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Giurisprudenza italiana (2/2023)

Carmine Spadavecchia • apr 05, 2023

in materia edilizia (nozione di costruzione):

- Cass. 2^, 7.12.22 n. 36016 (Giurispr. it. 2/2023, 247-8): Tra le costruzioni oggetto di locazione, ai sensi dell’art. 3, 1° comma, lett. e), punto 4, TU edilizia (DPR 380/2001), si può comprendere anche il traliccio per la trasmissione di onde elettromagnetiche, oltre che agli specifici effetti dell’art. 934 c.c. (suscettibili di accessione) e dell’art. 952 c.c. (suscettibili di costituire oggetto di diritto di superficie). 


in materia di appalti (aggiudicazione col sistema del “confronto a coppie”):

- Ad. plen. 14.12.22 n. 16, pres. Maruotti, est. Noccelli (Giurispr. it. 2/2023, 267-8):

a) nel diritto dei contratti pubblici, i commissari di gara cui è demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, quando procedono alla valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, possono confrontarsi tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte, purché tale confronto non si presti ad una surrettizia introduzione del principio di collegialità, con la formulazione di punteggi precostituiti ex ante, laddove tali valutazioni debbano essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, anzitutto di natura esclusivamente individuale; 

b) con riferimento al metodo del confronto a coppie, in particolare, l’assegnazione di punteggi tutti o in larga parte identici e non differenziati da parte dei tutti i commissari annulla l’individualità della valutazione che, anche a seguito della valutazione collegiale, in una prima fase deve necessariamente mantenere una distinguibile autonomia preferenziale nel confronto tra la singola offerta e le altre in modo da garantire l’assegnazione di coefficienti non meramente ripetitivi e il funzionamento stesso del confronto a coppie; 

c) le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie la manifestazione della preferenza è e deve essere anzitutto in una prima fase individuale, nel senso sopra precisato, e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazione. 


in tema di appalti (successione):

- Corte giust. Ue 4^, 12.5.22, causa C-719/20, Comune di Lerici / Provincia di La Spezia (Giurispr. it. 2/2023, solo massime): 1. - L’ambito di applicazione dell’art. 72, par. 1, è limitato all’ipotesi in cui il successore dell’aggiudicatario originale prosegua l’esecuzione di un appalto pubblico che è stato oggetto di una procedura di gara, senza la quale, in particolare laddove all’origine vi sia stato un affidamento ad una società in house in seguito acquisita da altro operatore economico, la successione del nuovo contraente durante il periodo di validità dell’appalto costituisce una modifica sostanziale che rende necessario indire una gara. 2. - Nell’ipotesi in cui un appalto pubblico sia stato attribuito, senza indizione di una gara, ad una società a capitale pubblico conformemente alle disposizioni europee in materia di affidamenti in house, l’acquisizione, durante il periodo di validità dell’appalto in questione, di detta società da parte di altro operatore economico nei confronti del quale non ricorrono le originarie condizioni di controllo analogo congiunto, non consente di proseguire nella prestazione del servizio.

- (commento di) Hadrian Simonetti, Successione di un nuovo operatore economico nell’esecuzione di un appalto affidato in house (Giurispr. it. 2/2023, 394-399) 

N.B. Questione sollevata da CS Stato IV 19.11.20 n. 7161, pres. Forlenza, est. Gambato Spisani (Giurispr. it. 1/2021, 20-21). Sulla sentenza della Corte di giustizia, già segnalata, vedasi anche il commento di Antonio Barone e Letizia Licciardo, Affidamenti in house e trasformazioni societarie (Urban. e appalti 5/2022, 636-643)


in tema di appalti (criteri ambientali minimi)

- Cons. Stato III 14.10.22 n. 8773, pres. Greco, est. Tulumello (Giurispr. it. 2/2023, 399 s.m.): In conseguenza dell’annullamento degli atti del procedimento di gara, per violazione di una disposizione posta a presidio di interessi super individuali, deve essere accolta, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., anche la domanda volta alla declaratoria di inefficacia di tale contratto, con conseguente obbligo di rinnovare la gara: essendo necessario ai fini della tutela dell’interesse pubblico portato dalle norme violate ripetere la procedura di gara, previa emenda del vizio. 

