Dove non arriva la giustizia. Diritti imperfetti e diritti rinforzati
Con pronuncia depositata il 20 giugno 2025 [1], la Corte di Cassazione ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale, se risulti coerente con la disciplina eurounitaria la norma nazionale che consente di condurre nei centri in Albania cittadini stranieri destinatari di provvedimenti convalidati o prorogati, in assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di rimpatrio.
Dopo poco tempo, il 4 settembre 2025, la medesima Corte ha dichiarato non manifestamente infondata, così rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, la questione di legittimità della norma che permette, nei casi di trattenimento dello straniero nei centri istituiti in Albania, la permanenza in tali centri del richiedente asilo fino alla decisione sulla convalida del provvedimento del Questore che rinnova il trattenimento dopo la mancata convalida del primo atto di trattenimento [2].
Nel primo caso, sono state affrontate insieme, presentando profili di analogia, due vicende emblematiche della incapacità del nostro Paese di rimpatriare stranieri entrati nel territorio nazionale in condizioni di “clandestinità” maturate successivamente al loro ingresso da frontiere aeree.
Due cittadini tunisini arrivati con visto turistico in Italia tra il 2020 e il 2021 avevano sostanzialmente eluso per anni la normativa in materia di immigrazione fino ad essere rintracciati ed espulsi “formalmente” nel 2025.
L’espulsione non veniva tuttavia eseguita dalle autorità procedenti in quanto non vi era un aereo disponibile e gli interessati non avevano fornito un documento necessario a rimpatriarli; ne era conseguito il trasferimento e successivo trattenimento presso il Centro per i rimpatri di Bari.
A quel punto, il Ministero dell'Interno aveva trasferito i cittadini tunisini al Centro per i rimpatri di Gjader, situato nel territorio della Repubblica di Albania e istituito in esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.
Avendo in tale luogo i due stranieri formulato richiesta di protezione internazionale per timore di persecuzione nel loro Paese di origine, il Questore di Roma aveva a sua volta disposto il trattenimento dei due cittadini tunisini presso il Centro di permanenza albanese, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, secondo cui lo straniero deve rimanere nel Centro “anche” quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. La Corte d'appello di Roma non ha però convalidato tale ultimo provvedimento, ritenendo che in pendenza dei termini ad impugnare l’eventuale diniego della Commissione territoriale deputata a decidere sull’istanza di protezione internazionale, e comunque in pendenza del relativo procedimento giurisdizionale, lo status di richiedente asilo è compatibile con quello di trattenuto, alle condizioni di legge, ma non con l'allontanamento dal territorio dello Stato, presso il quale egli ha il diritto di attendere la definizione del procedimento.
In altri termini, secondo la Corte di Appello di Roma, lo straniero richiedente asilo avrebbe un diritto “perfetto” di restare sul territorio italiano, nell’attesa della definizione del procedimento amministrativo e giurisdizionale inerente alla protezione internazionale richiesta, e, conseguentemente, non potrebbe essere destinatario, nel frattempo, di un obbligo di trattenimento presso il Centro di Gjader, di per sé esterno ai confini nazionali.
La Corte di Cassazione è stata a quel punto investita dell’affare dall’impugnazione da parte del Ministero dell’Interno del provvedimento di non convalida del trattenimento, e non ha potuto non notare la possibile incompatibilità tra le norme eurounitarie in materia e la disciplina interna che consente il trasferimento nel territorio di uno Stato non membro di migranti irregolari.
Nel secondo caso (ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale), un cittadino senegalese, anch’egli trasferito nel Centro in Albania e anch’egli richiedente protezione internazionale, si era visto respingere dalla Commissione territoriale tale domanda, ed era stato contestualmente trattenuto al di fuori dal territorio nazionale tramite un provvedimento adottato dalla Questura di Roma ai sensi del già richiamato articolo 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
A quel punto, non avendo la Corte di Appello convalidato il provvedimento questorile, il cittadino senegalese è stato di fatto trattenuto per un intero giorno – prima dell’intervento di un nuovo provvedimento di trattenimento adottato per profili di pericolosità sociale dall’autorità amministrativa competente – in assenza di un atto, di carattere provvisorio amministrativo, o di natura giurisdizionale, che fosse costitutivo di "titolo legittimante il trattenimento”.
