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Giurisprudenza italiana (1/2023)

Carmine Spadavecchia • feb 27, 2023

in tema di occupazioni illegittime:

- Cona. Stato IV 2.11.22 n. 9483, pres. Poli, est. Verrico (Giurispr. it. 1/2023, 23-24): Come statuito dall’Adunanza plenaria (sentenze n. 2/2016 e n. 2/2020), a fronte dell’illecito permanente derivante dall’occupazione di un immobile cui non abbia fatto seguito l’adozione di un provvedimento ablativo, le uniche alternative che si pongono all’Amministrazione sono la restituzione del bene, la stipula fra le parti di una transazione traslativa oppure l’adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis DPR. 327/2001. Tali principi trovano applicazione anche nel caso di procedure ablative aventi ad oggetto beni culturali. 


sulla responsabilità della PA:

- CGA Regione Sicilia, 17.10.22 n. 1050, pres. De Nictolis, est. Molinaro (Giurispr. it. 1/2023, 24-25): In aderenza agli insegnamenti dell’Adunanza plenaria (sent. 7/2021), va confermata la natura aquiliana della responsabilità in cui incorrono le Amministrazioni pubbliche per l’illegittimo esercizio delle relative funzioni. L’accertamento in ordine all’illegittimità di un atto non è di per sé sufficiente ad affermare l’ingiustizia del danno patito dal suo destinatario: a tal fine è invece necessaria una valutazione di ordine sostanziale in ordine alla c.d. “spettanza del bene della vita”.


in tema di accesso:

- Cons. Stato III 3.11.22 n. 9567, pres. Maruotti, est. De Miro (Giurispr. it. 1/2023, 22-23): A fronte della medesima esigenza documentale (relativa ai medesimi atti), l’interessato può formulare allo stesso tempo una domanda di accesso “ordinaria” ex artt. 22 e segg. legge 241/1990 e una domanda di accesso civico generalizzato ex artt. 5 e 5-bis L 33/2013 (cosa che il ricorrente aveva fatto reiterando, con la seconda istanza, anche la prima). Il fatto che l’Amministrazione abbia definito l’istanza di accesso come formulata ai sensi della legge 241/1990 non esime la stessa dal definire altresì la domanda di accesso civico generalizzato. 


in tema di accesso e di ricorso giurisdizionale amministrativo:

- Cons. Stato IV 22.11.22 n. 10275, pres. Poli, est. Loria (Giurispr. it. 1/2023, 155 solo massime):

Ove nell’istanza di accesso l’interessato faccia inequivocabilmente riferimento ad una specifica tipologia di accesso (nel caso di specie accesso documentale, ex art. 22 L 7.8.1990 n. 241) l’ammissibilità dell’istanza dovrà essere vagliata unicamente sotto i profili dettati dalla norma di legge disciplinante l’accesso richiesto, senza che la P.A. - laddove ritenga di non poter consentire l’accesso richiesto - abbia il potere-dovere di vagliare l’ammissibilità dell’istanza sotto altra tipologia di accesso. 

La disciplina relativa all’accesso al pubblico alle informazioni ambientali, che si rinviene, segnatamente, nell’art. 1 DLg 19.8.2005 n. 195, emanata in attuazione della Direttiva 2003/4/CE, è principalmente volta (sulla scorta dei considerando della direttiva europea) a far conoscere al pubblico e, quindi, alla collettività le informazioni che riguardano l’ambiente in un’ottica di trasparenza e di massima diffusione, al fine di contribuire a sensibilizzare maggiormente il pubblico sulle questioni ambientali, nonché a favorire il libero scambio di opinioni, a garantire una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l’ambiente.

Tale disciplina non può essere invocata laddove l’interesse del soggetto istante esuli dalle finalità predette e sia volto a difendere i propri interessi in giudizio in relazione ai procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti a suo carico, diretti a verificare eventuali impatti dell’attività dallo stesso gestita sulle matrici ambientali circostanti.

L’istanza di autorizzazione postuma al superamento dei limiti dimensionali degli atti, ai sensi dell’art. 7 DPCS 22.12.2016, postula necessariamente l’indicazione dei gravi e giustificati motivi in presenza dei quali può essere concessa dal giudice l’autorizzazione postuma al superamento dei limiti dimensionali. Ove tali motivi non siano indicati, l’istanza non può essere vagliata e va respinta. 