- (commento di) Aura Iurascu, L’inefficacia del contratto pubblico concluso in violazione dei criteri ambientali minimi (CAM) (Giurispr. it. 2/2023, 399-402) 


sui procedimenti sanzionatori (davanti alle Authority):

- Cons. Stato VI 24.11.22 n. 10359, pres. Volpe, est.. De Luca (Giurispr. it. 2/2023, 250-1): Nell’ambito dell’attività delle Authorities la materia sanzionatoria è governata, tra l’altro, dai seguenti principi: i) nei confronti di tali autorità trova applicazione (sia pure, con alcune modulazioni) il principio di immediata contestazione delle violazioni (art. 14 L 689/1981); ii) nei loro confronti trova altresì applicazione (laddove richiamato da espresse disposizioni) il principio di distinzione fra funzioni ispettive/inquisitorie e funzioni decisorie, ossia fra l’organismo inquirente e quello decidente chiamato a pronunciarsi sulla sanzione. (Nella specie, si trattava di procedimento sanzionatorio dinanzi all’ART-Autorità di regolazione dei trasporti)


in tema di giochi e scommesse:

- Cons. Stato VII 21.11.22 n. 10261 (ordinanza), pres. Contessa, est. Di Carlo (Giurispr. it. 2/2023, 271-3): Va rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione interpretativa: se le concessioni del Bingo restino assoggettate alle previsioni del diritto UE primario e derivato in materia di concessioni (in particolare, Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni nel diritto unionale), con particolare riguardo al principio di obbligatorio riequilibrio economico-finanziario delle concessioni. Laddove tale normativa risulti applicabile si chiede alla Corte del Lussemburgo di chiarire se sia conforme al diritto UE la normativa italiana che impone ai “vecchi” gestori di sale Bingo, in attesa delle nuove gare, il versamento di un canone di proroga tecnica in misura fissa, svincolato da qualunque riferimento concreto alle condizioni del singolo rapporto concessorio. 


sull’interpretazione euroconforme:

- Corte cost. 22.12.22 n. 263, pres. Sciarra, red. Navarretta (Giurispr. it. 2/2023, 279 solo massima): L’art. 11-octies, 2° comma, DL 25.5.2021 n. 73 - L 23.7.2021 n. 106 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), è incostituzionale, per violazione dell’art. 117, 1° comma, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”. Nei contratti di credito al consumatore, in caso di restituzione anticipata del prestito, spetta al consumatore il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche se il contratto è stato concluso prima dell’entrata in vigore della legge 106/2021. [La Corte richiama al rispetto del diritto comunitario nell’interpretazione datane dalla Corte di giustizia Ue, alla quale pertanto tocca, se lo ritiene opportuno, modulare gli effetti temporali di una sua pronuncia, specificando l’arco di tempo per il quale la sua lettura delle norme deve essere considerata: cosa che la CGUe non ha fatto nella sentenza 11.9.19, C-383/18 (sentenza Lexitor) laddove ha interpretato il principio espresso nell’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB, secondo cui “il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”]

- (commento di) Stefano Pagliantini, Lexitor atto secondo: il (prezioso) decalogo della Consulta sull’interpretazione euroconforme (Giurispr. it. 2/2023, 279-287). Il commento ripropone il rigoroso percorso argomentativo seguito dalla Consulta nel decretare l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, 2° comma, L 106/2021 nella parte in cui limitava nel tempo gli effetti della sentenza Lexitor. 

N.B. - Sulla sentenza Lexitor, già segnalata in Giurispr. it. 7/2020, 1596 s.m., vedasi il commento di Ettore Battelli e Francesco Saverio Porcelli, Il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato (Giurispr. it. 7/2020, 1596-1604) 


sul diritto all’immagine:

- Cass. 1^, 16.6.22 n. 19515 (Giurispr. it. 2/2023, 287 T): L’esimente prevista dall’art. 97 L 22.4.1941 n. 633, secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia se la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, ricorre non solo quando il personaggio sia ripreso nell’ambito dell’attività che lo ha reso famoso, ma anche quando la foto lo ritrae nello svolgimento di attività accessorie o connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata e del diritto alla riservatezza e, dall’altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell’immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare l’acquisto di beni e servizi

- (nota di) Luciano Oliviero, Il calciatore in borghese: note in tema di diritto all’immagine degli atleti famosi (Giurispr. it. 2/2023, 289-291) 


in materia di famiglia (assegnazione della casa familiare):

- Cass. SSUU 9.6.22 n. 18641 (Giurispr. it. 2/2023, 299 T):

In sede di divisione di un immobile in comproprietà di due coniugi legalmente separati, già adibito a casa familiare, l’attribuzione del cespite in proprietà esclusiva al coniuge assegnatario configura una causa automatica di estinzione del diritto di godimento di cui quest’ultimo è titolare, che, pertanto, non potrà avere alcuna incidenza sulla determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge comproprietario dell’immobile, cui va conferito un valore economico pieno e corrispondente a quello venale di mercato.

