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COMPUTAZIONE DEL TERMINE LUNGO DI IMPUGNAZIONE

gen 31, 2023

Con riferimento al termine lungo di impugnazione calcolato a mesi (di sei), il periodo feriale dal 1° al 31 agosto che cade nel mezzo del termine lungo, ossia dopo che tale termine abbia già cominciato a decorrere, riguardando ancora un termine ‘a giorni’, com’era già prima della modifica del 2014, va aggiunto alla fine del periodo semestrale.

Si cumulano così il termine di impugnazione, calcolato a mesi, ai sensi degli articoli 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c. (per cui il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale coincidente con la data di pubblicazione della sentenza), e, in coda all’esaurimento di tale periodo temporale, il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla l. n. 742 del 1969, come ribadito dall’art. 54, comma 2, del c.p.a., computato ex numeratione dierum ai sensi dell’art. 155, primo comma, c.p.c..

D’altra parte, l‘indirizzo tradizionale in materia, quanto alle modalità di computo, non innovatO da fatti normativi sopravvenuti, è suffragato anche da considerazioni di ordine pratico connaturate all’ambito di applicazione della materia de qua, in particolare con riferimento all’esigenza di uniforme applicazione del diritto nazionale su una questione comune al processo amministrativo ed al processo civile  (Adunanze Plenarie n. 11 e 12 del 2022)


Nell’ambito dei termini processuali, i termini perentori di impugnazione delle sentenze (cfr. art. 326 c.p.c. e art. 92 c.p.a.) sono soggetti ad ipotesi particolari di sospensione, talune previste dal codice di procedura civile (43, 398, comma 4), altre da disposizioni speciali emanate dal legislatore, specie in occasione di eventi bellici o di calamità naturali o di eventi epidemiologici, che abbiano impedito o compromesso l’ordinario svolgimento delle attività processuali.

La sospensione legata alla pausa estiva - stabilita dalla L. n. 742 del 1969 - costituisce un’ipotesi di sospensione dei termini processuali di carattere generale, sebbene con alcune eccezioni, ed è giustificata dall’intento di salvaguardare un periodo di ferie per gli avvocati, i quali sarebbero altrimenti vincolati al rispetto dei termini anche per tutto il periodo estivo.

Si tratta, in questo senso, di una misura di sospensione generale, a tutela del diritto di difesa.

L’art. 1 della L. n. 742 del 1969 - nel disporre la sospensione di diritto dei termini processuali dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e specificando che il loro decorso “riprende” dalla fine del periodo di sospensione - fa espresso riferimento ai termini relativi alla giurisdizione ordinaria ed a quelle amministrative.

La sicura applicazione di tale sospensione anche al giudizio amministrativo dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è confermata dall’art. 5 della medesima legge, dove l’eccezione prevista per il giudizio cautelare presuppone chiaramente che valga, altrimenti, la regola della sospensione per ogni altro rito dinanzi al giudice amministrativo

D'altra parte, della nozione di termini processuali la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sempre dato interpretazioni piuttosto ampie, riconoscendo tale carattere, ad esempio, anche ai termini per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi.

In questo quadro normativo, le disposizioni sopravvenute racchiuse nei commi 2 e 3 dell’art. 54 del c.p.a., nel ribadire per il giudizio amministrativo sia la regola che l’eccezione in tema di sospensione feriale dei termini processuali, non hanno introdotto elementi di differenza o di novità. Occorre dunque tenere conto dell’orientamento già sviluppatosi con riferimento alla legge n. 742 del 1969, e non rendere omogenei i due differenti sistemi di calcolo ad oggi seguiti dalla Corte di Cassazione (e anche dal giudice amministrativo) a seconda che il termine lungo di impugnazione inizi a decorrere durante o prima del periodo feriale.

Infatti, per il caso in cui la data di deposito della sentenza cada nel (mezzo del) periodo feriale, la giurisprudenza consolidata, valorizzando il dato letterale dell’art. 1, comma 1, secondo periodo, della L. n. 742 del 1969 (“Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”), reputa che l’inizio della decorrenza del termine di impugnazione sia differito al 1° settembre e si calcoli unicamente a mesi, mentre, laddove il termine di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima della sospensione, la giurisprudenza tradizionale, confermata adesso dall’Adunanza plenaria, è nel senso che il periodo della sospensione feriale vada invece prima "inglobato" nei sei mesi del termine di impugnazione, e poi sommato alla fine ad esso, con l’effetto così di prolungare il termine per l'impugnazione. 



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