- (commento di) Silvia Ingegnatti, Diritto di accesso e superamento limiti dimensionali dell’atto introduttivo (Giurispr. it. 1/2023, 155-161)


in tema di appalti:

- Cons. Stato V 7.6.22 n. 4650, pres. Barra Caracciolo, est. Barreca (Giurispr. it. 1/2023, 161 s.m.): L’art. 5, 4° comma, DL. 76/2020 non ricomprende la risoluzione per grave inadempimento tra i casi per i quali è necessario in previo parere del Collegio consultivo tecnico; pertanto, la risoluzione per grave inadempimento ha natura di esercizio di diritto soggettivo di natura contrattuale e rientra come tale nella giurisdizione del giudice ordinario. 

- TAR Catania 1^, 20.6.22 n. 1638, pres. Savasta, est. Sidoti (Giurispr. it. 1/2023, 161 s.m.): 1. - L’obbligo di costituzione del Collegio consultivo tecnico comporta l’esercizio di un potere autoritativo vincolato, soggetto alla cognizione del giudice amministrativo. 2. - Nel caso di appalto integrato, l’obbligo di costituzione del Collegio consultivo tecnico sorge già nel momento di consegna della progettazione all’appaltatore e non invece nel momento di inizio dei lavori, trattandosi di contratto avente oggetto negoziale unico, consistente tanto nella progettazione quanto nella esecuzione dei lavori. 

- (commento di) Mario E. Comba, Collegio Consultivo Tecnico: risoluzione per inadempimento e appalto integrato (Giurispr. it. 1/2023, 162-166) 


in tema di notificazione del ricorso (nullità / inesistenza):

- Cons. Stato VII 17.11.22 n. 10111, pres. Contessa, est. Francola (Giurispr. it. 1/2023, 20-21): Ove l’atto introduttivo di un giudizio amministrativo sia stato proposto avverso una Università (in regime di patrocinio facoltativo o autorizzato dell’Avvocatura dello Stato) ma il ricorso sia stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato (e non anche presso la sede legale dell’Ente), il vizio che colpisce tale notifica è qualificabile come nullità (e non inesistenza), e può ritenersi applicabile il beneficio della rinotifica di cui all’art. 44, 4° comma, c.p.a. (nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 148/2021). L’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (in tal senso: Cons. Stato III, n. 2462/2018). 


in tema di edilizia pubblica (prezzo di cessione):

- Cass. SSUU 6.7.22 n. 21348 (Giurispr. it. 1/2023, 44 T): Il vincolo del prezzo massimo di cessione, sia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (c.d. “convenzioni Peep”), sia di quelli costruiti a seguito di convenzioni che hanno beneficiato della riduzione degli oneri di urbanizzazione (c.d. “convenzioni Bucalossi”), è tutt’oggi in vigore e permane fino a che non sia affrancato mediante l’apposita procedura da concludere col Comune ex L 448/1998. 

- (commento di) Francesco Gerbo, I vincoli di prezzo e le cc.dd. Convenzioni Bucalossi (Giurispr. it. 1/2023, 47-53) 


sui contratti di durata (rinegoziazioni in seguito a sopravvenienze):

- Gianluca Sicchiero (a cura di), Le rinegoziazioni (Giurispr. it. 1/2023, 209-246) 

--- Le rinegoziazioni: presentazione, Gianluca Sicchiero (209)

--- Recenti interventi e proposte in tema di rinegoziazione, Gianluca Sicchiero (210)

--- La rinegoziazione dei mutui bancari, Matteo De Poli (216)

--- Clausole di hardship e obbligo di rinegoziazione nei contratti internazionali di Edoardo Alberto Rossi (223)

--- Contratto di locazione: sopravvenienze e modificazione del canone, Marco Ticozzi (229)

--- La rinegoziazione dei contratti di durata nelle crisi d’impresa, Alessandra Zanardo (239)


sui contratti di garanzia (fideiussione e contratto autonomo):

- Corte di appello Napoli 1.3.22, pres. Fusillo, rel. De Paola (Giurispr. it. 1/2023, 69): La clausola del contratto di fideiussione secondo la quale il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, non è di per ciò solo idonea a qualificare tale atto come un contratto autonomo di garanzia, non essendo sufficiente ad escludere l’accessorietà della garanzia e il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale. 

