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Guida al diritto (11/2023)

Carmine Spadavecchia • mar 27, 2023

sulla riforma del processo civile (Cartabia civile) (IX parte):

DLg 10.10.2022 n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

- mappa del decreto (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 11/2023, 12-16) sotto il titolo: Volontaria giurisdizione: arriva il “doppio binario” per le autorizzazioni dei soggetti incapaci [la novità più rilevante sta nella possibilità di rivolgersi anche al notaio, oltre che al giudice, per i procedimenti di volontaria giurisdizione]

- commenti:

- Giuseppe Finocchiaro, Reclamo al tribunale monocratico contro decreti gestori o patrimoniali (Guida al diritto 11/2023, 17-21) [volontaria giurisdizione: il procedimento camerale di cui agli artt. 737 a 742-bis c.p.c. può essere considerato, all’interno del sistema del codice di rito, come modello processuale a sé stante, in quanto, pur nascendo specificamente al servizio della volontaria giurisdizione, si configura come “contenitore neutro”]

- Giuseppe Finocchiaro, Procedimento camerale targato Ue in assenza del contraddittorio (Guida al diritto 11/2023, 22-29) [volontaria giurisdizione: il procedimento bifasico - definibile come “rito Frankestein” – per la dichiarazione di esecutività delle decisioni di giudici di altri Stati membri; l’ulteriore rito previsto ove sia richiesto “il diniego di riconoscimento o di esecuzione”] 

- Giuseppe Finocchiaro, Attribuite nuove competenze ai notai nel rispetto dei principi processuali (Guida al diritto 11/2023, 30-32) [volontaria giurisdizione: la competenza concorrente del notaio, nel rispetto dei principi del contraddittorio, di terzietà e di imparzialità; il possibile reclamo all’autorità giudiziaria]

- Giuseppe Finocchiaro, Poteri istruttori del notaio equiparati al giudice tutelare (Guida al diritto 11/2023, 33-41) [volontaria giurisdizione: il notaio può farsi assistere da consulenti e nominare un interprete: l’autorizzazione notarile produce effetti dopo 20 giorni dalla comunicazione o dalle notificazioni senza che sia stato proposto reclamo all’AG]

- mappa del decreto (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 11/2023, 43-48) sotto il titolo: Processo esecutivo: va in pensione la formula “esecutiva”, passa la copia attestata

- Giuseppe Finocchiaro, Niente spedizione in forma esecutiva neanche per espropriazioni pendenti (Guida al diritto 11/2023, 49-55) [esecuzione forzata: non occorre più la spedizione in forma esecutiva, basta che il titolo esecutivo (sia esso digitale o analogico) venga formato “in copia attestata conforme all’originale”; l’attestazione può essere effettuata in piena autonomia dall’avvocato del creditore senza necessità di istanze al cancelliere (per i titoli esecutivi giudiziali) o al notaio (per i titoli esecutivi stragiudiziali), salva la possibilità, per il giudice, di richiedere al creditore l’esibizione dell’originale del titolo o la copia autenticata dal cancelliere]

- Giuseppe Finocchiaro, Ricerca telematica per i pignoramenti, stop all’efficacia dell’atto di precetto (Guida al diritto 11/2023, 56-61) [esecuzione forzata: la ricerca telematica dei beni da sottoporre ad esecuzione può essere effettuata tramite richiesta di accesso del creditore interessato]

- Giuseppe Finocchiaro, Ulteriormente accresciuto il ruolo del custode dell’immobile pignorato (Guida al diritto 11/2023, 62-68) [esecuzione forzata]

- Giuseppe Finocchiaro, Vendita diretta, senza opposizione sottratta a forme di competizione (Guida al diritto 11/2023, 69-77) [esecuzione forzata: dubbi sulla conformità del decreto alla legge-delega]

- Giuseppe Finocchiaro, Avvocati delegati alla vendita con ruolo per distribuire il ricavato (Guida al diritto 11/2023, 78-85) [esecuzione forzata:]

