della prestazione, andrà stabilita la misura dell’integrazione relativa al corrispettivo del diritto d’uso sull’area destinata a parcheggio. A tale domanda autonoma non sono di ostacolo la precedente pronuncia di nullità del contratto stipulato e la conseguente integrazione ope legis: si tratta di facoltà pienamente legittima riconosciuta alla parte che non l’abbia esercitata nel medesimo processo avviato dalle controparti. (La SC annulla la pronuncia di merito che tale facoltà aveva disconosciuto).


in tema di giudicato:

- Cass. 3^, 28.12.23 n. 36258 (Guida al diritto 4/2024, 80 solo massima, annotata da Mario Piselli): Colui che afferma il passaggio in giudicato di una decisione resa in un altro giudizio deve dimostrare l’avvenuta formazione del giudicato. Non è sufficiente a tale scopo la produzione della sentenza, essendo necessario che la sentenza sia corredata di idonea certificazione dalla quale risulti che non è soggetta a impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest’ultima dimostrare il secondo elemento dell’unica fattispecie costituente il giudicato (sentenza non impugnabile).


in materia penale (atti persecutori):

- Cass. pen. 5^, 8.9-13.12.23 n. 49658 (Guida al diritto 4/2024, 90 s.m. annotata): In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità del perdurante e grave stato d’ansia, non è richiesto l’accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis c.p. non costitisce una duplicazione di quella di cui all’art. 582 c.p., il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica. 


 

c.s. 


 

Nessun pasto è gratis [Milton Friedman (1912-2006), Nobel 1976 per l'economia]


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