Ne risulterebbe così violato, secondo la Cassazione, l’art. 13 della Costituzione, in base al quale, da un lato, è necessaria l’immediata liberazione di una persona non trattenuta legalmente, ovvero nel rispetto della procedura contenuta nello stesso art. 13 (provvedimento del giudice, o in via diretta o in sede di convalida di provvedimento amministrativo), dall'altro, la privazione della libertà personale non potrebbe essere disposta direttamente dalla legge.
In entrambe le fattispecie, i Giudici di legittimità intravedono l'introduzione di un sistema di tutela dei diritti della persona quanto meno distonico rispetto all'architrave costituzionale e sovranazionale in cui tali diritti si inseriscono.
Nel frattempo, e cambiando completamente prospettiva, mentre questi abitanti non particolarmente fortunati del nostro pianeta lottano con le unghie e con i denti per migliorare un po' la loro condizione personale di partenza, contando anche sulle civilissime regole di accoglienza del vecchio Continente, in Italia continua a trovare terreno fertile il doppio regime tra chi paga e chi non paga le tasse.
Qui non vi è tanto materia di assenza di tutele, quanto di eccesso di tutele, seppure soltanto in una direzione.
Secondo qualcuno, l’evasione fiscale non è più vissuta come un’emergenza nel nostro Paese, e forse non lo è mai stata, tanto che un dato di valore assoluto, rappresentato dal fatto che solo il 17,7 per cento dell’evasione scoperta è alla fine incassata, non suscita alcun dibattito.
D’altra parte, secondo il comma 13 dell’art. 12-ter del d.l. n. 84 del 2025, convertito con modificazioni il 30 luglio ultimo scorso, il rinnovo, per gli anni 2025 e 2026, dell’adesione al concordato preventivo biennale (ovvero l’accordo tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano determinati indici sintetici di affidabilità, per definire in anticipo il reddito imponibile su cui pagare le tasse per i successivi due anni) produce in favore di chi vi aderisce un condono tombale per le imposte sui redditi e l’Irap evasi negli anni tra il 2019 e il 2023.
Cinque anni al prezzo di un unico versamento, si potrebbe dire.
Se poi si pensa che la Corte dei Conti ha nelle scorse settimane stigmatizzato la nuova misura di rottamazione delle cartelle (siamo ormai alla “rottamazione quinquies”) – che secondo i Giudici contabili ridurrebbe la compliance fiscale e genererebbe il rischio che l’Erario diventi un finanziatore dei contribuenti morosi - si comprende il senso di ingiustizia che può diffondersi tra chi paga sempre e puntualmente - magari perché in parte costretto, come i dipendenti e i pensionati, che sono tassati alla fonte - ogni suo debito con lo Stato.
Di certo, in giro per l’ordinamento italiano, esistono da un lato diritti un po’meno “perfetti” e tutelati di altri, qualora l’abuso di tali diritti non sia ontologicamente possibile, e dall’altro diritti rinforzati, qualora le regole possano essere più facilmente eluse.
Il che è senz’altro un nostro peculiare paradosso.
Quasi sempre può essere peraltro messa in discussione, con le più varie argomentazioni - tra cui le più risibili, sotto un profilo tecnico, sono quelle "da tifoso", o ideologiche che dir si voglia -, la correttezza delle informazioni su cui si basa l'analisi in questione.
Si pensi alle diverse posizioni esistenti sulla magistratura. C'è una discreta fetta dell'opinione pubblica, oggi rinvigorita dal progetto costituzionale di separazione delle carriere, che dipinge i magistrati come categoria di soggetti privilegiati e intoccabili, al di là dei demeriti e dei meriti dei singoli.
Un esempio di ciò, secondo una parte della stampa, sarebbe la circostanza della "conservazione del posto" dei due pubblici ministeri di Milano De Pasquale e Spadaro, condannati in due gradi di giudizio a otto mesi per il reato di "rifiuto di ufficio".
