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Giurisprudenza italiana (3/2023)

Carmine Spadavecchia • mag 01, 2023

in materia di appalti:

- Ad. plen. 13.1.23 n. 2, pres. Maruotti, est. Noccelli (Giurispr. it. 3/2023, 510-511): Ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, la c.d. “condizione del quinto” di cui all’art. 61, 1° comma, DPR 207/2010, nel caso di imprese in raggruppamento c.d. “orizzontale”, si applica in relazione all’importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara (e non anche in relazione all’importo complessivo posto a base d’asta). 


in materia di appalti (clausole sociali):

- Trib. Napoli lav., 27.10.22 n. 5395 (Giurispr. it. 3/2023, 637 T): 1 - Il diritto all’assunzione spettante al lavoratore in forza di una clausola di stabilità occupazionale operante in occasione del cambio d’appalto non si pone come assoluto ma risulta condizionato dai principi generali del sistema, che consentono al datore di lavoro di procedere alla verifica dell’attitudine professionale del dipendente ex art. 8 St. lav.. 2. - Lo stato di detenzione integra un’ipotesi tipica di impossibilità della prestazione per la quale occorre valutare caso per caso se possa costituire una causa di esonero da responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c. 

- (commento di) Alessandro Riccobono, ambio d’appalto e mancata riassunzione del lavoratore detenuto (Giurispr. it. 3/2023, 640-5) 


in tema di concessione demaniale (manufatti amovibili):

- Cons. Stato VII 30.12.22 n. 11715, pres. Giovagnoli, es. Fratamico (Giurispr. it. 3/2023, 511-512): Laddove l’autorizzazione paesaggistica finalizzata al mantenimento in loco di alcuni manufatti per l’esercizio di un’attività turistica in area demaniale qualifichi tali interventi come “amovibili”, ciò non comporta ex se (e salvo che il titolo non disponga diversamente) un obbligo per il concessionario di rimuovere tali manufatti al termine di ogni stagione balneare. E infatti, il carattere di astratta “amovibilità” (sotto il profilo strutturale e costruttivo) non comporta di per sé un obbligo di periodica rimozione, salvo che il titolo, appunto (ovvero specifiche ed espresse disposizioni di fonte pubblica) non depongano in senso diverso. 


in materia urbanistica:

- Cons. Stato VI 6.10.22 n. 8564, pres. Montedoro, est. Lobis Lipari, est. Marzano (Giurispr. it. 3/2023, 649 s.m.): La scelta del terreno su cui è consento l’insediamento dell’unico centro commerciale provinciale dev’essere attuata tramite forme di evidenza pubblica, ai fini della garanzia della par condicio dei concorrenti.

- (commento di) Giuseppe Manfredi, Urbanistica e concorsualità (Giurispr. it. 3/2023, 649-654). [Il CdS conferma le sentenze del TRGA di Bolzano secondo cui, in base alla lettura costituzionalmente orientata di una disposizione della legge 13/1997 della Provincia autonoma di Bolzano, data da Corte cost. 9/2018, la scelta dell’area su cui è insediabile l’unico centro commerciale provinciale richiede una procedura di evidenza pubblica. Data la peculiarità del caso, questa sentenza non si può però leggere come conferma delle tesi sull’urbanistica concorsuale che sono state avanzate in dottrina]


in tema di genitorialità (permessi orari per il padre):

- Ad. plen. 28.12.22 n. 17 (Giurispr. it. 3/2023, 514-515): L’articolo 40, comma 1, lett. c), DLg 26.3.2001 n. 151, laddove prevede che i periodi di riposo di cui al precedente art. 39 sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno, “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”, intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare (casalinga), senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità. 


in materia di università (riconoscimento di titoli universitari): 

- Ad. plen. 29.12.22 n. 22, pres. Maruotti, est. Noccelli (Giurispr. it. 3/2023, 513-514): Spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/ 36/CE sul mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali. [Per effetto della sentenza viene riconosciuto quale titolo idoneo all’abilitazione all’insegnamento in Italia (ai sensi della Direttiva 2005/36/UE) un titolo di formazione conseguito presso altro Paese dell’UE (nella specie, Romania), pur restando demandato alle Autorità italiane il compito di valutare in concreto se il complesso delle conoscenze acquisite presso l’altro paese UE soddisfi - in tutto o in parte - le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia]


in materia di università (ammissione con riserva a corso di laurea):

- Cons. Stato VII 18.11.22 n. 10180, pres. Lipari, est. Marzano (Giurispr. it. 3/2023, 646 s.m.): Va dichiarata la cessazione della materia del contendere quando, a seguito di ammissione con riserva a corso di laurea in medicina, il beneficiato dal provvedimento cautelare abbia dimostrato, nei fatti, di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza del corso universitario, e ciò anche se il comma 2-bisdell’art. 4 DL 115/2005 non sia applicabile a fattispecie quali quella in esame, trattandosi di norma eccezionale che si riferisce esclusivamente ad esami di idoneità professionale. 