- (commento di) Massimo D’Auria, Diritto abitativo dell’assegnatario e doveri modali di destinazione (Giurispr. it. 2/2023, 301-307)

- (commento di) Enrico Al Mureden, Divisione della casa familiare in comunione e “relatività” dei riflessi economici del provvedimento di assegnazione (Giurispr. it. 2/2023, 307-313)


in tema di famiglia (divorzio):

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 15.11.22, causa C-646/20 (Giurispr. it. 2/2023, 321 s.m.): L’art. 2, punto 4, del Reg. (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, va interpretato, ai fini dell’applicazione dell’art. 21, par. 1, del medesimo Regolamento, nel senso che un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro d’origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una “decisione” ai sensi del citato art. 2, punto 4.

- (commento di) Elena D’Alessandro, Il divorzio ‘‘all’italiana’’ supera il vaglio della Corte di giustizia (Giurispr. it. 2/2023, 321-324) 


in tema di successioni:

- Vito Amendolagine, Le conseguenze derivanti dalla chiamata all’eredità (Giurispr. it. 2/2023, 438-445) 


in tema di obbligazioni (ex lege Pinto):

- Cass. 2^, 9.5.22 n. 14512 (Giurispr. it. 2/2023, 325 T): In tema di tasso di interesse commerciale, la regola generale, prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c., secondo cui, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l’ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all’indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale.

- (commento di) Francesca Girardi, La Cassazione torna sull’art. 1284, 4º comma, c.c.: un discutibile diritto da poco vivente (Giurispr. it. 2/2023, 325-332). Dopo l’analisi critica della sentenza, l’A aggiunge una postilla che dà conto di un recentissimo (quanto atteso) revirement della Cassazione (Cass. 3^, 3.1.23 n. 61) la quale, prese le distanze dalla precedente impostazione, restituisce alla norma la sua effettiva ampiezza.


in materia di lavoro (controllo del lavoratore mediante sistemi di geolocalizzazione):

- Cedu, 13.12.22, ric. 26968/16, Florindo De Almeida Vasconcelos Gramaxo c/ Portogallo (Giurispr. it. 2/2023, annotata da Simone Auriemma): Non è ravvisabile violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata) né dell’art. 6 della Convenzione (diritto a un equo processo) nel licenziamento disciplinare di un lavoratore infedele fondato su dati raccolti tramite un sistema di geolocalizzazione installato sul veicolo aziendale. [Nella specie, un informatore scientifico alle dipendenze di una società farmaceutica, che gli aveva messo a disposizione una vettura aziendale ad uso promiscuo, di lavoro e privato, aveva manomesso il sistema di geolocalizzazione installato sulla vettura (GPS) e dichiarato il falso in merito al chilometraggio per finalità lavorative rispetto a quello per finalità private. La Corte, a maggioranza (con l’opinione dissenziente di tre giudici), ha ritenuto che i magistrati portoghesi avessero effettuato un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi: quello dell’azienda alla tutela del patrimonio aziendale e quello del lavoratore a che la sorveglianza così esercitata non eccedesse le esigenze di controllo del datore di lavoro e non si risolvesse in una inaccettabile intrusione nella vita privata del dipendente]


sul (nuovo) processo civile (riforma Cartabia):

- Antonio Carratta (a cura di), Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte) (Giurispr. it. 2/2023, 446-492) 

--- Introduzione, Antonio Carratta (446)

--- La riforma dell’arbitrato, Mauro Bove (447)

--- La definizione anticipata del giudizio – Artt. 183-ter e 183-quater c.p.c., Davide Turroni (454)

--- Il simultaneus processus: principi, valori, attuazione (a proposito della riforma), Cesare Cavallini (460)

--- Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione e la decisione “soggettivamente complessa”, Antonio Carratta (466)

--- Le modifiche al giudizio di cassazione, Chiara Besso (474)

--- Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Elena D’Alessandro (479)

--- La “vendita diretta”, Achille Saletti (484)


sul domicilio digitale:

