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Guida al diritto (4/2023)

Carmine Spadavecchia • feb 03, 2023

sulla riforma del processo civile (Cartabia civile) (II parte):

DLg 10.10.2022 n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

- mappa (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 4/2023, 14-22) sotto il titolo: “Carte scoperte” per le prove nella prima udienza di comparizione 

- commenti: 

--- Mauro Bove*, Giustizia civile: il vortice delle correzioni rischia di far ripetere errori già compiuti (Guida al diritto 4/2023, 12-13, editoriale)

--- Nicola Graziano, Valorizzato il ruolo del calendario, funzione centrale alla prima udienza (Guida al diritto 4/2023, 23-30) [processo di cognizione]

--- Nicola Graziano, Con l’introduzione dell’ordinanza l’iter decisorio risulta più snello (Guida al diritto 4/2023, 31-37) [fase della decisione]


in tema di accesso civico:

- TAR Lazio 5^, 5.1.23 n. 207, pres. Spagnoletti, est. Palma (Guida al diritto 4/2023, 42): L’illegittimità del silenzio in materia di accesso civico va fatta valere con ricorso avverso il silenzio. Ciò in quanto in caso di accesso documentale il giudice è chiamato a garantire la realizzazione di una specifica posizione soggettiva giuridicamente tutelata, in funzione e nei limiti dell’interesse diretto, concreto e attuale dell’istante alla conoscenza di determinati documenti ed entro i limiti previsti dalla normativa sull’accesso documentale. Viceversa, nelle ipotesi di accesso civico generalizzato la posizione legittimante l’accesso non è strumentale alla tutela di un interesse personale del richiedente, ma è costituita da un generico e indistinto interesse di ogni singolo cittadino al controllo del buon andamento dell’attività amministrativa. Mentre le informazioni richiedibili sono tutte quelle ulteriori rispetto a quelle oggetto di obblighi di pubblicazione, i limiti sono costituiti da interessi pubblici e privati che devono essere tutelati innanzitutto dall’Amministrazione interessata nell’esercizio di un’attività valutativa che può presentare anche margini di discrezionalità. SI spiega pertanto la scelta del legislatore di non voler estendere il campo applicativo del rito processuale in materia di accesso ai documenti amministrativi al caso di inerzia su un’istanza di accesso civico.


in materia antitrust (assicurazioni):

- TAR Lazio 1^, 13.1.23 n. 603, pres. Amodio, est. Tropiano (Guida al diritto 4/2023, 41): È legittima la sanzione di 2milioni di euro inflitta dall’Agcom a Telepass spa e Telepass Broker srl per avere posto in essere una pratica commerciale scorretta consistente nel fornire informazioni ingannevoli e/o carenti sulla raccolta e il trattamento dati degli utenti che richiedono un preventivo assicurativo relativo a polizze Rca tramite APP Telepass e sulle modalità di preventivazione, vietandone la diffusione e la continuazione. Il fatto che l’algoritmo rispettasse i parametri individuati dall’Ivass non neutralizza la scorrettezza della pratica giacché, per salvaguardare il preminente interesse del consumatore ad esercitare in modo consapevole la propria libertà negoziale, i professionisti devono porre in essere modelli di comportamento improntati a specifica diligenza proprio al fine di salvaguardare la libertà prenegoziale del cliente. La conformità alle regole in materia di privacy non manda esenti le ricorrenti dalle contestate violazioni. (Secondo il TAR non sussisteva alcun obbligo legale di interpellare il Garante della privacy, che peraltro è autorità generalista preposta alla tutela trasversale di un diritto fondamentale e non un’autorità regolatoria di settore). Quanto all’entità della sanzione, l’Autorità ha correttamente tenuto conto della dimensione economica e del fatturato delle imprese. D’altronde non v’è stato neppure un ravvedimento operoso avendo Telepass posto in essere soltanto un comportamento interruttivo della condotta violativa.


in tema di permesso di soggiorno:

- Corte giust. Ue 2^, 22.12.22, causa C-279/21 (Guida al diritto 4/2023, 42): L’ottenimento di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare non può essere sottoposto alla condizione del superamento di un esame di lingua dello Stato ospitante da parte del coniuge che in quello Stato sia già residente. L’art. 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, va interpretato nel senso che un a normativa nazionale, introdotta dopo l’entrata in vigore di tale decisione nello Stato membro interessato, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco legalmente residente in tale Stato membro e il suo coniuge alla condizione che tale lavoratore superi un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di detto Stato membro, costituisce una “nuova restrizione” ai sensi di tale disposizione. Una restrizione siffatta non può essere giustificata dall’obiettivo di garantire un’integrazione riuscita di tale coniuge, dato che tale normativa non consente alle autorità competenti di prendere in considerazione né la capacità di integrazione propria di quest’ultimo, né fattori diversi dal superamento di tale esame, che dimostrino l’effettiva integrazione di tale lavoratore nello Stato membro interessato e, pertanto, la sua capacità di di aiutare il coniuge a integrarvisi.


in tema di maternità surrogata:

- Cass. SSUU 30.12.22 n. 38162 (Guida al diritto 4/2023, 44 T): Poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci. Nondimeno, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. L’ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l’adozione in casi particolari ex art. 44, primo comma, lett. d), L 184/1983. Allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.