- Giuseppe Finocchiaro, Misure di coercizione indiretta, la parola al giudice dell’esecuzione (Guida al diritto 11/2023, 86-90) [esecuzione forzata]


sul c.d. decreto migranti:

- DL 10.3.2023 n. 20 (GU 10.3.23 n. 59, in vigore dall’11 marzo 2023), Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

- testo del decreto (Guida al diritto 11/2023, 91-94), sotto il titolo “Decreto migranti: semplificazioni su ingressi legali e pene più severe”

- commenti:

- Laura Biarella, Quote da immettere al lavoro stabilite su base triennale (Guida al diritto 11/2023, 95-98)

- Aldo Natalini, Eliminato il permesso di soggiorno per integrazione socio-familiare (Guida al diritto 11/2023, 99-104) [la protezione speciale o complementare: dubbi di costituzionalità sulla soppressione]

- Aldo Natalini, Rinnovo permesso di soggiorno, allungata la validità fino a tre anni (Guida al diritto 11/2023, 105-107) [altre misure amministrative; l’espulsione come pena accessoria alla condanna penale]

- Aldo Natalini, Pene più alte per il favoreggiamento: con l’ipotesi aggravata fino a 16 anni (Guida al diritto 11/2023, 108-110) [le misure penali] 

- Aldo Natalini, Morte o lesioni come effetto di delitti: sì al reato “universale” anti-scafisti (Guida al diritto 11/2023, 111-116) [le misure penali]


sulla giustizia amministrativa:

- Marcello Clarich*, Giudici amministrativi: per il TAR Lazio obiettivo arretrato in linea con il Pnrr (Guida al diritto 11/2023, 9-10, editoriale). Commento a margine della relazione letta il 3 marzo 2023 dal Presidente del TAR Lazio, Antonino Savo Amodio, per l’inaugurazione dell’anno giudiziario [*ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza]


sul diritto all’oblio:

- Cass. 1^, 7.3.23 n. 6806 (Guida al diritto 11/2023, 119-120): Non esiste un dovere generale di cancellare dal web vecchie notizie ove manchi una richiesta in tal senso dell’interessato, richiesta che non comporta né formalità né tecnicismi, non abbisogna del ricorso a una difesa tecnica o a consulenti di sorta, e pertanto non genera alcun costo aggiuntivo. Al contrario, sarebbe l’imposizione di uno scandagliamento periodico di informazioni a suo tempo legittimamente pubblicate a imporre ai gestori un onere insostenibile e gravido di conseguenze per la libertà di informazione. [La SC respinge la pretesa del ricorrente di essere risarcito da un’Agenzia di stampa per avere violato il suo diritto all’oblio lasciando sul sito la notizia del suo arresto per reati di droga che la fidanzata aveva trovato consultando il motore di ricerca Google: col risultato che la fidanzata lo aveva lasciato e gli amici si erano allontanati. Il ricorrente, sostenendo che non c’era più alcun interesse per i fruitori del sito a conoscere la storia, imputava all’Agenzia di non avere cancellato tempestivamente la notizia che lo riguardava (lo aveva fatto solo dopo la sua richiesta) pur essendo maturato il periodo previsto per il diritto all’oblio]


in tema di interdittiva antimafia:

- Cons. Stato III 2.3.23 n. 2212, pres. Maruotti, est. Tulumello (Guida al diritto 11/2023, 122): Non può essere destinataria di una informativa antimafia di tipo interdittivo una persona fisica (nella specie, appartenente a una professione intellettuale) che non rivesta la qualità di imprenditore (titolare di impresa o società).


sul giudice di pace:

- Cons. Stato VII 20.2.23 n. 1745, pres. Contessa, est. Francola (Guida al diritto 11/2023, 122): Il fatto che il DLg 13.7.2017 n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace) non preveda espressamente un potere di sospensione dall’esercizio delle funzioni onorarie non può ritenersi indicativo della volontà del legislatore di escludere la possibilità di irrogare un siffatto provvedimento cautelare. Vero è che il DLg 116/2017 prevede solo la decadenza (se viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alla funzione), la dispensa (se si verifica un impedimento di durata superiore a 6 mesi) e la revoca (in caso di accertata inidoneità a esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell’ufficio), ma il potere di sospensione cautelare deve ritenersi insito, per il principio di continenza (il più contiene il meno), in quello di revoca, perché se per il magistrato che tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli è previsto il potere di revocare l’atto di preposizione all’esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie, a fortiori deve ritenersi che sussista il potere (minore) di sospendere provvisoriamente e transitoriamente l’efficacia di tale atto per riscontrate e comprovate esigenze cautelari.