- (nota di) Paolo Patrito, Principio dell’assorbimento, art. 4-bis, D.L. n. 115/2005 ed esami pubblici (Giurispr. it. 3/2023, 646-649) 


sul diritto al nome:

- Cedu 4^, 17.1.23, ricorsi 19475/20, 20149/20, 20153/20, 20157/20, Kunsberg Sarre c. Austria (Giurispr. it. 3/2023, 523-525, annotata da Alessandro Claudio Lallai): La modifica autoritativa del nome implica un’ingerenza nella vita privata dei cittadini, che può considerarsi autorizzata dal par. 2 dell’art. 8 Cedu (convenzione) solo quando è prevista dalla legge e costituisce una misura “necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. (Nella specie, la Corte ha ritenuto illegittima, a fronte dell’art. 8, l’abolizione autoritativa del “von” dal cognome dei ricorrenti sul rilievo il Governo austriaco non ha correttamente bilanciato il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata e familiare e le finalità di ordine pubblico cui la modifica autoritativa del cognome e il rifiuto di rilasciare documenti identificativi erano tesi. Secondo il Governo, la misura presa dall’Amministrazione era necessaria alla tutela dei principi sanciti dalla legge sull’abolizione della nobiltà e dell’ordine pubblico in una società democratica che ripudia i privilegi concessi per diritto di nascita; la Corte, al contrario, dopo aver sottolineato che l’inerzia della PA, la quale per decenni aveva lasciato immutato il cognome dei ricorrenti, creando, di fatto, un legittimo affidamento sulla liceità del prefisso “von” o, quantomeno, sull’assenza di volontà di sanzionarne l’illiceità, ha rilevato che, in realtà, la modifica autoritativa di un nome su cui si era creato un legittimo affidamento non tutela l’ordine pubblico, ma anzi rischia di minacciarlo)


in tema di matrimonio (nullità del matrimonio concordatario):

- Cass. 1^, 1.6.22 n. 17910 (Giurispr. it. 3/2023, 548 T): La convivenza “come coniugi”, pur essendo elemento essenziale del “matrimonio-rapporto” ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, e pur integrando una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici del “matrimonio-atto” presidiati da nullità anche nell’ordinamento italiano; in particolare non è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché una tale nullità non è sanabile, nell’ordinamento italiano, dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio. [Nella specie, si trattava di matrimonio concordatario viziato da dolo della moglie che aveva sottaciuto all’altro nubendo la propria incapacità di procreare]

- (commento di) Andrea Renda, Matrimonio concordatario, nullità e prolungata convivenza: verso il ridimensionamento di una regola preterlegale (Giurispr. it. 3/2023, 549-555)


in tema di patti successori:

- Cass. 2^, 21.2.22 n. 5555 (Giurispr. it. 3/2023, 556 T): Va esclusa la sussistenza di un patto successorio vietato quando non intervenga tra le parti alcuna convenzione e la persona della cui eredità si tratta abbia soltanto manifestato verbalmente all’interessato o a terzi l’intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore, oggetto di tutela legislativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non costituisse patto successorio vietato l’accordo intercorso tra le parti, avente ad oggetto prestazioni mediche e assistenziali in corrispettivo all’assegnazione di beni destinati a far parte del relictum, in quanto tradotto in mere dichiarazioni verbali, prive di specificazione in ordine alla individuazione dei cespiti ad assegnare). 

- (commento di) Marco Martino, Promessa vincolante e patto successorio istitutivo: intorno all’individuazione della fattispecie (Giurispr. it. 3/2023, 557-561)


in tema di società professionale:

- Tribunale Milano 19.1.22, giudice Ricci (Giurispr. it. 3/2023, 631 T): 1. - Il modello di società tra professionisti contemplato dall’attuale disciplina normativa implica necessariamente la sussistenza di un centro di imputazione autonomo di rapporti giuridici derivanti dall’esercizio in comune dell’attività professionale e soggiace a una serie di requisiti formali tali da rendere impossibile il configurarsi di una società di fatto tra di essi. 2. - L’esistenza di una società di fatto è subordinata all’accertamento sia dell’elemento soggettivo dell’affectio societatis sia degli elementi oggettivi, quali il conferimento in un fondo comune, l’esercizio in comune dell’attività e la partecipazione agli utili e alle perdite. 