- (commento di) Valeria Cianciolo, Diritto al riconoscimento del bimbo tramite l’adozione in casi particolari (Guida al diritto 4/2023, 64-68) [profili generali]

- (commento di) Valeria Cianciolo, Una decisione della Cassazione che condanna La Gpa e tutela i minori (Guida al diritto 4/2023, 69-74) [analisi della decisione: valori fondamentali espressi dalla Costituzione impediscono di vedere la gestante come strumento piegato ai desiderata della coppia committente; con la sentenza 9.3.21 n. 33 la Corte costituzionale ha condannato la maternità surrogata, sottolineando la necessità di bilanciare l'interesse del minore; pur con tutti i limiti che le sono propri, l’adozione in casi particolari è l’unico strumento che può tutelare l’interesse del minore a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate]


in tema di (super)condominio:

- Cass. 2^, 16.1.23 n. 1141 (Guida al diritto 4/2023, 39): L’amministratore del supercondominio può ottenere il decreto ingiuntivo unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un’azione diretta verso l’amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini e per l’importo globale delle somme. Il cosiddetto supercondominio viene in essere ipso jure et facto, ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a più condomini autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto. Sicché il potere dell’amministratore di ogni condominio di compiere gli atti indicati dagli artt. 1130 e 1131 c.c. è limitato alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni dell’edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomini, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali l’assemblea di tutti i proprietari e l’amministratore del supercondominio, ove sia stato nominato.


in tema di locazione (deposito cauzionale):

- Cass. 6^, 5.1.23 n. 194 (Guida al diritto 4/2023, 39): Nel contratto di locazione la funzione del deposito cauzionale è di garantire il locatore per l’adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore, a cominciare da quello del pagamento dei canoni, e non escluso quello di recedere dal contratto dando il preavviso dovuto. Tale istituto, sulla scorta dei caratteri comuni alle varie forme di cauzione diffuse nella pratica degli affari, si pone come una forma di garanzia dell’eventuale obbligazione di risarcimento danni, compresa quella relativa al danno da lucro cessante. Pertanto, sulla somma o sul valore dei beni ricevuti l’accipiens potrà agevolmente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l’ammontare dello stesso, potendo il locatore sottrarsi all’obbligo di restituzione del deposito, che sorge con la conclusione della locazione, con apposita domanda giudiziale: in altri termini, egli potrà non restituire al conduttore il deposito cauzionale solo dimostrando in sede giustiziale di aver subito un qualunque tipo di danno, e non solo quello subito dalla res locata.


in tema di contratto turistico:

- Corte giust. Ue 2^, 12.1.23, causa C-396/21 (Guida al diritto 4/2023, 112 s.m.): L’art. 14, par. 1, della direttiva 2015/2302 va interpretato nel senso che un viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico quando un difetto di conformità dei servizi turistici inclusi nel pacchetto sia dovuto a restrizioni imposte nel luogo di destinazione per contrastare la diffusione di una malattia infettiva e tali restrizioni siano state imposte anche nel luogo di residenza di quest’ultimo e in altri Paesi a causa del carattere pandemico della malattia. Per essere adeguata, tale riduzione di prezzo deve essere valutata con riferimento ai servizi inclusi nel pacchetto e corrispondere al valore dei servizi rispetto ai quali il difetto di conformità sia accertato.

- (commento di) Marina Castellaneta, Pacchetto turistico, prezzo ridotto in caso di restrizioni necessarie a contrastare la pandemia da Covid (Guida al diritto 4/2023, 112-114). Riduzione esclusa solo per fatto imputabile al turista.


in materia penale (proporzionalità della pena):

- Corte cost. 2.12.22 n. 244, pres. Sciarra, red. Viganò (Guida al diritto 4/2023, 84 T, sotto il titolo “Distruzione opere militari, se i danno è lieve, illegittimo non prevedere una diminuzione di pena”): L’art. 167 c.p.m.p. è incostituzionale nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. l’ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene incontra il proprio limite nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, sia in relazione alle pene previste per altre figure di reato, sia rispetto all’intrinseca gravità delle condotte abbracciate da una singola figura di reato. Il limite in parola esclude, più in particolare, che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato: il che accade, in particolare, ove il legislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata, vincolando così il giudice all’inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto, chiaramente eccessive rispetto alla sua gravità. Una differenza di trattamento sanzionatorio tra reati militari e corrispondenti reati comuni viola l’art. 3 Cost. allorché non appaia sorretta da alcuna ragionevole giustificazione, stante la sostanziale identità della condotta punita, dell’elemento soggettivo e del bene giuridico tutelato. Differenze di trattamento sanzionatorio tra reati comuni e corrispondenti reati militari non si pongono invece in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto siano giustificabili in ragione dell’oggettiva diversità degli interessi tutelati dalle disposizioni, comuni e militari, che vengono di volta in volta a raffronto, ovvero del particolare rapporto che lega il soggetto agente al bene tutelato.

- (commento di) Luca Nania, Cornice edittale proporzionata alla fenomenologia criminale (Guida al diritto 4/2023, 87-94). A partire dagli anni ’90 la Corte ha iniziato a valutare la proporzionalità della pena prevista dal legislatore anche in relazione alla funzione rieducativa. In base alla sentenza 8.3.22, causa C-205/20, della Corte di giustizia Ue le autorità nazionali hanno l’obbligo di disapplicare una normativa nazionale contraria al requisito della proporzionalità.


in materia fiscale (Tarsu):

- Cass. 2^, 29.12.22 n. 38088 (Guida al diritto 4/2023, 75-76 s.m., annotata da Mario Piselli): In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art. 62, secondo comma, DLg 15.11.1993 n. 507, nello stabilire che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che “risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità”, sottrae all’imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa. disponibilità.


in tema di processo amministrativo (nullità della notifica):

- Cons. Stato VII 17.11.22 n. 10111, pres. Contessa, rel. Francola (Guida al diritto 4/2023, 102 T): 1.- La notifica nulla può essere sanata, per avvenuto raggiungimento dello scopo, solo dalla costituzione in giudizio della parte intimata o convenuta e non anche dalla mera conoscenza eventualmente acquisita dalla parte stessa, cui non segua la costituzione in giudizio: altrimenti si ammetterebbe una indiscriminata surrogabilità e disapplicazione dei procedimenti notificatori disposti dal legislatore, con il conseguente rischio di totale incertezza in ordine alla legale conoscenza degli atti e con evidente violazione dell’art. 24 Cost. 2.- La nullità della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado comporta, in appello, la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., attesa la possibilità di rinnovare la notificazione ai sensi dell’art. 44, quarto comma, c.p.a., come riscritto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 148/2021.

- (commento di) Davide Ponte, Una decisione che garantisce la reviviscenza del processo (Guida al diritto 4/2023, 108-110) 


in tema di processo telematico (deposito di atto nativo digitale):

- Cass. 6^ trib, 17.1.23 n. 981 (Guida al diritto 4/2023, 40): Il deposito telematico di un documento telematico non richiede attestazione di conformità da parte del difensore che lo produce, giacché, mentre per i documenti su supporto cartaceo vi è un problema di conformità dell’atto depositato con l’originale, quando l’atto nativo digitale viene prodotto in giudizio in questa forma, mediante allegazione telematica al fascicolo dibattimentale, esso non viene prodotto “in copia”, bensì in originale, suscettibile di ripetute produzioni senza per questo perdere la caratteristica di essere un atto originale. (La SC ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate nei confronti di un contribuente destinatario di un avviso di accertamento per un maggior reddito di 40mila euro)


in tema di notifica via pec:

- Cass. trib. 18.1.23 n. 1519 (Guida al diritto 4/2023, 40): Il ricorso notificato via pec la cui ricevuta di accettazione sia successiva alle 23:59:59 del giorno di scadenza è tardivo, perché non rileva l’orario di invio. [Nella specie, la SC ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate inviato via pec dall’Avvocatura dello Stato alle 00:00:00 dell’ultimo giorno utile rispetto allo spirare del termine, con ricevuta di accettazione generata nella data del giorno successivo alle 00:00:01 e ricevuta di consegna alle ore 00:00:05. La SC ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 75/2019) ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 147 c.p.c. nella parte in cui poneva limiti temporali alle notifiche senza alcun distinguo per quelle effettuate via pec. La norma stabiliva infatti che le notificazioni non possono farsi prima delle 7 e dopo le 21: la Corte ritenne la disposizione irrazionale rispetto alle notifiche telematiche perché limitava in capo al mittente i termini temporali dell’ultimo giorno utile per l’impugnazione (le ore 21, anziché le ore 24), e concluse che il deposito è tempestivo per il notificante quando la ricevuta di accettazione è generata entro le ore 24 del giorno di scadenza, mentre per il destinatario nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. La SC si è interrogata su quale fosse il termine ultimo, e quindi se le 00:00:00 fossero l’ultimo minuto secondo dell’ultimo giorno ovvero il primo di quello successivo, concludendo che il giorno “x” inizia con lo scoccare delle ore 00:00:00]


 

c.s.


 

L'umanità sembra avere una sorprendente capacità di rimanere sempre uguale: e cioè, umana. (D.H. Lawrence, "A proposito di donne e uomini - Il sesso, la famiglia, la società", Lorenzo de Medici Press, Firenze, 2022)

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