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Guida al diritto (15/2024)

Carmine Spadavecchia • apr 30, 2024

sull’attività della Corte di giustizia Ue:

- Marina Castellaneta*, Tra Corte Ue e organi nazionali il dialogo è sempre più continuo (Guida al diritto 15/2024, 10-12) [*professore ordinario Diritto internazionale - Dipartimento di giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro]


sul c.d. decreto ex Ilva:

DL 18.1.2024 n. 4 - L 15.3.2024 n. 28, Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

- testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 15/2024, 14-24)

- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 15/2024, 25-31)

- commenti:

--- Francesco Mazzini, Dalla presentazione dell’istanza stop avvio composizione negoziata (Guida al diritto 15/2024, 32-37) [le novità

--- Francesco Mazzini, Cigs concessa o solo da autorizzare, prosegue senza nessuna interruzione (Guida al diritto 15/2024, 38-40) [le tutele ai lavoratori]

--- Francesco Mazzini, Aggregazioni e tutele occupazionali, previsti incentivi e razionalizzazioni (Guida al diritto 15/2024, 41-44) [le misure sull’insolvenza]


in materia edilizia:

- Cass. pen. 3^, 6-22.3.24 n. 11999 (Guida al diritto 15/2024, 87 s.m., annotata): La realizzazione di un campo di padel costituisce intervento che, per le sue caratteristiche complessive, connotate per l'installazione su apposita superficie, funzionale alla peculiare attività sportiva, di carpenteria e lastre di vetro perimetrali, incide sul territorio in termini di modifica del medesimo, e come tale rientra nel novero degli "interventi di nuova costruzione" necessitanti di permesso di costruire [artt. 3, comma 1, lettera e), e 10, comma 1, lettera a), DPR 6.6.2001 n. 380). 


in tema di class action:

- TAR Milano 5^, 3.4.24 n. 998, pres. Dongiovanni, rel. Nicastro (Guida al diritto 15/2024, 92 T): È inammissibile, per mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 1 DLg 198/2009, la c.d. class action amministrativa tramite un ricorso giurisdizionale tendente a ottenere la condanna della PA al ripristino del corretto svolgimento della funzione amministrativa, nel caso in cui parte ricorrente non abbia dimostrato che, nella fattispecie, ricorra effettivamente una ipotesi di "violazione di standard qualitativi ed economici" ex art. 1, comma 1, DLg. 198/2009 cit., ai fini della esperibilità della c.d. class action pubblica (o azione correttiva) e, in particolare, ove parte ricorrente contesti la sola "violazione dei termini" di legge per la costituzione e il funzionamento dei Consultori Familiari. 

- (commento di) Giulia Pernice, Mancanza degli standard qualitativi, stop alla richiesta di azione collettiva (Guida al diritto 15/2024, 98-102)


sul diritto al nome:

- Cass. 1^, 4.4.424 n. 8955 (Guida al diritto 15/2024, 46-47): Il diritto al nome è, per definizione, personalissimo, sicché il singolo può ben chiederne tutela, in via ordinaria, senza che debbano, coevamente, chiedere la medesima tutela i suoi congiunti, portatori del medesimo cognome. Come tale, il diritto alla cognomizzazione e la tutela di questo diritto sono riservati a tutti coloro che discendono dal comune avo, cui è stato riconosciuto il titolo nobiliare e ciascuno di loro può chiaramente agire singolarmente con un giudizio ordinario di cognizione, e dunque, se lo desidera e se ve ne sono i presupposti, previsti dalla XIV disposizione transitoria della Costituzione («I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome»), è libero di agire in giudizio, come, d’altronde, altri, nelle medesime condizioni e con le stesse prerogative, sono liberi di rimanere inerti. Né, questi altri, possono avere alcuna voce in capitolo nel giudizio promosso dal loro congiunto. (Nel riconoscere il diritto dei ricorrenti ad aggiungere il predicato nobiliare «di ...», contestualmente ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato civile di procedere alle relative annotazioni a margine dei rispettivi atti di nascita, la SC ha ribadito che i predicati di titoli nobiliari fanno parte del nome, e soltanto come parte (il cognome appunto) di esso valgono (sono cioè validi ed efficaci) nell’ordinamento. Una incorporazione sancita in ossequio al principio di eguaglianza, per cui il predicato medesimo, nell’ordinamento giuridico italiano, non può valere di più, in quanto tale, di quel che valgono le ordinarie parti del nome e, più specificamente, del cognome ordinario (art. 6, comma 2, c.c.). Ciò per non frustrare l’equilibrata ratio emergente dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 14 Cost: da un lato, l’abolizione giuridica - mediante il non riconoscimento dei titoli nobiliari - di privilegi derivanti dalla nascita o dall’appartenenza a una determinata classe sociale; dall’altro, la riaffermazione del valore del nome come fondamentale diritto inerente alla identità della persona in quanto tale, con la conseguente assimilazione, quanto a valore giuridico, del predicato di titolo nobiliare cognomizzato al nome, e, quindi, di entrambi sul piano della tutela giurisdizionale).


in tema di responsabilità medica:

- Cass. pen. 6^, 17.1-15.3.24 n. 11085 (Guida al diritto 15/2024, 78 T): Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che, pur richiesto, decida di non eseguire l'intervento domiciliare urgente per accertarsi delle effettive condizioni di salute del paziente, nonostante gli venga prospettata una sintomatologia grave.

- (commento di) Giuseppe Amato, Valutazione sindacabile dal giudice ma dopo un’attenta motivazione (Guida al diritto 15/2024, 81-86)


in tema di trasporto aereo (cancellazione volo):

- Corte giust. Ue 3^, 21.3.24, causa C-76/23 (Guida al diritto 15/2024, 104 s.m.): L'art. 7, par. 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l'art. 8, par. 1, lett. a), di tale regolamento e alla luce del considerando 20, va interpretato nel senso che, in caso di cancellazione di un volo da parte del vettore aereo operativo, si ritiene che il passeggero abbia espresso il proprio "accordo firmato" per il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio quando ha compilato un modulo online sul sito internet di tale vettore aereo, con il quale ha optato per una siffatta modalità di rimborso, con esclusione di un rimborso sotto forma di una somma di denaro. È necessario, però, che il passeggero sia stato in grado di effettuare una scelta efficace e informata e, pertanto, di fornire un consenso informato al rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio anziché sotto forma di una somma di denaro, il che presuppone che il vettore aereo abbia fornito, in modo leale, un'informazione chiara e completa sulle diverse modalità di rimborso che erano a disposizione del passeggero.

- (commento di) Giulia Pernice, Cancellazione volo, il passeggero deve dare il consenso sul rimborso in modalità “buono viaggio” (Guida al diritto 15/2024, 104-106) 


in tema di fallimento (vendita stipulata dal curatore subentrato al preliminare stipulato dal fallito):

- Cass. SSUU 19.3.24 n. 7337 (Guida al diritto 15/2024, 52 T): Nel sistema della legge fallimentare l'art. 108, 2° comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell'art. 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; mentre è da escludere che la norma possa essere applicata - e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisca nell'ambito dell'art. 72, ultimo comma, LF quale semplice sostituto del fallito, nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita.

- (commento di) Fabio Valenza, Le Sezioni Unite risolvono il conflitto, si tratta di un’alienazione negoziale (Guida al diritto 15/2024, 62-67) 


 

c.s.


 

Il male non cresce mai così bene come quando nasce da un'ideologia (Luigi Mascheroni)


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