Guida al diritto (29/2026)

Carmine Spadavecchia • 7 agosto 2026

in tema di giustizia (cronaca giudiziaria):


- Caterina Malavenda*, Linee guida Csm e comunicati stampa: la morte della cronaca giudiziaria (Guida al diritto 29/2026, 10-12, editoriale) [*avvocato del Foro di Lodi ed esperta in diritto dell'informazione]


 


sul c.d. DL rimpatri:


DL 24.4.2026 n. 55 - L 19.6.2026 n. 103 [testo coordinato in GU 20.6.26 n.141], Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti

- testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 29/2026, 13-14)

- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 29/2026, 15-16)

- commento di Laura Biarella, Più limiti agli abilitati all’assistenza e compensi non legati all’esito (Guida al diritto 29/2026, 17-20)


 


in tema di pensionamento (personale della scuola):


- Corte cost. 14.7.26 n. 125, pres. Amoroso, red. Luciani (Guida al diritto 29/2026, ): L’art. 509, comma 3, DLg 297/ 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) è incostituzionale nella parte in cui, nel prevedere che il personale, che, al compimento del 65mo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima, stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia». (La Corte chiarisce che il legislatore non può fissare una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio che sia avulsa dal momento in cui il dipendente maturerà l’anzianità contributiva e anagrafica minima richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia. Costituendo il trattenimento un’eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età ordinamentale, finalizzata a tutelare l’interesse del lavoratore a conseguire la pensione di vecchiaia, la fissazione di una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio che non sia correlata al progressivo adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, appresta infatti un rimedio potenzialmente inidoneo a conseguire lo scopo e, tradendo la stessa ratio legis, evidenzia l’irragionevolezza intrinseca della norma). 


 


in tema di scuola (supplenze annuali):


- Cass. lav. 5.6.26 n. 18156 (Guida al diritto 29/2026, 40 T): Il comma 4 dell’art. 12 dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022 si interpreta, in combinato disposto col successivo comma 10 del medesimo articolo, nel senso che la mancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto comporta la rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento del suo turno di nomina, egli non sarà assegnatario del relativo incarico, senza che la mancata indicazione di tutte sedi/classi di concorso/tipologie di posto precluda il conferimento di supplenze sulle sedi/classi di concorso/tipologie di posto prescelte che dovessero rendersi disponibili, anche per effetto di rinuncia, nelle ulteriori fasi di attribuzione, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria. 

- (commento di Eugenio Sacchettini, Con l’utile intervento interpretativo si supera il blocco delle assegnazioni (Guida al diritto 29/2026,48-53). Il ricorso si basava sull’assunta illegittimità della procedura algoritmica di assegnazione delle supplenze annuali ex art. 12, comma 10, OM n. 112 del Ministero dell’Istruzione. L’aspirante non era risultata assegnataria di alcun incarico, benché sedi da lei richieste e divenute disponibili nel successivo turno fossero state attribuite ad altri con punteggi inferiori al suo.


 


in tema di energia (impianti fotovoltaici in zona agricola):


 - Corte cost. 16.7.26 n. 127, pres. Amoroso, red. Luciani (Guida al diritto 29/2026, 25): Non è incostituzionale il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici. (La Corte ha dichiarato infondate le plurime questioni di costituzionalità dell’art. 5, commi 1 e 2, DL 63/2024, per come convertito, e dell’art. 2, comma 2, primo periodo, DLg 190/2024, sollevate dal TAR per il Lazio con quattro sentenze non definitive del 13.5.2025, in riferimento agli articoli 3, 9, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento 2021/1119/UE). Il divieto non riguarda infatti l’installazione di tutti gli impianti per la produzione di energia solare nelle aree agricole, ma soltanto gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Restano, invece, consentiti gli impianti agrivoltaici “con moduli non collocati a terra” che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Pur in assenza di una definizione legislativa puntuale di «moduli collocati a terra», va rilevato che la relativa indeterminatezza è compensata dalla chiara finalità della disciplina, volta a limitare il consumo di suolo agricolo e a salvaguardare la continuità delle attività colturali e pastorali. Tale impostazione trova conferma nel DL 175/2025, che definisce gli impianti agrivoltaici come quelli che sono realizzati con moduli adeguatamente elevati dal suolo, compatibili con la prosecuzione delle attività agricole. Inoltre l’art. 20 DLg 199/2021 prevede specifiche eccezioni e deroghe al divieto, consentendo fra l’altro l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree espressamente individuate dal legislatore.


