Giornale di diritto amministrativo (4/2026)

Carmine Spadavecchia • 30 settembre 2026

in tema di pubblico impiego (contenzioso):

- Marco Magri, Il contenzioso in materia di pubblico impiego (Giornale dir. amm. 4/2026, 409-412). 


L’impennata di cause negli ultimi cinque anni, fenomeno che non ha riscontro nella parallela evoluzione del contenzioso del lavoro privato. L’Italia ha ridotto il costo del personale pubblico, più di ogni altro tipo di spesa, per adempiere ai vincoli europei di stabilità. Ma è preoccupante il costo “occulto” determinato dal contenzioso.




 


in tema di pubblico impiego (società pubbliche e partecipate):


- Corte cost. 18.12.25 n. 189, pres Amoroso, red. Pitruzzella (Giornale dir. amm. 4/2026, 452 s.m.): La legge regionale che consente al Consiglio e alla Giunta di avvalersi di personale proveniente da società a partecipazione pubblica mediante gli istituti del distacco e del comando, per soddisfare le esigenze degli uffici di diretta collaborazione, è incostituzionale. Tale estensione degli istituti del comando e del distacco al personale dipendente delle società partecipate - quantomeno in un giudizio di parificazione governato dal principio tempus regit actum - determina una lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia “ordinamento civile” e comporta una violazione degli artt. 81, 97, comma 1, e 119, comma 1, Cost., incidendo negativamente sull’equilibrio di bilancio e sui principi di sana gestione finanziaria. 

- (commento di) Marco Macchia, Sulla “netta linea di demarcazione” tra il personale delle società partecipate e i pubblici dipendenti (Giornale dir. amm. 4/2026, 452-458)


 


sulla separazione dei poteri (negli USA) e i poteri emergenziali dell’esecutivo:


- Livia Baldinelli, Dazi e separazione dei poteri: nuove frontiere per la major questions doctrine (Giornale dir. amm. 4/2026, 413-424).

La decisione Learning Resources, Inc. v. Trump – con cui la Corte Suprema statunitense si è pronunciata sulla legittimità dei dazi introdotti dal Presidente Trump – ha adottato come canone interpretativo la c.d. major questions doctrine (MQD), utilizzandola come argine all’espansione del potere presidenziale. Già nel 2000, con la sentenza Food & Drug Administration v. B., la Corte Suprema statunitense aveva per la prima volta posto un limite alla Chevron deference, pilastro del c.d. administrative state, che impone ai giudici di essere deferenti rispetto all’interpretazione data da un’amministrazione ad una norma ambigua che regola l’azione dell’agency stessa, e questo sulla base di una delega implicita dal potere legislativo a quello esecutivo. Per la prima volta, quindi, la Corte rilevava come in casi eccezionali poteva essere opportuno interrogarsi sull’effettiva volontà del Congresso di operare a monte tale delega implicita, a salvaguardia del principio della separazione dei poteri, consentendo ai giudici, in caso di ambiguità interpretative, di operare una distinzione tra questioni più o meno rilevanti, e così limitando – sia pure in casi eccezionali – l’operatività della Chevron deference. L’Autore ripercorre le origini e l’evoluzione della MQD, riportando le diverse prospettive dei componenti della Corte nell’applicare tale dottrina.



 


in tema di giochi e scommesse (il contratto di conto di gioco):


- Lorenzo Maria Rossi Loyola, La devoluzione all’erario del saldo dei conti di gioco inattivi (Giornale dir. amm. 4/2026, 425-441).

Nell’ambito del contratto di conto di gioco, stipulato - nei giochi con vincita in denaro offerti tramite siti web o applicazioni - tra giocatore e allibratore (contratto introdotto nell’ordinamento dalla L 88/2009), l’Autore esamina la devoluzione all’erario dei saldi dei conti di gioco non movimentati, istituto risalente ma scarsamente approfondito. Muovendo dal parere reso dal Consiglio di Stato sugli atti della procedura per il rilascio delle nuove concessioni di gioco a distanza ai sensi del DLg 41/2024 (parere 16 ottobre 2024, n. 1441/2024, reso nel contesto dell’affare n. 01123/2024), l’A. evidenzia come la devoluzione all’erario emerga come opzione isolata (anche in chiave comparativistica) e di dubbia coerenza con il quadro costituzionale e convenzionale di tutela dei diritti patrimoniali e della salute del giocatore.


