Blog Layout

Guida al diritto (49-50/2021)

Carmine Spadavecchia • gen 03, 2022

in tema di famiglia:

- Marino Maglietta*, Meriti e demeriti in materia di famiglia tra le pieghe del nuovo processo civile (Guida al diritto 49-50/2021, 12-13). Il “nuovo” processo civile riguardante il diritto di famiglia.

[*presidente dell’Associazione Crescere insieme]


sul codice del consumo:

DLg 4.11.2021 n. 170 (GU 25.11.21 n. 281, in vigore dal 10 dicembre 2021), Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.

- testo del decreto (Guida al diritto 49-50/2021, 15-19)

- commenti:

- Eugenio Sacchettini, Contro i messaggi ingannevoli uno scudo per la parte debole (Guida al diritto 49-50/2021, 20-25) [profili generali]

- Eugenio Sacchettini, L’inversione dell’onere della prova uno “schermo” ai difetti del bene (Guida al diritto 49-50/2021, 26-29). [I rimedi per il consumatore. Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata. Per ottenere il ripristino della conformità del bene il compratore può scegliere tra riparazione e sostituzione]


sulla lotta a frodi elettroniche e falsificazioni:

DLg 8.11.2021 n. 184 (GU 29.11.21 n. 284, s.o. 40, in vigore dal 14 dicembre 2021), Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio

- testo del decreto (Guida al diritto 49-50/2021, 31-34) sotto il titolo: “Pagamenti elettronici: per il contrasto alle frodi recepita in Italia la direttiva n. 713/2019”

- commenti:

- Aldo Natalini, Entra in scena nel codice penale la tutela della valuta virtuale (Guida al diritto 49-50/2021, 35-37) [profili generali: nuove fattispecie di reato e restyling della responsabilità amministrativa degli enti]

- Aldo Natalini, Va in soffitta il riferimento alle carte e si fa largo la dematerializzazione (Guida al diritto 49-50/2021, 38-42) [i profili sanzionatori: per la prima volta entra nel codice penale il riferimento alle cripto-valute, sia pure all’interno della fattispecie di frode informatica]

 - Aldo Natalini, Responsabilità degli enti: si allarga il catalogo dei reati presupposti (Guida al diritto 49-50/2021, 43-44) [i profili societari]


sulla libertà di stampa:

- Cedu 7.12.21, ric. Standard c/ Austria (Guida al diritto 49-50/2021, 50): L’anonimato degli utenti che lasciano commenti sul sito web di un quotidiano deve essere protetto per tutelare la funzione della libertà di stampa, cruciale per il dibattito si questioni di interesse pubblico. I giudici nazionali, pertanto, non possono chiedere a un giornale di rivelare i dati personali degli utenti registrati per i commenti pubblicati sul sito senza compiere un bilanciamento sui diritti in gioco, considerando che proprio l’anonimato sul web favorisce la libera circolazione di opinioni, idee e informazione. (La Corte condanna l’Austria per avere ordinato a una società editoriale di consegnare i dati personali di due utenti registrati che avevano rilasciato sul sito web un commento su un articolo definendo il soggetto dell’articolo, un leader politico regionale, come neonazista. Per la Corte, se è vero che non esiste un diritto assoluto all’anonimato su internet, prima di ordinare la divulgazione dei dati personali degli utenti le autorità nazionali devono effettuare un bilanciamento tra i diritti e gli interessi in gioco, ovvero il diritto alla reputazione, da una parte, e la libertà di stampa e il diritto alla protezione dei dati personali, dall’altra)


in tema di concessioni (affidate senza gara pubblica):

- Corte cost. 23.11.21 n. 218, pres. Coraggio, red. de Pretis (Guida al diritto 49-50/2021, 104 T): L’obbligo a carico dei titolari di concessioni già in essere, affidate direttamente (cioè non assegnate con la formula della finanza di progetto o con procedure di evidenza pubblica), di esternalizzare tutta l’attività (ossia di affidare completamente all’esterno l’attività oggetto di concessione) – mediante appalto a terzi dell’80% dei contratti inerenti la concessione stessa e assegnazione del restante 20% a società in house o comunque controllate o collegate – costituisce una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al pur legittimo fine di garantire l’apertura al mercato e alla concorrenza, in quanto lesiva della libertà di iniziativa economica. Pertanto sono incostituzionali l’art. 177, comma 1 (e in via conseguenziale i commi 2 e 3), del Codice dei contratti pubblici (DLg 18.4.2016 n. 50) e l’art. 1, comma 1, lett. iii), della relativa legge delega (L 28.1.2016 n. 11), perché il perseguimento della suddetta finalità incontra pur sempre il limite della ragionevolezza e della necessaria considerazione degli interessi dei soggetti coinvolti, a loro volta protetti dalla garanzia dell’art. 41 Cost. Nello stabilire un obbligo così ampio e incisivo, il legislatore ha omesso di considerare non solo l’interesse dei concessionari, ma anche quello dei concedenti, degli eventuali utenti del servizio e del personale occupato nell’impresa: interessi che, per quanto comprimibili, nel bilanciamento con altri ritenuti meritevoli di protezione non possono essere tuttavia completamente ignorati.