- (nota di) Veronica Filippi, La (non) configurabilità della “società di fatto tra professionisti” (Giurispr. it. 3/2023, 632-636) 


in tema di società:

- Tilde Cavaliere (a cura di), La riduzione di capitale nelle s.r.l. (Giurispr. it. 3/2023, 683-696) 


in tema di decreto ingiuntivo (difetto di giurisdizione):

- Cass. SSUU 28.6.22 n. 20633 (Giurispr. it. 3/2023, 567 T): In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), Regolamento UE n. 1215/2012 (applicabile ratione temporis), alla giurisdizione del luogo della consegna materiale dei beni, salvo che le parti non abbiano concluso una pattuizione derogatoria, volta a individuare altrove il luogo di adempimento dell’obbligazione di consegna, pattuizione che non può tuttavia desumersi dal mero inserimento da parte del venditore, nelle proprie fatture, della clausola ex works, in mancanza di una chiara ed espressa accettazione della stessa clausola da parte del compratore. 

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, pronunciata all’esito del regolamento preventivo di giurisdizione, implica la perdita, da parte del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, della relativa potestas iudicandi e comporta, dunque, l’accoglimento in rito dell’opposizione e la caducazione per nullità dell’opposto decreto. Ne consegue che, con la statuizione del difetto di giurisdizione del giudice italiano, va altresì dichiarata la nullità dell’emesso provvedimento monitorio. 

- (nota di) Luca Penasa, Regolamento della giurisdizione italiana (in materia contrattuale) e sorte del decreto ingiuntivo opposto (Giurispr. it. 3/2023, 568-571) 


in tema di esecuzione civile (interpretazione del titolo esecutivo):

- Cass. SSUU 21.2.22 n. 5633 (Giurispr. it. 3/2023, 571 T): 1. - L’interpretazione del titolo esecutivo costituito da un provvedimento giudiziale passato in giudicato fornita dal giudice delle opposizioni (all’esecuzione o agli atti esecutivi) è censurabile in sede di legittimità ex art. 360, 1o comma, n. 3, c.p.c., per violazione dell’art. 2909 c.c. In tal caso, infatti, la Corte di cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo giudiziale, se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l’accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l’accertamento della legittimità degli atti esecutivi. 2. - Chi ricorra per cassazione denunciando la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’errata interpretazione della portata del titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, sia di specifica indicazione, ai sensi dell’art. 366, 1o comma, n. 4, c.p.c. del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, sia di specifica indicazione ai sensi dell’art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c. della sede nel giudicato del precetto di cui si denuncia l’errata interpretazione e dell’eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l’interpretazione del giudicato. 

- (commento di) Vincenzo De Carolis, Il vaglio in Cassazione dell’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato (Giurispr. it. 3/2023, 574-583) 


sulla riforma Cartabia (processo civile):

- Antonio Carratta (a cura di), Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (II parte) (Giurispr. it. 3/2023, 697-746) 

--- Due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato, Antonio Carratta (697) 

--- I riflessi della riforma del processo civile del 2022 sul modello del processo del lavoro, Angelo Danilo De Santis (705)

--- Il nuovo rito unitario per i processi relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie, Filippo Danovi (712)

--- Il giudizio di appello (e le disposizioni sulle impugnazioni in generale), Alberto Ronco (718)

--- La riforma della mediazione civile, Matteo Lupano (730)

--- La negoziazione assistita nell’ultima riforma della giustizia civile, Eugenio Dalmotto (736)


in materia penale:

- Cass. SSUU pen. 23.6-5.10.22 n. 37503 (Giurispr. it. 3/2023, 655 s.m.): In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello della esecuzione. Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 c.p. 

- (commento di) Davide Bianchi, Essenzialità del termine d’adempimento degli obblighi condizionanti la sospensione condizionale (Giurispr. it. 3/2023, 655-660) 


 

c.s.


 

L'Italia è un Paese morto. Non ci sono punizioni per chi sbaglia. E non ci sono premi per chi merita. (Piero Angela)


 

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