 


in materia disciplinare (professori universitari):


- Corte cost. 16.7.26 n. 128, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 29/2026, 24-25): L’art. 89, comma 2, secondo periodo, RD 1592/1933 prevede l’interdizione decennale dalle cariche direttive accademiche quale conseguenza automatica della sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio (per il periodo massimo di un anno) inflitta al professore universitario che abbia compiuto atti lesivi della sua dignità o del suo onore. La questione di costituzionalità sollevata dal Tar Campania – secondo cui la previsione di una sanzione accessoria obbligatoria e di durata fissa sarebbe in contrasto col principio di ragionevolezza – non è fondata. Se è vero che anche le sanzioni amministrative accessorie, come quella posta dalla norma censurata, devono rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, non ne è ravvisabile tuttavia la violazione nello specifico caso della interdizione decennale alle cariche direttive accademiche: è esclusa la sproporzione tra sanzione e fatto perché la durata decennale dell’interdizione, il cui fine specifico è quello di proteggere il prestigio e il buon andamento dell’ateneo, è calibrata non sull’illecito commesso, ma piuttosto sulla durata dei mandati accademici che il legislatore vuole precludere ai docenti sospesi. In questa prospettiva, integra un pregiudizio intrinsecamente grave per il prestigio e l’attività dell’ateneo l’affidamento di una posizione di rilievo a un professore che sia sanzionato con la sospensione, qualunque sia stato il fatto che ha dato luogo a tale sanzione principale. Inoltre, l’automaticità e la fissità della preclusione agli incarichi non risulta incongrua rispetto alla sua specifica finalità di protezione delle istituzioni universitarie: esse svolgono le attività, costituzionalmente protette, di ricerca e di didattica, che devono essere condotte secondo il principio di responsabilità e, correlativamente, ai docenti sono imposti specifici doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza. Infine, non è irragionevole la prevalenza che il divieto in esame assegna all’interesse dell’università ad affidare incarichi direttivi a docenti “irreprensibili” rispetto al sacrificio della posizione del singolo docente. Tale sacrificio, infatti, è da ritenere non eccessivo e, soprattutto, non involge i diritti fondamentali del lavoratore: la misura impedisce solo di rivestire cariche accademiche di rilievo e non incide né sul rapporto di impiego, né sull’attività didattica e di ricerca, né sulla progressione nella carriera accademica in senso stretto. 


 


in tema di appalti:


- Cons. Stato V 12.6.26 n. 4753, pres. Caringella, rel. Picardi (Guida al diritto 29/2026, 86 T): Nelle procedure di evidenza pubblica, la clausola della lex specialis che richiede, a pena di esclusione, una specifica modalità di formulazione dell'offerta vincola in modo cogente i concorrenti e la stazione appaltante, sicché la sua violazione comporta l'automatica esclusione e non può essere superata in base ai principi del risultato o del favor partecipationis, né mediante interpretazioni integrative in assenza di ambiguità del dato letterale. È quindi legittima l'esclusione dell'operatore economico che indichi l'offerta economica in valore assoluto anziché mediante ribasso percentuale, quando la lex specialis prescriva tale modalità a pena di esclusione, non essendo le due forme equivalenti né potendo il ribasso essere ricostruito tramite operazioni matematiche. Da un lato, la modalità di espressione dell'offerta economica prescritta dalla lex specialis integra un vincolo contenutistico essenziale, sicché l'offerta che non rispetti tali modalità deve considerarsi inefficace ai fini della partecipazione alla gara, analogamente all'accettazione resa in forma diversa da quella richiesta dal proponente, ai sensi dell'art. 1326, comma 3, c.c. Dall'altro lato il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10, comma 2, DLg 31.3.2023 n. 36 riguarda le condizioni soggettive di partecipazione e non si estende alle prescrizioni della lex specialis relative alle modalità di presentazione dell'offerta, rispetto alle quali la stazione appaltante può imporre vincoli formali anche a pena di esclusione. 