- (commento di) Davide Ponte, Misura irragionevole perché lede la libertà di iniziativa economica (Guida al diritto 49-50/2021, 110-122)


in tema di città metropolitana:

- Corte cost. 7.12.21 n. 240 (Guida al diritto 49-50/2021, 49): L’attuale disciplina sui sindaci delle città metropolitane è in contrasto con il principio di uguaglianza del voto e pregiudica la responsabilità politica del vertice dell’ente nei confronti degli elettori; spetta però al Legislatore, e non alla Corte costituzionale, introdurre norme che assicurino ai cittadini la possibilità di eleggere, in via diretta o indiretta, i sindaci delle città metropolitane. (La Corte dichiara inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate, ma sottolinea la necessità di un riassetto normativo del settore, anche perché la mancata abolizione delle province, in seguito al fallimento del referendum costituzionale del 2016, ha reso del tutto ingiustificato il trattamento attualmente riservato agli elettori residenti nella città metropolitana)


sul danno non patrimoniale (da perdita del rapporto parentale):

- Cass. 3^, 10.11.21 n. 33005 (Guida al diritto 49-50/2021, 52 T): 

1. Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale va liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

2. Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto. 

- (commento di) Filippo Martini, Liquidazione tramite sistema a punti con una correzione sull’importo finale (Guida al diritto 49-50/2021, 55-58) 


in tema di tassa rifiuti (Tarsu):

- Cass. 5^, 7.12.21 n. 38984 (Guida al diritto 49-50/2021, 48): Sono esenti dal pagamento della Tarsu solo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o ancora perché risultano in condizioni di non utilizzabilità. L’elemento rilevante per escludere la tassazione è pertanto l’oggettiva inidoneità degli immobili alla produzione di rifiuti; in altri termini, non paga la Tarsu solo l’immobile che non ha capacità di generare spazzatura, mentre la destinazione al culto dell’immobile non assume alcun rilievo ai fini dell’esenzione. (Nella specie, si trattava della Tarsu dovuta al Comune di Napoli da un monastero di clausura)


in tema di giurisdizione (insegnanti di religione):

- TAR Lazio 3^-bis, 26.11.21 n. 12260 Guida al diritto 49-50/2021, 49): Agli insegnanti di religione cattolica si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal TU delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, e dalla contrattazione collettiva, per cui lo stato giuridico del docente di religione cattolica non si differenzia in sé da quella dei docenti di altre discipline. Ne consegue che la tutela del loro diritto all’assunzione - con speciale riguardo alle c.d. procedure di stabilizzazione del personale precario - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre il ricorso al giudice amministrativo va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.


in tema di professione forense:

- Cass. 6^, 26.11.21 n. 37009 (Guida al diritto 49-50/2021, 48): La sentenza che liquida gli onorari con una somma onnicomprensiva, unitaria e non specifica al di sotto dei minimi, senza specificare i diritti per ciascuna fase della causa, è erronea nonché lesiva dei minimi tariffari e del decoro professionale dell’avvocato. (La SC accoglie il ricorso di un avvocato contro la sentenza che in una lite tributaria aveva condannato il Fisco a pagare le spese di giudizio nella misura di 300 Euro per il primo grado e 300 per il secondo senza alcuna specificazione relativa alle singole voci liquidate).


sull’abuso del processo (azioni plurime per crediti analoghi):

- Cass. 2^, 9.9.21 n. 24371 (Guida al diritto 49-50/2021, 59 T): Le domande relative a diritti di credito analoghi per soggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si iscrivano nell’ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando l’attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazione unitaria tra le parti. La violazione dell’enunciato divieto processuale è sanzionata con l’improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell’art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti.

- (commento di) Mario Piselli, Parcellizzare la domanda processuale è abuso degli strumenti processuali (Guida al diritto 49-50/2021, 67-69) 


in tema di abuso d’ufficio:

- Cass. pen. 6^, 16.2-8.9.21 n. 33240 (Guida al diritto 49-50/2021,82 T): In tema di abuso d’ufficio, anche a seguito della riformulazione a opera dell’art. 23 DL 76/2020-L120/2020, ai fini dell’integrazione del reato, la violazione di norme contenute in regolamenti può rilevare nel caso in cui esse, operando quali norme interposte, si risolvano nella specificazione tecnica di un precetto comportamentale già compiutamente definito nella norma primaria e purché questa sia conforme ai canoni della tipicità e tassatività propri del precetto penale. 

- (commento di) Giuseppe Amato, Non sussiste irrilevanza penale se il potere discrezionale è distorto (Guida al diritto 49-50/2021, 86-90) [Nella fattispecie è stato riscontrato abuso d’ufficio nella violazione della norma che consente alla PA di conferire incarichi individuali solo a esperti specializzati. La riforma in nulla ha inciso sull’altra ipotesi di abuso d’ufficio prevista dall’art. 323 c.p. relativa alla violazione dell’obbligo di astensione]

- (commento di) Aldo Natalini, Prosegue lo sforzo interpretativo da parte dei giudici della Cassazione (Guida al diritto 49-50/2021, 91-96). [La sentenza non fa che applicare i principi in materia di riserva della legge penale, i quali assegnano alle fonti secondarie una possibile funzione integratrice tecnica. Dal reato riscritto è stata esclusa la rilevanza della violazione di norme contenute all’interno di regolamenti. Ove intervenuta condanna irrevocabile, il condannato può chiedere al giudice dell’esecuzione la revoca della sentenza ex art. 673 c.p. A pagg. 94-95 specchietto con la giurisprudenza di legittimità sull’abuso d’ufficio post novella 2020]


 

c.s. 


 

Non chi comincia ma quel che persevera (Leonardo da Vinci - motto della nave Vespucci)


Share by: