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Guida al diritto (3/2024)

Carmine Spadavecchia • gen 29, 2024

sulla professione forense:

- Mario Scialla*, Ocf al “tavolo” unitario dell’Avvocatura per portare ossigeno alla professione (Guida al diritto 3/2024, 10-12, editoriale) [*coordinatore dell’Organismo congressuale forense]


sulla RC auto:

DLg 22.11.2023 n. 184 (GU 13.12.23 n. 290, in vigore dal 28 dicembre 2023), Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità 

- testo del decreto (Guida al diritto 3/2024, 13-26)

- commento di Marco Ridolfi, Riscrittura della normativa in linea con gli approdi giurisprudenziali (Guida al diritto 3/2024, 27-34) La nuova normativa si applica dal 23 dicembre 2023.


sul processo telematico:

DM 29.12.2023 n. 217 Ministero della giustizia [GU 30.12.23 n. 303, in vigore dal 14 gennaio 2024] [e.c. GU 10.1.24 n. 7] [avviso di rettifica in GU 15.1.24 n. 11], Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44» 

- Carmelo Minnella (a cura di), Ripristinate nel civile le notifiche per via telematica eseguire dagli avvocati (Guida al diritto 3/2024, 35-36). Con l’avviso di rettifica gli avvocati possono esperire le notifiche in proprio a mezzo Pec.


sul bilancio di previsione 2024:

L 30.12.2023 n. 213 (GU 30.12.23 n. 303, s.o. 40, ripubblicato in GU 18.1.24 n. 14, in vigore dal 1 gennaio 2024) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 3/2024, 37-46) sotto il titolo: Per giustizia riparativa e magistratura onoraria una spinta verso soluzioni ad hoc


sul c.d. decreto legge “anticipi”:

DL 18.10.2023 n. 145 - L15.12.2023 n. 191 [GU 16.12.23 n. 293], Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. 

- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella, sotto il titolo: Locazioni turistiche, sanzioni e banche dati per il nuovo codice anti-sommerso (Guida al diritto 3/2024, 47-53). Costituito all’origine da 24 articoli, dopo la conversione il decreto consta di 55 articoli. Introdotto il Cin (codice identificativo nazionale) per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a locazioni per finalità turistiche.


in materia edilizia (responsabilità della PA):

- Cons. Stato VI 17.11.23 n. 9879, pres. Simonetti, est. Maggio (Guida al diritto 3/2024, 58): Ancorché ridotta ai sensi dell’art. 1227 primo comma c.c., sussiste la responsabilità risarcitoria del comune che annulli un permesso di costruire che non poteva essere rilasciato in presenza di vincoli, anche se la parte privata, per mezzo del proprio progettista, ne abbia erroneamente attestata l’inesistenza. (Il CdS riforma parzialmente la pronuncia del TAR secondo cui la corresponsabilità della parte privata osterebbe alla condanna del comune al risarcimento).


in tema di giurisdizione (organismo di diritto pubblico):

- Cons. Stato V 27.10.23 n. 9279, pres. De Nictolis, est. Fasano (Guida al diritto 3/2024, 58): Ai fini del riparto di giurisdizione, la qualificazione di un soggetto alla stregua dell’ampia nozione (sostanzialistica), di matrice eurounitaria, di organismo di diritto pubblico – nozione che nell’ordinamento domestico ha trovato cittadinanza ex art. 3, comma 1, lett. d) DLg 50/2016 (vigente ratione temporis al momento dello svolgimento della procedura di cui trattasi) – comporta, nel caso in esame, riguardante la Federconsorzi s.p.a., la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto ciò che rileva non è la mera forma societaria rivestita dall’Ente, o il suo nomen identificativo, seppur di stampo apparentemente pubblicistico, bensì la finalità teleologica concretamente perseguita, essendo evidente che, nel caso di specie, non venisse soddisfatto alcun interesse di tipo generale in forma non commerciale o industriale, così com’è altrettanto lapalissiano che non si potesse inquadrare la procedura de qua nell’ambito dei cosiddetti “settori speciali”, poiché essa riguardava attività promozionali e pubblicitarie (e non il trasporto ferroviario stricto sensu considerato).


sulla espropriazione per pubblica utilità:

- Cass. 1^, 10.1.24 n. 952 (Guida al diritto 3/2024, 56): In tema di espropriazione per pubblica utilità, la c.d. occupazione acquisitiva o accessione invertita, che si verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il decreto di esproprio, è illegittima al pari della c.d. occupazione usurpativa, in cui invece detta dichiarazione manca del tutto, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente, inidoneo a comportare l’acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato. Tale illecito cessa in caso di rinunzia del proprietario al suo diritto, e tale rinuncia è implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. Il danno va ristorato con riferimento al valore del bene al momento della domanda, che segna appunto la perdita della proprietà; la somma risultante, trattandosi di debito di valore, è soggetta a rivalutazione monetaria sino alla data della sentenza; resta ferma la possibilità di riconoscere sulla medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla data del fatto illecito, computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici di valutazione.


in tema di appalti (principio del risultato e principio di fiducia):

- Tar Catania 3^, 12.12.23 n. 3738, pres. Lento, est. Fichera (Guida al diritto 3/2024, 100 T): Il principio del risultato, codificato dal DLg n. 36/2023, costituisce “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale” e comporta che l’Amministrazione debba tendere al miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento; tale obiettivo viene raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali “sintomi” di una affidabilità che su di essi dovrà essere riposta nel momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento. Il principio della fiducia, codificato dal DLg n. 36/2023, è finalizzato a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici e comporta che ogni stazione appaltante sia tenuta a svolgere le gare non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività: è un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della PA ma che non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l’interesse pubblico sotteso a una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento. Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale e incondizionata: la disposizione precisa infatti che la fiducia è reciproca e investe, quindi, anche gli operatori economici che partecipano alle gare. È legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell’azione amministrativa.

- (commento di) Davide Ponte, Obiettivo e fiducia, i due nuovi criteri valorizzati dai giudici del Tar Sicilia (Guida al diritto 3/2024, 106-110) 


in tema di privacy:

- Corte giust. Ue 3^, 21,12,23, causa C-667/21 (Guida al diritto 3/2024, 112 s.m.): L’eccezione al divieto di trattare dati sanitari opera anche nelle situazioni in cui un organismo di controllo medico tratta dati relativi alla salute di uno dei suoi dipendenti in qualità non di datore di lavoro, bensì di servizio medico. In materia di risarcimento, l’art. 82, par. 1, del regolamento 2016/679 va interpretato nel senso che il diritto al risarcimento previsto da tale disposizione svolge una funzione compensativa, finalizzata a consentire di compensare integralmente il danno concretamente subito a causa della violazione di tale regolamento, e non ina funzione dissuasiva o punitiva. L’art. 82, inoltre, da un lato, determina la responsabilità del titolare del trattamento in presenza della colpa di quest’ultimo, che è presunta a meno che egli dimostri che il fatto che ha causato il danno non gli è in alcun modo imputabile, e, dall’altro, non richiede che il grado di tale colpa sia preso in considerazione nel calcolare l’importo del risarcimento del danno riconosciuto a titolo di danne immateriale in base a tale disposizione.

- (commento di) Marina Castellaneta, Per la Corte Ue alcuni dati personali di natura sanitaria possono essere oggetto di trattamento (Guida al diritto 3/2024, 112-114) 


in tema di impiego pubblico (retribuzioni):

- Corte cost. 11.1.24 n. 4, pres. Barbera, red. D’Alberti (Guida al diritto 3/2024, 56): È incostituzionale l’art. 51, comma 3, L 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che stava riconoscendo a tali dipendenti il diritto di ottenere il menzionato beneficio economico dalle Amministrazioni di appartenenza. Nel caso in esame non emerge, né dai lavori preparatori, né dalle relazioni tecnica e illustrativa, alcuna ragione giustificatrice dell’intervento legislativo retroattivo all’infuori dell’esigenza di assicurare un risparmio di spesa pubblica, in considerazione di orientamenti giurisprudenziali che stavano riconoscendo tutela alle pretese economiche dei dipendenti. Di qui l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dei principi della certezza del diritto e dell’equo processo di cui agli artt. 3, 111 commi 1 e 2, 117 comma 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 Cedu (convenzione). (La sentenza ribadisce e rafforza la costruzione di una “solida sinergia” fra principi costituzionali interni e principi della Cedu e fra Corte costituzionale e Corte di Strasburgo nell’ottica di una “integrazione reciproca”).


sulla maternità d’intenzione:

- Cass. 1^, 8.1.24 n. 511 (Guida al diritto 3/2024, 55-56): Ove la madre biologica, cittadina americana, abbia partorito il figlio in Italia (nella specie, in Toscana nel 2016) l’atto di nascita viene formato in Italia, e dunque si applica la legge italiana che vieta il ricorso al c.d. utero in affitto (art. 5 L 19.2.2004 n. 40, che viete l’eterologa a coppie omossessuali): ciò osta alla “trascrizione del figlio” nato con tale pratica ancorché la decisione di uno Stato americano (nella specie, il Wisconsin) abbia riconosciuto la genitorialità anche alla compagna della madre naturale. Altro è infatti la trascrizione di un atto di nascita formato all’estero, altro la formazione di un atto di nascita in Italia. [Su ricorso di un Comune e del Viminale, la SC ha cassato il decreto della Corte d’appello che, applicando l’art. 33 L 31.5.1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) aveva aggirato le norme interne che vietano il ricorso all’utero in affitto invocando la sentenza n. 23319 del 2021 della Cassazione, secondo cui è legittima la trascrizione in Italia dell’atto di nascita formato all’estero di un minore figlio di madre intenzionale italiana e di madre biologica straniera non essendo contrario all’ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di legame biologico quando la madre intenzionale abbia prestato consenso all’impiego da parte della “partner” di tecniche di procreazione medicalmente assistita anche se tali tecniche non sono consentite dal nostro ordinamento]


in tema di successioni:

- Cass. 2^, 28.11.23 n. 33011 (Guida al diritto 3/2024, 60 T): L’attribuzione da parte del testatore del solo usufrutto – ancorché generale – sul patrimonio relitto non conferisce al beneficiario la qualità di erede, perché egli non succede in tal caso nell’universum ius del de cuius. Al riguardo è irrilevante che accanto all’usufrutto generale sia assegnata la piena proprietà di alcuni beni, ancorché indicati per categorie e non in maniera specifica, atteso che una tale attribuzione non è idonea a determinare una institutio ex re certa ex art. 588 c.c.

- (commento di) Mario Finocchiaro, Il beneficiario non succede in “universum ius del de cuius” (Guida al diritto 3/2024, 69-74). Il beneficiario non acquista la qualità di erede e pertanto non sussiste nei suoi confronti litisconsorzio necessario in sede di giudizio di divisione tra coeredi. L’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale se il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni. Per la configurabilità del legato in sostituzione di legittima occorre risulti l’inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l’attribuzione di determinati beni. Il lascito dell’usufrutto e della nuda proprietà dello stesso bene a persone diverse non integra gli estremi della sostituzione fedecommissoria.


sulla transazione (in materia di successione ereditaria):

- Cass. 2^, 5.1.24 n. 366 (Guida al diritto 3/2024, 56): La transazione firmata da Tizia, intercorsa a definizione del giudizio di scioglimento della comunione sui beni ereditari del padre, se intesa quale preventiva rinuncia all’esercizio dell’azione di riduzione sull’eredità della madre Caia (ancora in vita al momento della transazione), contrasta con i divieti di legge. La dichiarazione abdicativa contenuta nella transazione va pertanto intesa come riferita unicamente alla successione del padre, posto che, estendendosene gli effetti anche alle questioni afferenti alla successione di Caia, tale accordo sarebbe affetto dalla nullità di cui al combinato disposto degli artt. 458 e 557 c.c. Tizia, infatti, ha acquistato il diritto e l’interesse all’esercizio dell’azione di riduzione solo dopo la morte della genitrice, mentre era del tutto carente di legittimazione ad agire all’epoca della transazione, quando la madre era ancora in vita, e dunque essa (Tizia) non poteva disporre di un diritto che ancora non le competeva.


sulla responsabilità per danni dell’Unione europea:

- Corte giust. Ue 4^, 11.1.24, causa C-122/22 (Guida al diritto 3/2024, 58): Ai fini del risarcimento danni, la responsabilità extra contrattuale della Ue presuppone una violazione sufficientemente qualificata del diritto europeo. (Nella specie, la Dyson, casa produttrice di aspirapolveri, si è vista respingere la domanda di risarcimento danni fondata sulle lamentate conseguenze anticoncorrenziali discendenti da una norma regolamentare sulla prova energetica delle aspirapolveri adottata dalla Commissione Ue ad integrazione della direttiva 2010/30/Ue relativa al consumo dei prodotti connessi all’energia e relativa etichettatura. In effetti, la norma del regolamento delegato 665/2013/Ue era stata annullata dai giudici europei perché la Commissione non aveva rispettato il perimetro del test cui sottoporre i prodotti, avendo previsto una prova di raffronto sul consumo energetico da effettuare, per gli apparecchi con sacchetto, a contenitore vuoto. Dyson aveva fatto utilmente rilevare come la migliore prestazione energetica del proprio prodotto privo di raccoglitore in carta del materiale raccolto era maggiormente rilevabile confrontando la sua prestazione a fronte di quella di altri tipi quando questi lavoravano col sacchetto già in parte riempito. Nonostante l’annullamento della norma, da cui Dyson faceva discendere il danno che assumeva di avere illegittimamente sofferto, la Corte ha ritenuto di non ravvisare il presupposto di una responsabilità extracontrattuale della Commissione)


in tema di intercettazioni:

- Cass. pen. 2^, 28.9-28.11.23 n. 47643 (Guida al diritto 3/2024, 84 T, sotto il titolo: Criminalità organizzata, retroattiva la norma “estiva” sulle intercettazioni): L’intervento normativo contenuto nell’art. 1 DL 10.8.2023 n. 105 - L 9.10.23 n. 137, laddove si definisce la nozione normativa di “criminalità organizzata”, nello specifico rilevante per l’applicazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di cui all’art. 13 DL 13.5.1991 n. 152 - L 12.7.1991 n. 203, non ha carattere innovativo rispetto al preesistente dato normativo, trattandosi di disposizione avente contenuto interpretativo, e pertanto di carattere retroattivo.

- (commento di) Giuseppe Amato, Una disposizione normativa di natura solo interpretativa (Guida al diritto 3/2024, 90-93) 


 

c.s.


 

Economia

Curare il disavanzo fiscale aumentando le tasse equivale a curare la bronchite di qualcuno sparandogli (Murray Rothbard, New York 1926-1995, economista USA, ideatore dell'anarco-capitalismo)

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