- (commento di) Davide Ponte, La modalità dell’offerta economica è vincolo contenutistico essenziale (Guida al diritto 29/2026, 90-93) 


 


in tema di titoli nobiliari:


- Cass. 3^, 7.7.26 n. 22861 (Guida al diritto 29/2026, 23): Non esiste una tutela giurisdizionale del titolo nobiliare in sé. L’unica eccezione riguarda il predicato nobiliare divenuto parte del nome, tutelabile se riconosciuto prima del 28 ottobre 1922. La data è quella della Marcia su Roma assunta dalla Costituzione come spartiacque oltre il quale i successivi riconoscimenti nobiliari hanno cessato di avere rilevanza giuridica. [Il ricorrente aveva citato in giudizio la società editrice del Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, chiedendo che nelle future edizioni fosse sostituito l’appellativo di “nobile” con quello di “conte”. A suo dire, l’errata indicazione ledeva il diritto al nome, l’onore e l’identità storica della famiglia, integrando anche una diffamazione. A sostegno della domanda aveva prodotto, tra l’altro, un documento conservato presso l’Archivio dell’Arcivescovato di Pisa, relativo all’investitura da parte dell’arcivescovo Federico Visconti (1254-1277), ritenendolo prova dell’antico titolo comitale della famiglia. I giudici, tuttavia, hanno rilevato che la linea di discendenza documentata si interrompe alla fine del XVI secolo e che mancava la prova del riconoscimento del titolo prima del 28 ottobre 1922, presupposto indispensabile per la tutela invocata. Dopo il rigetto della domanda da parte del Tribunale e della Corte d’appello, il ricorrente si è rivolto alla Cassazione che ha confermato il rigetto, richiamando la sentenza della Consulta (n. 101/1967) secondo cui i titoli nobiliari non sono giuridicamente riconosciuti, ma il predicato può essere tutelato quando sia entrato a far parte del nome, nella cosiddetta “cognomizzazione” del predicato nobiliare, se già riconosciuto prima del 28 ottobre 1922. Siccome non poteva “ritenersi dimostrato che prima del 28.10.1922 fosse stato riconosciuto il titolo nobiliare di conte a un ascendente dell’odierno appellante, e che tale titolo abbia formato oggetto di riconoscimento durante il vigore del vecchio ordinamento”, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la Libro d’Oro S.r.l. avesse operato “conformemente ai suoi criteri editoriali che, quale repertorio privato di carattere nobiliare e mondano, attinge i dati oggetto di pubblicazione esclusivamente da due fonti, ovvero dal Registro della Consulta Araldica e dagli Elenchi Ufficiali Nobiliari”. In definitiva, dunque, per l’ordinamento italiano il presunto declassamento da “conte” a “nobile” non configura una lesione dei diritti della personalità].


 


in tema di vendita (vizi):


- Corte giust. Ue 7^, causa C-307/25 (Guida al diritto 29/2026, ): L'art. 13, par. 4, lettera c), della direttiva (UE) 20.5.2019 n. 77 (2019/771) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE, va interpretato nel senso che: un difetto di conformità relativo alla sicurezza di un bene e che può essere eliminato a un costo relativamente ridotto non deve necessariamente essere qualificato come difetto di conformità talmente grave da giustificare una riduzione immediata del prezzo di vendita o la risoluzione immediata del contratto di vendita.

- (commento di) Martina Castellaneta, Costo ridotto per riparare un bene, il difetto non giustifica la risoluzione del contratto (Guida al diritto 29/2026, 96-98) 


 


in tema di assicurazione (responsabilità dei dirigenti):


- Cass. 3^, 8.6.26 n. 18458 (Guida al diritto 29/2026, 28 T): È nulla per inesistenza del rischio ex art. 1895 c.c. la clausola, inserita in una polizza cosiddettà “D&O” [=Directors and Officers Liability], in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui l’amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell’esercizio delle proprie mansioni. 

- (commento di) Francesca Colombo, Solo la valutazione caso per caso potrebbe salvare il contratto (Guida al diritto 29/2026, 36-39). Il nucleo essenziale della polizza D&O è rappresentato dalla copertura della responsabilità civile personale dell’amministratore, del sindaco o della figura apicale 


 


in tema di circolazione stradale (autovelox):


- Cass. 2^, 13.7.26 n. 23122 (Guida al diritto 29/2026, 22): Il sistema previsto dal Codice della strada fa della contestazione immediata la regola generale, mentre il rilevamento automatico senza fermo del veicolo rappresenta un’eccezione consentita solo su particolari categorie di strade. La presenza della banchina costituisce un requisito essenziale della strada extraurbana secondaria. Non è sufficiente un semplice margine asfaltato o uno spazio di pochi centimetri: la banchina deve essere concretamente idonea a garantire il transito dei pedoni e la sosta di emergenza. Una banchina estremamente ridotta o assente impedisce, quindi, di attribuire alla strada la classificazione richiesta per l’installazione di un autovelox fisso senza contestazione immediata. Il giudice ordinario può verificare la legittimità del decreto prefettizio che autorizza gli autovelox e disapplicarlo quando la strada inserita nell’elenco non possieda realmente le caratteristiche tecniche previste dal Codice della strada. La verifica deve riguardare l’intera estensione della strada interessata e non soltanto il punto in cui è installato il dispositivo di rilevazione. [Un Comune aveva impugnato la decisione del Tribunale favorevole a un automobilista sanzionato per otto presunte violazioni dei limiti di velocità rilevate da un autovelox installato lungo una Strada Provinciale. Il Tribunale aveva annullato i verbali ritenendo illegittimo il decreto prefettizio che autorizzava l’impianto, in quanto il tratto stradale non possedeva le caratteristiche richieste dalla legge per essere classificato quale “strada extraurbana secondaria”. La Corte ha confermato la ricostruzione, respingendo anche la tesi del Comune secondo cui la riforma normativa del 2020 avrebbe automaticamente sanato la situazione. Per la Corte la modifica legislativa richiedeva comunque l’adozione di un nuovo decreto prefettizio conforme alla disciplina sopravvenuta, provvedimento che nel caso di specie non risultava emanato al momento delle infrazioni]. 


 


in tema di IA (uso ed abuso nel processo):


- Cass. pen. 3^, 22.6.26 n. 23006 (Guida al diritto 29/2026, 64 T): Il richiamo, all’interno di un ricorso per cassazione, di precedenti giurisprudenziali inesistenti o frutto di “allucinazione” dei sistemi di intelligenza artificiale (generativa) costituisce un elevato indice di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità. Tale condotta giustifica l’irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 616 c.p.p. - aumentabile fino al triplo, tenuto conto della gravità della causa di inammissibilità - qualora la Corte abbia ravvisato che il ricorso è stato proposto senza il minimo controllo professionale sulla veridicità e pertinenza delle fonti invocate. 

- (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, Uso acritico dell’intelligenza artificiale, la “mano severa” della Suprema corte (Guida al diritto 29/2026, 73-78) 


 


sulla assunzione transfrontaliera delle prove (in materia di filiazione):


- Corte giust. Ue, Grande sezione, 16.7.26, causa C-196/24 (Guida al diritto 29/2026, 26): Il regolamento relativo all’assunzione transfrontaliera delle prove non consente di rifiutare l’esecuzione della richiesta sulla base del fatto che una norma di diritto sostanziale nazionale vieti l’assunzione di tale prova. I motivi di rifiuto, infatti, sono elencati in modo tassativo nel regolamento e devono essere interpretati in modo restrittivo. L’autorità giudiziaria richiesta non può quindi invocare una norma del proprio diritto sostanziale nazionale, ivi compresa una norma derivante dai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico. Circa i dubbi sul rispetto della dignità umana, la Corte osserva che non vi è alcun elemento per ritenere che il giudice italiano non abbia adeguatamente bilanciato gli interessi in gioco. Pertanto, il giudice francese non può riesaminare il rispetto dei diritti fondamentali per sottrarsi al principio di reciproca fiducia e rifiutare l’assunzione della prova richiesta. [In un procedimento avviato dinanzi alla giustizia italiana per ottenere il riconoscimento della propria filiazione verso il presunto padre, il cui corpo è sepolto in Francia, il giudice italiano, per effettuare una perizia genetica post mortem, ha chiesto al giudice francese competente, in applicazione del regolamento relativo all’acquisizione transfrontaliera di prove, di procedere all’esumazione della salma del presunto padre e al prelievo del DNA. Il diritto francese vieta, salvo espresso consenso prestato dall’interessato quando era in vita, una siffatta identificazione genetica post mortem. La Corte ha detto sì all’esumazione all’estero anche se vietata dal diritto nazionale).



c.s.


 


L'Occidente la laicità l'ha conquistata, i musulmani no. Senza separazione dello Stato e della cultura dalla religione non si sarà mai progresso, quindi gli arabi non progrediranno mai. Ci sarà sviluppo, per le auto, per le imprese, ma non progresso. [Adonis, pseudonimo di Ali Ahmad Said Esber (Kassabine, Siria, 1930), scrittore siriano]