Secondo i Giudici che si sono finora occupati del caso, De Pasquale e Spadaro non hanno depositato, nel febbraio-marzo 2021, atti favorevoli, a loro segnalati dal Collega di Procura Paolo Storari, agli avvocati difensori nel c.d. processo Eni-Nigeria, processo per corruzione internazionale che, a sua volta, si è poi concluso con un'assoluzione piena e "corale" di tutti gli imputati.
Questi magistrati godono dunque di una posizione privilegiata rispetto ai comuni mortali o invece le procedure di verifica in sede disciplinare di fatti gravi ma basati su ricostruzioni processuali e procedimentali complesse devono fare il loro corso senza pregiudizi aprioristici?
È peraltro notizia certa che il CSM - ovvero il tribunalino dei Giudici - non è stato finora a guardare, avendo precluso nel frattempo a De Pasquale, proprio a seguito della vicenda del contestato rifiuto di ufficio, la possibilità di ottenere ulteriori incarichi direttivi.
Occorre dunque sempre analizzare bene i fatti, prima di giungere a conclusioni, in merito all'eccesso di tutele, che potrebbero alla fine dei conti risultare affrettate.
Sbirciando sotto altra prospettiva tra le pieghe della Giustizia nostrana, bisognerebbe anche capire se le vittime di favoritismi personali da parte dell'amministrazione pubblica - e ce ne sono tante, in giro per l'Italia - non abbiano ormai più alcuna tutela effettiva contro gli abusi che li hanno direttamente o indirettamente danneggiati, semplicemente perché con l'abrogazione del reato di abuso di ufficio sarà impossibile per i pubblici ministeri indagare sulle condotte illecite di favoritismo.
Il campanello di allarme si è d'altra parte recentemente trasformato in una triste realtà nelle aule di giustizia, con riferimento alle accuse rivolte ai professori universitari accusati di avere "pilotato" le nomine agli ospedali fiorentini Careggi e Meyer.
Tuttavia, la Corte costituzionale, sollecitata sul punto, ci ha spiegato che l’abrogazione del reato di abuso di ufficio da parte del legislatore italiano non contrasta con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e che nessuno, neanche la stessa Corte, può sindacare la complessiva efficacia del sistema di prevenzione e contrasto alle condotte abusive dei pubblici agenti risultante da tale abrogazione, sovrapponendo la propria valutazione a quella del legislatore [3].
In altri termini, l'estensione della tutela, in questo caso, si amplia o si restringe a seconda di chi decidiamo di mandare in Parlamento.
E se le persone soffrono e continueranno sempre a soffrire di scelte legislative e applicative che spesso introducono doppie velocità nell'ambito di un percorso - quello dei diritti assoluti - che dovrebbe essere teoricamente unitario e uguale per tutti, non se la passano meglio i nostri amici a quattro zampe, i quali, nonostante gli enormi progressi fatti negli ultimi anni per garantire loro maggiore tutela, continuano ad essere valutati alla stregua di una valigia, quando vengono smarriti in giro per gli aeroporti [4].
D'altra parte, nel nostro peculiare universo attuale, quando si misura il valore di qualcuno - uomo o animale che sia -, l'unica risposta che sembra avere vero peso è quella che fa riferimento alla sua importanza in termini economici, di potere o di influenza sui comportamenti sociali della massa.
E solo qualche sparuto coraggioso individuo che ancora crede nella libertà di pensiero e nel dissenso ragionato, facendone derivare condotte coerenti nella vita di tutti i giorni, avrà l’ardire di rispondere, a fronte della tentata monetizzazione del suo impegno, che “il punto non è questo”.
[1] Corte di Cassazione, Prima sezione penale, ordinanza del 19 maggio 2025, pubblicata il 20/6/2025, R.G.N. 14054/2025
[2] Corte di Cassazione, Prima sezione penale, ordinanza del 4 settembre 2025, pubblicata in pari data, R.G.N. 23258/2025
[3] Corte costituzionale, sentenza n. 95, depositata il 3 luglio 2025
[4] Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 16 ottobre 2025 nella causa C-218/24, reperibile al seguente link: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=305206&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6931604