in tema di privacy:

- Corte giust. Ue 6.3.23, causa C-268/21 (Guida al diritto 11/2023, 122): Nella nozione di trattamento di dati personali va inclusa anche la produzione come elemento di prova di un documento, digitale o fisico, contenente dati personali, disposta da un’autorità giurisdizionale nell’ambito di un procedimento giurisdizionale. In ogni caso, il trattamento di dati personali è lecito se necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, affidati al titolare del trattamento, sul presupposto che esista una base giuridica. [La Corte suprema svedese si è rivolta alla Corte di giustizia per un chiarimento sul Gdpr (General Data Protection Regulation = RGPD Regolamento Generale Protezione Dati), applicabile al trattamento di dati personali di un archivio e a tutte le operazioni di trattamento effettuate da privati o da autorità pubbliche, incluse quelle delle autorità giudiziarie]. 

Il Gdpr ammette la possibilità di un trattamento per un fine diverso da quello per il quale i dati sono stati raccolti se fondato su un atto legislativo e se si tratta di misura necessaria e proporzionata per la salvaguardia degli obiettivi specifici di cui all’art. 23. Pertanto un giudice può chiedere la produzione di un documento come elemento di prova se è previsto dalla legge; ma se, per i procedimenti tributari il registro del personale serve soltanto per i controlli fiscali, la base giuridica non può essere applicata a quelli civili, perché la finalità è limitata alla prevenzione del lavoro nero, e dunque il trattamento di tali dati in un procedimento giurisdizionale ha finalità diverse rispetto a quella per la quale i dati sono stati raccolti e non è fondato sul consenso degli interessati. L’utilizzo di tali dati è legittimo se il giudice accerta che l’esecuzione delle azioni civili costituisce obiettivo idoneo a giustificare un trattamento per fini diversi. Nel rispetto, però, del bilanciamento tra protezione dei dati e diritto alla tutela giurisdizionale, il giudice potrà utilizzarli adottando misure supplementari idonee a tutelare la protezione dei dati contenuti nel registro a fini fiscali.


in tema di minori (libertà religiosa): 

- Cass. 1^, 7.3.23 n. 6802 (Guida al diritto 11/2023, 120):In ipotesi di crisi familiare e di contrasto tra i genitori sull’iscrizione o meno all’ora di religione nella scuola pubblica frequentata dalla figlia minore opera non l’art. 316-bis c.c. (che presuppone un contrasto in un nucleo familiare unito), ma l’art. 337-ter c.c. (ove si fa riferimento a un contrasto insorto dopo la separazione fra i genitori). In tal caso la scelta spetta al giudice, e non ai genitori, sulla base del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata, il che può comportare anche l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione possa produrre conseguenze pregiudizievoli per il figlio compromettendone la salute fisica e lo sviluppo. La scelta del giudice deve essere indirizzata non da personali convinzioni, ma esclusivamente dal criterio-guida dell’interesse del minore, occorrendo verificare quale sia l’impegno richiesto dall’iscrizione all’ora di religione (in rapporto alla programmazione scolastica specifica della scuola primaria pubblica frequentata) e quali siano i bisogni della minore, non sulla base di pregresse scelte riguardanti la sorella maggiore, ma in rapporto all’interesse della piccola ad avere una continuità socio-ambientale nel campo scolastico, in cui si svolge, per la gran parte del tempo quotidiano, la sua sfera sociale ed educativa.


 

c.s.


 

Contraddittorio

- Mi riservo con fermezza il diritto di contraddirmi (Paul Claudel)


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