Guida al diritto (26/2026)

Carmine Spadavecchia • 20 luglio 2026

sul tema giustizia e media:

Delibera 16 giugno 2026 del Consiglio Superiore della Magistratura, recante «Aggiornamento delle linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale» (Pratica num. 153/VV/2025)


- testo della delibera (Guida al diritto 26/2026, 15-24), sotto il titolo Uffici giudiziari: con le nuove linee guida sulla comunicazione più tutele per gli indagati 


- (editoriale di) Francesco Buscemi*, Giustizia e stampa: quando proibire non serve all’istituzione magistratura (Guida al diritto 26/2026, 12-14) [*docente a contratto di comunicazione presso l'Università Cattolica di Milano]


commenti:


- Giuseppe Amato, Privacy, reputazione e cronaca: la ricerca di un equilibrio difficile (Guida al diritto 26/2026, 25-28) [le novità]


- Giuseppe Amato, Senza un’interpretazione elastica è a rischio la cronaca giudiziaria (Guida al diritto 26/2026, 29-34) [gli obblighi degli uffici]


 


in tema di retribuzioni (e trasparenza retributiva):


DLg 7.5.2026 n. 96 [GU 1.6.26 n. 125, in vigore dal 7 giugno 2026), Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. 


- testo del decreto (Guida al diritto 26/2026, 35-41) 


- guida alla lettura e mappa del decreto, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 26/2026, 42-) [dall’ambito soggettivo restano esclusi i contratti di lavoro domestico e di lavoro intermittente]


- commenti:


- Francesco Maria Ciampi, I datori devono informare i candidati sull’entità dello stipendio iniziale (Guida al diritto 26/2026, 48-53) [le novità]


- Francesco Maria Ciampi, Contenuti, modalità e correzioni finalizzati a eliminare le disparità (Guida al diritto 26/2026, 54-58) [la valutazione sulle retribuzioni]


 


in tema di vaccinazioni obbligatorie (Covid-19):


- Corte giust. Ue 5^, 18.6.26, causa C.522/24 (Guida al diritto 26/2026, 104 solo massima) (questione pregiudiziale posta dal Cons. Stato con ord.za 23.7.24 in causa BG c/ Min. Difesa): La direttiva 2000/78 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro non impedisce a uno Stato membro la previsione della vaccinazione obbligatoria per motivi di salute pubblica disposta nei confronti del solo personale militare, senza includere quello civile. La nozione di discriminazione indiretta fondata sulle convinzioni personali non osta a una normativa nazionale con la quale è disposta la vaccinazione obbligatoria qualora i motivi di contestazione costituiscano opinioni in materia di salute pubblica, le quali non sono ricomprese nella nozione di convinzioni personali ai sensi della direttiva. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Covid, legittimi i vaccini obbligatori per il solo personale militare senza includere quello civile (Guida al diritto 26/2026, 104-106) 


 


in tema di ottemperanza (a sentenza sul danno da perdita di chance):


- Cons. Stato V, 21.5.26 n. 4099, pres. Caringella, rel. Perotti (Guida al diritto 26/2026, 96 T): 1. In sede di ottemperanza, il danno da perdita di chance conseguente ad un affidamento diretto illegittimo in quanto posto in essere in violazione degli obblighi di evidenza pubblica, deve essere calcolato nell'osservanza dei criteri fissati in sede di cognizione nella statuizione di condanna resa ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. Il giudice deve garantire l’attuazione del modus procedendi indicato all’Amministrazione laddove l’ottemperanda sentenza prescrive che l’ammontare del danno da perdita di chance va determinato riducendo l’utile conseguibile in proporzione alla chance di aggiudicazione, desumibile da dati oggettivi quali le caratteristiche del mercato e quanto avvenuto in procedure similari. 2. In sede di giudizio di ottemperanza la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione consente al giudice di accogliere l’istanza di nomina di un Commissario ad acta, affinché provveda, senza ulteriori indugi, a dare esatta esecuzione alla sentenza, attribuendogli ogni più ampia facoltà istruttoria indispensabile al corretto svolgimento del suo incarico. 

- (commento di) Giulia Pernice, Perdurante inottemperanza della Pa, sì nomina del Commissario ad acta (Guida al diritto 26/2026, 99-102)


 


in tema di astreinte:


- TAR Napoli 7^, 12.2.26 n. 1012, pres. Di Vita, est. D’Alterio (Guida al diritto 26/2026, 62): L’astreinte è una sanzione pecuniaria di natura coercitiva che il giudice può imporre all’Amministrazione per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di una sentenza. Non ha una funzione risarcitoria né punitiva in senso stretto, ma serve a esercitare una pressione economica sull’ente affinché adempia rapidamente agli obblighi derivanti dal giudicato. Tale misura non rappresenta una conseguenza automatica dell’inadempimento. Una risposta anche scarna dell’ente esclude il silenzio-inadempimento. [La controversia nasce dall’inottemperanza a una precedente sentenza che aveva riconosciuto il diritto di accesso a una serie di documenti detenuti da un’azienda sanitaria. Nonostante il passaggio in giudicato della decisione e il decorso del termine assegnato per l’adempimento, l’ente non aveva consentito l’ostensione della documentazione richiesta. La parte interessata ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione del comando giudiziale, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte. Accertata la persistente inerzia dell’ente, il Tar ha accolto la domanda di esecuzione e disposto l’intervento sostitutivo del commissario in caso di ulteriore inadempimento. Diversamente, ha respinto la richiesta di applicazione della penalità di mora, ritenendo che le condizioni della finanza pubblica costituissero una ragione sufficiente per non aggravare ulteriormente la posizione economica dell’Amministrazione].


 


in tema di condominio:


- Cass. 2^, 12.5.26 n. 13856 (Guida al diritto 26/2026, 66 T): In tema di condominio negli edifici, la deliberazione adottata dall’assemblea in seconda convocazione ai sensi dell’art. 1136, comma 3, c.c. è valida soltanto quando i voti favorevoli rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e costituiscano una maggioranza effettiva anche sotto il profilo millesimale, sicché i condòmini dissenzienti non devono rappresentare una quota di proprietà superiore a quella espressa dai condòmini favorevoli; ne consegue che la deliberazione è invalida qualora, pur essendo approvata dalla maggioranza numerica degli intervenuti, i voti contrari rappresentino un valore millesimale maggiore. 

- (commento di) Fulvio Pironti, La Cassazione chiarisce un aspetto che genera spesso parecchi errori (Guida al diritto 26/2026, 69-73) [un caso da manuale di tentata tirannia della maggioranza numerica a danno della minoranza economica]



 


in materia penale (frode in pubbliche forniture):


- Cass. pen. 2^, 25.5.26 n. 18862 (Guida al diritto 26/2026, 84 T): Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all'art. 356 c.p., a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente. 

- (commento di) Giuseppe Amato, Il reato scatta se il destinatario è la pubblica amministrazione (Guida al diritto 26/2026, 88-90)



 

c.s.


 


“Occorre che uno straniero si adegui alla città, / e non lodo chi vive in città da arrogante / ed è ostile ai cittadini per ignoranza" [Euripide (480-406 a.C., sul rapporto con lo straniero nelle antiche democrazie]