 


in tema di contratti pubblici (finanza di progetto)


- Corte giust. UE 2^ 5.2.26, causa C-810/24, Urban Vision S.p.A. c/ Comune di Milano (Giornale dir. amm. 4/2026, 442 solo massima) (su rinvio pregiudiziale del Cons. Stato V, 25.11.24 n. 9449): L’art. 3, par. 1, della Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, letto in combinato disposto con l’art. 49 TFUE, con gli artt. 30 e 41 nonché con il considerando 68 della medesima direttiva, osta a una disciplina nazionale che riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione, in forza del quale questi, ove non risulti inizialmente aggiudicatario, possa adeguare la propria offerta a quella dell’aggiudicatario prescelto e conseguire così l’affidamento del contratto, a condizione di rimborsare le spese sostenute da quest’ultimo per la predisposizione dell’offerta entro il limite del 2,5% del valore stimato dell’investimento. Il meccanismo della prelazione, consentendo al solo promotore di modificare ex post il prezzo indicato in offerta dopo aver conosciuto la graduatoria, gli conferisce un vantaggio competitivo incompatibile con il principio di parità di trattamento e con l’esigenza che le offerte siano valutate in condizioni di concorrenza effettiva ed integra una restrizione alla libertà di stabilimento non giustificabile dalle deroghe tassativamente previste dall’art. 52, par. 1, TFUE. 

- (commento di) Maria Ferrante, Il diritto di prelazione del promotore nella finanza di progetto non supera il vaglio di compatibilità europea (Giornale dir. amm. 4/2026, 442-451)


 


in tema di concessioni autostradali (tariffario):


- Corte cost. 14.10.25 n. 147, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Giornale dir. amm. 4/2026, 458 s.m.): Sono incostituzionali, con riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost., l’art. 13, comma 3, DL 130.12.2019 n. 162 - L 28.2.2020 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), anche nel testo vigente prima delle modifiche di cui all’art. 13, comma 5, DL 183/2020, nonché l’art. 13, comma 5, DL 31.12.2020 n. 183 - L 26.2.2021 n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, ecc.), nella misura in cui hanno leso il principio di continuità dell’azione amministrativa e hanno compresso irragionevolmente la libertà di iniziativa economica privata dei concessionari autostradali.

- (commento di) Lucrezia Magli, Il buon andamento delle concessioni autostradali: il ritorno del principio di continuità (Giornale dir. amm. 4/2026, 459-471). La Consulta dichiara incostituzionali le disposizioni di legge che hanno rinviato i termini per l’adeguamento dei pedaggi autostradali per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in attesa dell’aggiornamento dei rispettivi piani economici finanziari (PEF). La Corte ritiene fondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato, sul rilievo che il ripetuto differimento dei termini per l’aggiornamento dei PEF pregiudica irragionevolmente il principio di continuità e doverosità dell’azione amministrativa, con conseguenze negative sulla libertà d’impresa del concessionario e sull’utilità sociale generalmente intesa. La sentenza evidenzia lo squilibrio contrattuale ai danni del concessionario, al quale viene sostanzialmente impedito di agire contro il silenzio-inadempimento del concedente. 



 


sui procedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti:


- Cass. 1^, 8.7.25 n. 18583 (Giornale dir. amm. 4/2026, 472 s.m.): Nell’ambito della complessiva attività procedimentale condotta dal Garante per la protezione dei dati personali, la fase investigativa o pre-istruttoria, che si conclude con la contestazione dell’illecito al trasgressore, risulta estranea al procedimento sanzionatorio in senso stretto e, per tale ragione, a differenza di quest’ultimo, è soggetta a termini meramente ordinatori.

- (commento critico di) Filiberto E. Brozzetti e Francesca Pileggi, La natura del termine per la contestazione dell’illecito nei procedimenti sanzionatori del Garante Privacy (Giornale dir. amm. 4/2026, 472-488)


 


sui procedimenti amministrativi automatizzati (decisione algoritmica e riserva di umanità):


- TAR Roma 3^-bis, 2.2.26 n. 1895, pres. est. Caputi (Giornale dir. amm. 4/2026, 490 s.m.): Il principio di riserva di umanità nelle procedure concorsuali automatizzate impone che la dichiarazione di un requisito, ancorché collocata in una sezione erronea della domanda, non possa essere pretermessa dal sistema algoritmico: l’impiego di applicazioni di intelligenza artificiale non può tradursi in una delega integrale del potere decisionale a un sistema automatico. Il Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act), anche là dove non ancora applicabile, rileva - con un effetto anticipatorio - quale fonte di criteri interpretativi, in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE.

