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Cessione di un credito nei confronti di un’Amministrazione non statale e necessità di accettazione

a cura di Paolo Nasini • dic 02, 2023

Tribunale di Como, sez. II, 12 settembre 2023, n. 972, est. Nicoletta Riva 


IL CASO

Il giudizio è stato instaurato dalla società Banca Farmafactoring Spa nei confronti del Comune di Lambrugo per sentire accertare e dichiarare il diritto della predetta ad ottenere il pagamento da parte del Comune di Lambrugo di una serie di crediti, dei quali la prima era divenuta cessionaria. 

Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando il Comune al pagamento di euro 36.370,10, oltre interessi di mora come contrattualmente dovuti fino al saldo. 

La questione rilevante che il Tribunale ha dovuto affrontare concerne l’efficacia della cessione del credito oggetto del giudizio e la legittimazione attiva dell’attrice ad agire nei confronti del Comune, quale debitore ceduto. 

Secondo quanto sostenuto dal Comune, infatti, dalla lettura in combinato disposto dell'art. 69 della legge sulla Contabilità di Stato (R.D. n. 2440 del 1923) e dell'art. 9, l. n. 2248 del 1865, All. E, il trasferimento di un diritto di credito vantato nei confronti della P.A, oltre a richiedere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (art. 69 R.D. 2440/1923), necessiterebbe anche dell'accettazione dell'amministrazione e, dunque, nel caso di specie, del Comune di Lambrugo, il quale ha invece eccepito non solo di non aver mai espresso tale giudizio favorevole, ma, in aggiunta, di aver rifiutato la cessione del credito oggetto del procedimento in questione.


LA SOLUZIONE

Il Tribunale, in punto di fatto, ha rilevato come il documento allegato dal Comune convenuto non esprimesse in modo chiaro ed evidente il rifiuto dello stesso alla cessione del credito, ma che, al contrario, occorreva un percorso interpretativo piuttosto elaborato e difficoltoso perché si potesse affermare la sussistenza di un rifiuto della predetta cessione del credito. 

Sul piano strettamente giuridico, invece, il Tribunale ha affermato che la regola dettata dall’art. 69 R.D. 2440/1923 (oltre che l'applicazione della legge n. 2248 del 1865) non riguarda le cessioni di crediti vantati nei confronti di enti pubblici locali, come nel caso del Comune resistente, tale normativa essendo riservata alla sola Amministrazione Statale. 

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ‹‹l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali›› (Cass. Civ, Sez. 3, ord. 21 luglio 2017, n. 30658).

Il Tribunale, quindi, ha riconosciuto la piena efficacia della cessione del credito prodotta da parte attrice, quest’ultima essendo legittimata attiva ad agire nei confronti del Comune debitore ceduto.

Nel merito, poi, il Tribunale, applicando le regole generali dell'inadempimento contrattuale - secondo cui, mentre il creditore può limitarsi a provare la fonte del proprio diritto, a carico del debitore grava l'onere di provare i fatti estintivi, modificati e impeditivi della pretesa -. ha ritenuto che le anomalie nell'erogazione delle forniture che la società cedente doveva garantire all'ente convenuto, così come documentate da quest'ultimo, non fossero sufficientemente dimostrate, non essendo soddisfacente ai fini dimostrativi la sola allegazione di una relazione di parte redatta dal responsabile del Servizio del Comune di Lambrugo, con la quale viene sottolineato che la cedente non ha fornito il servizio contrattualmente statuito.

Il Tribunale ha infine ritenuto non accoglibile l’eccezione del Comune anche in ordine alle anomalie di servizio e all'ammontare del credito.


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