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Garanzie per il contribuente in caso di “accesso mirato”

aggiornamento a cura di Alma Chiettini • dic 07, 2021

Cassazione Civile, Sez. V, 26 novembre 2021, n. 36846


L’Agenzia delle Entrate iniziò un accertamento nei confronti di un professionista a seguito di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza che si era conclusa con la notifica del relativo processo verbale di constatazione. L’Agenzia prese quindi in esame quel processo verbale, le osservazioni e i documenti prodotti dal contribuente e dispose un “accesso mirato” presso lo studio del professionista per raccogliere altra documentazione e per acquisire informazioni sui beni strumentali da egli posseduti. Pochi giorni dopo il contribuente produsse una memoria e ulteriore documentazione.

Successivamente l’Amministrazione finanziaria emise l’avviso di accertamento nel rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dal comma 7 dell’art. 12 della l. n. 212 del 2000 (“dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”) considerando tuttavia la sua decorrenza dalla notifica del processo verbale da parte della Guardia di Finanza.

L’interessato ha impugnato il provvedimento lamentando che la decorrenza del termine dilatorio di sessanta giorni non avrebbe dovuto essere calcolata dalla notifica del processo verbale bensì dall’ultimo accesso effettuato dall’Amministrazione finanziaria, tanto più che l’avviso di accertamento era frutto (anche) delle verifiche posteriori a quella notifica.

Quest’interpretazione del comma 7 dell’art. 12 in esame è stata avvallata dalla Corte di legittimità che ha osservato come il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza non aveva definito l’attività di accertamento con un successivo ed eventuale completamento a tavolino mediante riscontri interni. Infatti, solo in quest’ultimo caso è fermo il principio in forza del quale il termine dilatorio non deve essere rispettato nell’ipotesi in cui, dopo la chiusura del processo verbale, l’Ufficio procede autonomamente a ulteriori verifiche sulla base di un’istruttoria interna, anche con richiesta di giustificazioni al contribuente, quale aggiuntiva e autonoma attività rispetto all’accesso presso i locali (sez. VI, 30 ottobre 2018, n. 27732).

All’opposto, il verbale della Guardia di Finanza esaminato in corso di causa aveva “semplicemente segnato un passaggio della procedura”, che è poi proseguita con “il confronto con il contribuente, l’acquisizione di documenti e l’accesso presso lo studio del professionista per acquisire ulteriori dati e documenti, che ha permesso all’Ente impositore anche di acquisire dati sui beni strumentali di cui il contribuente disponeva, elementi evidentemente essenziali nell’ambito dell’accertamento tributario”. La Corte ha anche ricordato di aver già chiarito che “ove siano eseguiti più accessi nei locali dell’impresa per reperire documentazione strumentale all’accertamento, il termine di sessanta giorni decorre dall’ultimo accesso, in quanto postula il completamento della verifica e la completezza degli elementi dalla stessa risultanti, essendo posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio, in modo da attribuire al contribuente un lasso di tempo sufficiente a garantirgli la piena partecipazione al procedimento e ad esprimere le proprie valutazioni”, e che il termine dilatorio di cui si discute “decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo" (sez. V, 23.1.2020, n. 1497; id., sez. VI, 25.5.2021, n. 14315). 

In definitiva, la Corte di Cassazione ha affermato che il comma 7 dell’art. 12 non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell’accesso e che, di conseguenza, anche in caso di “accesso breve”, o di “accesso mirato”, comunque finalizzato all’acquisizione di documentazione, si verifica un’intromissione autoritativa dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, intromissione che deve essere controbilanciata dalle garanzie di cui all’art. 12 dello statuto dei diritti del contribuente.


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