- (commento di) Giulia Taraborrelli, Riserva di umanità ed effetto anticipatorio dei regolamenti europei non immediatamente efficaci (Giornale dir. amm. 4/2026, 490-500). Il concetto di riserva di umanità considera l’essere umano come unico centro di imputazione della decisione amministrativa, lasciando quindi intatto nell’ordinamento interno l’onere di supervisione umana.

- (commento di) Luca Megale, L’effetto anticipatorio dell’AI Act e il principio di human oversight (Giornale dir. amm. 4/2026, 500-509). Secondo il TAR, l’affidamento integrale al sistema informatico viola i principi di ragionevolezza e buon andamento.


 


in tema di università (reclutamento): 


- TAR Catania 1^, 9.12.25 n. 3490, pres. Savasta, est. Dato (Giornale dir. amm. 4/2026, 510 s.m.): Si deve considerare appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata anche un professore titolare di ripetuti incarichi di docenza a contratto. 

- (commento di) Luna Aristei, L’estensione del divieto di nepotismo accademico (Giornale dir. amm. 4/2026, 510-518). La sentenza tratta dell’estensione dei divieti di parentela nei concorsi universitari [art. 18, comma 1, lett. b), L 240/2010] al docente non di ruolo. Muovendo da un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 97 Cost., il TAR adotta un approccio non formalistico per arginare il fenomeno del “familismo universitario”, e statuisce che il docente a contratto appartiene alla struttura. Non è rilevante che il parente abbia partecipato alla commissione esaminatrice, poiché la preclusione si applica dinanzi al semplice rischio di condizionamento derivante dai frequenti rapporti di collaborazione che si instaurano nel contesto dipartimentale. Secondo l’A. la pronuncia, pur garantendo l’imparzialità, solleva dubbi sulla determinatezza del precetto, e rischia di delineare una norma “elastica” priva di confini certi. 



 


in tema di pubblica istruzione (reclutamento straordinario):


- TAR Roma 3^-bis, 14.10.25 n. 17665, pres. Mattei, est. Tropiano (Giornale dir. amm. 4/2026, 520 s.m.): È legittima la disciplina del concorso straordinario per titoli ed esami indetto con DD 23 aprile 2020 n. 510, nella parte in cui subordina l’ammissione al possesso di almeno tre annualità di servizio prestato presso istituzioni scolastiche statali tra l’a.s. 2008/2009 e l’a.s. 2019/2020, di cui almeno una nella specifica classe di concorso o tipologia di posto, senza riconoscere il servizio svolto presso le scuole paritarie né consentirne la sostituzione con il possesso di ventiquattro crediti formativi universitari, costituendo tali requisiti diretta attuazione della fonte primaria (art. 1, commi 5 e 6, DL 126/2019). La deroga al principio del concorso pubblico è ammissibile in quanto giustificata dalla peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico di fronteggiare le carenze di organico e di riassorbire il precariato storico della scuola statale, e in quanto la procedura straordinaria si affianca al canale ordinario di reclutamento, senza sostituirvisi e senza comportare la copertura integrale dei posti disponibili. 

- (commento critico di) Caterina Cossiga, Il governo del reclutamento scolastico e le deformazioni del principio del concorso pubblico (Giornale dir. amm. 4/2026, 520-531). La sentenza non convince. La deroga alla regola concorsuale, lungi dal costituire una risposta eccezionale a esigenze straordinarie, rappresenta ormai una modalità ordinaria di governo del personale scolastico, alimentando un vero e proprio “circolo vizioso” del precariato: viene così meno il presupposto stesso di eccezionalità su cui si fonda l’ammissibilità della deroga. Né l’esperienza di servizio richiesta può essere qualificata quale autentico “criterio di merito”, in assenza di un parametro selettivo uniforme a monte, mentre l’esclusione del servizio prestato presso le scuole paritarie poggia su una differenza che, alla prova dei fatti, si rivela apparente. Il precariato scolastico è del resto l’esito prevedibile di un sistema che rinuncia a una programmazione stabile del fabbisogno e affida il reclutamento a procedure semplificate e meccanismi di stabilizzazione: la continua elusione del concorso ordinario non lo risolve, ma ne costituisce una concausa. 



c.s.


 


La democrazia non si difende come macchina per prendere decisioni giuste (non lo è stata e mai lo sarà), ma come unico congegno inventato per mandare a casa chi governa senza spargimento di sangue. (Karl Popper)