. Cass. 2^, 16.6.22 n. 19351 (Giurispr. it. 2/2023, 292 T): È nulla, e ne va quindi disposta la rinnovazione, la notifica del ricorso effettuata all’Avvocatura generale dello Stato ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente indicato per le notifiche nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde) anche se l’indirizzo cui è stata effettuata la notifica risulti dal dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Inipec).- (commento di) Gianluca Sicchiero, Il domicilio digitale (Giurispr. it. 2/2023, 292-298) [Il codice dell’amministrazione digitale regola il domicilio digitale ma si tratta di fattispecie del tutto diversa da quella del domicilio tradizionale disciplinato dal codice civile, rispetto al quale le questioni che si pongono appaiono diverse. Il domicilio digitale rappresenta invece un indirizzo ai sensi dell’art. 1335 c.c., sebbene qualificato dalle specifiche caratteristiche digitali previste dalla legge]


in materia penitenziaria (diritto di voto ai detenuti):

- Cedu 3^, 6.12.22, ric.14581/20, Kalda v. Estonia (No. 2) (Giurispr. it. 2/2023, 276-8, annotata da Stefano Aru): Se da un lato sono ammissibili limitazioni dell’esercizio del diritto di voto per i detenuti, dall’altro lato occorre che queste non operino indiscriminatamente, richiedendo una valutazione di proporzionalità rispetto al caso concreto, da attribuirsi all’autorità giudiziaria oppure da svolgersi direttamente a livello legislativo, con la previsione esplicita delle circostanze in cui tale divieto deve essere applicato. [Nella specie la Corte, a maggioranza (due i dissenzienti) ha ritenuto compatibile con l’art. 3, Protocollo n. 1 Cedu (diritto a libere elezioni) il divieto del diritto di voto applicato al ricorrente, cittadino estone, in ragione del suo status di detenuto. Secondo la Corte lo Stato convenuto non ha oltrepassato il margine di apprezzamento ad esso riconosciuto in materia elettorale tenuto conto che, se per un verso tale divieto è previsto in modo indiscriminato dalla legislazione nazionale, per altro verso la legittimità della sua concreta applicazione al ricorrente è stata oggetto di valutazione approfondita in sede giudiziaria]


in procedura penale (rogatorie internazionali e sindacato del GA):

- Ad. plen. 6.12.22, n. 15, pres. Frattini, est. Franconiero (Giurispr. it. 2/2023, 268-270): È sindacabile l’atto con cui il Ministero della giustizia provvede sulle richieste di assistenza giudiziaria internazionale (art. 723 c.p.p.), trattandosi di provvedimento amministrativo discrezionale come tale soggetto al vaglio del giudice amministrativo sotto il profilo del difetto di motivazione. (La Plenaria ha accolto gli appelli contro il TAR Lazio annullando per insuperabile carenza di motivazione - con particolare riguardo a una possibile violazione del principio ne bis in idem - gli atti del Ministero che aveva dato corso a sei richieste di citazioni a giudizio formulate dall’India nei confronti dei vertici di una s.p.a. per rispondere di reati in pubbliche forniture al Governo straniero con imputazioni di corruzione e riciclaggio: fatti per i quali i manager, processati in Italia, sono stati assolti in via definitiva)


in procedura penale (riforma Cartabia):

- Cass. pen. 5^, 4-28.11.22 (Giurispr. it. 2/2023, 424 T): In pendenza della vacatio legis (ancorché prorogata) non sono applicabili le norme favorevoli della riforma Cartabia. 

- Cass. pen. 2^, 4.11.22-19.1.23 (Giurispr. it. 2/2023, 426 T): In pendenza della vacatio legis (ancorché prorogata) è possibile l’applicazione delle norme favorevoli della riforma Cartabia.

- (nota di) Giorgio Spangher, Il contrasto (inconsapevole) in tema di applicabilità delle norme favorevoli della Riforma Cartabia durante la vacatio legis (Giurispr. it. 2/2023, 427-8) 


 

c.s. 


 

- L’eversione della legge attraverso una lettura “creativa” è un fenomeno mille volte più insidioso e preoccupante rispetto all’aperta contestazione della legge; mentre esistono mezzi per sanzionare la ribellione alla legge, contro la sua eversione in sede interpretativa, specie se praticata dalle giurisdizioni superiori, non esiste alcun rimedio. (Paolo Ferrua)

- Tenetevi le vostre leggi, tutto quel mondo di cartacce, e datemi il potere giudiziario; io mi incarico di far trionfare il sistema più contrario alle leggi che vi siete dati. [Jules Michelet (1847), contro il dominio dei giudici sulla legge]

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