- (commento di) Marco Ticozzi, Qualificazione del contratto: clausole indice e tipizzazione del contratto autonomo di garanzia (Giurispr. it. 1/2023, 70-77)


in tema di locazione:

- Cass. VI-3, 24.10.22 n. 31321 (Giurispr. it. 1/2023, 12-13): Il termine semestrale di decadenza, previsto dall’art. 79, 2° comma, L 27.7.1978, n. 392 (ratione temporis applicabile) per l’esercizio dell’azione di ripetizione delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore in violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla stessa legge, comporta che, se l’azione viene esperita oltre il detto termine, il conduttore è esposto al rischio dell’eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa è già maturata, mentre il rispetto del termine di sei mesi gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente è stato corrisposto fino al momento del rilascio dell’immobile locato; il che si traduce nella inopponibilità di qualsivoglia eccezione di prescrizione.


in tema di danno da illecito antitrust:

- Cass. 1^, 19.10.22 n. 31321 (Giurispr. it. 1/2023, 13-14): In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, riconducibile alla categoria del danno lungolatente, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere non dal momento in cui il fatto si verifica nella sua materialità e realtà fenomenica, ma da quando esso si manifesta all’esterno con tutti i connotati che ne determinano l’illiceità (Cass. 5.7.19 n. 18176); in particolare, venendo in questione un danno antitrust, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria coincide col momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente, e secondo l’ordinaria diligenza, che lo sia stato, non solo dell’altrui violazione ma anche dell’esistenza di un possibile danno ingiusto (Cass. 7677/20). E così, nell’ipotesi in cui a vantare la pretesa risarcitoria da illecito antitrust, che segua un provvedimento decisorio di accertamento dell’illecito e di applicazione delle sanzioni dell’AGCM, sia un’impresa concorrente, che opera nel medesimo settore di quella dominante e dalla quale può ragionevolmente presumersi, secondo la regola della diligenza, che essa osservi e vigili sulle condotte delle altre imprese, miranti ad escluderla dalla competizione, il dies a quo della prescrizione può essere anticipato, rispetto alla data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, alla data di avvio dell’istruttoria dinanzi all’AGCM, quale momento in cui può ragionevolmente desumersi che l’impresa abbia avuto conoscenza della condotta oggetto. 


in tema di società:

- Tilde Cavaliere (a cura di), L’aumento di capitale nelle s.r.l. (Giurispr. it. 1/2023, 198-208) 


in tema di giurisdizione:

- Cass. SSUU 4.4.22 n. 10860 (Giurispr. it. 1/2023, 78 T): A seguito di statuizione sulla giurisdizione da parte della SC, adita in sede di regolamento, il giudice nazionale non di ultima istanza, avanti al quale il processo prosegua, è ammesso a sollevare questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE avanti alla Corte di Giustizia, qualora dubiti della conformità di questa statuizione al diritto UE; in tal caso, la vincolatività della statuizione interna sulla giurisdizione viene meno soltanto all’esito della decisione della Corte di giustizia, dalla quale si evinca l’effettiva contrarietà di questa statuizione al diritto UE, e nei limiti della contrarietà così emergente. Ne consegue che la statuizione sulla giurisdizione mantiene la propria efficacia vincolante nei confronti del giudice a quo, se si fonda sull’interpretazione di una norma eurounitaria accolta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e da questa confermata nella pronuncia resa sulla questione pregiudiziale.

- (commento di) Luca Penasa, La cedevolezza della statuizione della S.C. sulla giurisdizione contraria al diritto UE (Giurispr. it. 1/2023, 80-90). Intervenendo in una fattispecie di insolvenza transfrontaliera, la SC si pronuncia sulla regola stabilita dalla Corte di giustizia nella sentenza Interedil, alla cui stregua la statuizione resa dalla Cassazione sulla giurisdizione non produce l’efficacia (implicitamente) attribuitale dall’art. 382, 1° comma, c.p.c., allorché risulti in contrasto col diritto dell’Unione Europea, come interpretato dai giudici del Lussemburgo.


 

c.s.


 


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